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La prova scientifica nei processi

L’utilizzo del contributo tecnico in tribunale è una garanzia per le parti, ma va considerato da un lato che non vi è mai la certezza assoluta della correttezza dell’analisi o dei risultati, dall’altro che la parola finale spetta sempre al giudice e alle sue valutazioni

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In un precedente articolo, ho trattato dell’istituto della nomofilachia come strumento essenziale del nostro ordinamento per diminuire il rischio della frammentazione delle interpretazioni giurisprudenziali e per evitare, dunque, disparità di trattamento di fronte a casi simili e la deriva verso un diritto liquido. Un istituto, quello della nomofilachia, fondamentale oggi per arginare anche il rischio dell’arbitrio del giudice in un tempo nel quale la complessità delle vicende umane che vengono sottoposte alla sua decisione è sempre più elevata.
Qual è un altro strumento che dovrebbe permettere di diminuire il rischio dell’imprevedibilità del diritto e di una sentenza ingiusta da parte dei giudici? 
La risposta è molto semplice: l’ingresso della prova scientifica nel processo civile e penale che, attraverso i suoi apparati, i suoi criteri e le sue metodologie, offre al giudice gli strumenti necessari per giungere a una decisione giusta. Lo vediamo, d’altra parte, tutti i giorni.
Qual è nei processi il mezzo a disposizione del giudice per risolvere una controversia che ha per oggetto l’asserita responsabilità di medici e strutture sanitarie o l’esistenza di malattie professionali o la causa di alterazioni o disastri ambientali? Qual è il mezzo a disposizione del giudice per accertare i postumi permanenti esitati a causa di una lesione anche di lieve entità? Una consulenza tecnica. 

Scientifico ma probabilistico
La scienza e il diritto che erano due mondi completamente separati, oggi, nei processi civili e penali dove la complessità delle fattispecie è sempre più elevata, si incontrano e sono destinati a incontrarsi sempre di più. E questo matrimonio fra diritto e scienza rende più prevedibile il diritto ma, soprattutto, ci rende più tranquilli sulla correttezza della decisione dei giudici? E ancora: le consulenze tecniche disposte dai giudici danno affidamento in relazione alla competenza tecnica dei consulenti che vengono designati? E, infine, il giudice, di fronte all’ingresso della scienza nel processo, mantiene la sua autonomia decisionale o rischia di diventare un consumatore passivo delle risultanze delle consulenze?
Per rispondere al primo interrogativo, occorre ricordare che la scienza è fallibile (Karl Popper, Logica della scoperta scientifica) e che anche il metodo scientifico più avanzato è in grado di offrire risposte solo in termini di probabilità e non di certezza (probabilità bassa, media o alta). Dobbiamo essere più tranquilli sulla correttezza delle sentenze rispetto al passato grazie all’ingresso della scienza nei processi ma, rivestendo l’inferenza scientifica un carattere probabilistico, spetterà poi al giudice valutare attentamente le prove legali e scientifiche acquisite e decidere tenendo conto delle regole che governano il processo civile e penale.
Nel processo penale, ad esempio, per affermare la responsabilità dell’imputato e condannarlo va provata la sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

C'è arbitrio sulla scelta del consulente 
In relazione al secondo quesito, occorre rilevare che oggi non vi sono sufficienti garanzie che il consulente o i consulenti tecnici designati dal giudice abbiano una competenza elevata e superiore alla media.
La mia esperienza professionale mi ha insegnato che, ancora troppo spesso, vengono designati dei consulenti che, pur essendo iscritti all’albo dei Ctu, non hanno una competenza elevata superiore alla media.  
Purtroppo, non basta essere iscritti a un albo dei consulenti per avere quella speciale competenza tecnica richiesta dall’art. 15 comma 1, disp. att. C.p.c. come ha rilevato un autorevole magistrato (Marco Rossetti) in suo libro sul danno alla salute.
E poi la Cassazione ha affermato il principio secondo cui il giudice può designare come consulente chi crede, anche se non iscritto all’albo dei medici legali.
Sempre nella mia esperienza professionale, in un recente giudizio civile che ha per oggetto un’asserita responsabilità di un medico di una struttura sanitaria pubblica, il giudice ha designato un consulente che non era specialista in medicina legale e a nulla sono valse le mie censure sul fatto che la legge n. 24/2017 avesse introdotto l’obbligo del giudice di nominare sempre un collegio di due consulenti: un medico legale e uno specialista.
Il giudice, forte dell’orientamento della Cassazione sopra richiamato, ha fatto presente che le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico sono mere direttive non vincolanti.
Insomma, sul tema della scelta del consulente tecnico, pur essendo questo un momento delicatissimo e cruciale del processo, esso è ancora molto carente, e la strada da seguire per arrivare a designare consulenti di elevata competenza tecnica è ancora lunga. 

La scienza è solo di supporto
Veniamo ora all’ultimo quesito. C’è il rischio che il giudice divenga un mero consumatore passivo delle conclusioni alle quali è giunto il consulente tecnico? Anche sotto questo profilo, la mia esperienza professionale mi ha insegnato che il rischio è molto elevato.
Molto spesso, infatti, nelle sentenze dei processi civili il giudice si limita ad aderire alle conclusioni peritali ma, come ha affermato autorevole dottrina (Giovanni Canzio), egli deve interpretare le informazioni scientifiche, testarne l’affidabilità nel costante raccordo con le risultanze probatorie del singolo caso. Il giudice, infatti, come rileva sempre Canzio, deve essere un “gatekeeper del procedimento acquisitivo e valutativo dell’evidenza probatoria ed è chiamato a svolgere una difficile e autonoma opera di decostruzione delle assunzioni sottostanti alle proposizioni scientifiche”. (Canzio, Prova scientifica e processo penale). Il giudice, quindi, non deve essere un recettore passivo delle conoscenze tecniche e delle leggi scientifiche, non deve demandare ai consulenti il quesito se vi sia o meno responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo (quante volte nelle consulenze i consulenti parlano di responsabilità che è oggetto di apprezzamento del giudice), non deve demandare ai consulenti se il consenso informato sia stato acquisito (altra materia di competenza del giudice), ma deve vagliare l’effettiva affidabilità delle teorie o dei metodi esposti dai consulenti. È il diritto, in conclusione, che deve sempre prevalere sulla scienza, non il contrario. 

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