Insurance Trade

Aon lancia la polizza per gli appalti in outsourcing

La soluzione assicurativa opera nell’ambito dei contratti privati di appalto e di trasporto conto terzi

Watermark 16 9
Aon presenta per la prima volta sul mercato italiano “Responsabilità Solidale Committente / Appaltatore”, la soluzione assicurativa che risponde all’esigenza di tutela da parte dei committenti, in particolare nell’ambito di contratti di appalto privato e di trasporto conto terzi, dove il fenomeno dei subappalti è molto frequente e non consente loro di avere un controllo puntuale sulle attività date in outsourcing.
La nuova polizza di Aon, sviluppata con Cattolica Assicurazioni, tiene indenne il committente dalle eventuali somme che lo stesso sia tenuto a pagare per il periodo di esecuzione dei lavori o di prestazione del servizio previsti dal contratto di appalto, oltre che per le spese legali che dovrebbe sostenere.
In caso di appalto di opere o di servizi, infatti, l’art.29 del Dlgs 276/2003 sottopone il committente imprenditore in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, al rischio di dover corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi Inail dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
La recente sentenza n°254/2017 della Corte Costituzionale (che ha equiparato il contratto d’appalto al contratto di sub-fornitura) e il D.L. 25/2017 art. 29 (che ha abolito il beneficio della preventiva escussione del debitore principale) hanno ampliato ulteriormente le responsabilità dei committenti, inasprendo i loro doveri e generando una situazione di responsabilità senza colpa.
Nel settore Trasporti conto terzi, l’art. 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, della Legge n. 133/2008 stabilisce che prima della stipula del contratto il committente verifichi la regolarità del vettore, mediante l’acquisizione del Durc di data non anteriore a 3 mesi dalla data di stipula del contratto. Nel caso in cui tali verifiche siano state eseguite correttamente, la responsabilità solidale non si applica; al contrario, la mancata verifica delle regolarità implica anche in questo caso un’obbligazione in solido con il vettore e con eventuali sub-vettori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

👥

Articoli correlati

I più visti