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L’azione processuale contro l’assicuratore Rca

A partire dall’articolo 144 del Codice delle assicurazioni si possono disegnare alcuni scenari in cui le parti in causa per un sinistro auto si trovano coinvolte in diversi modi, soprattutto per quanto riguarda diritti e obblighi del risarcimento diretto

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L’articolo 144 del Codice delle assicurazioni statuisce il diritto del danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione del responsabile per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, entro i limiti delle somme per cui è stipulata l’assicurazione. Il secondo comma, invece, esclude il diritto dell’assicurazione di opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto riconoscendole tuttavia il diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto a rifiutare o ridurre la propria prestazione. 
Nel giudizio così instaurato deve essere chiamato anche il responsabile civile del danno nella sua qualità di litisconsorte necessario, coobbligato in solido con l’assicuratore. Tale solidarietà è tuttavia atipica in quanto: a) sussiste sino al massimale di polizza; b) è posta unicamente a favore del danneggiato (Cassazione, 6824 del 2001). In ogni caso, il pagamento effettuato da uno dei soggetti obbligati estingue il debito (Cass. 15462/2008). Si tratta comunque di litisconsorzio processuale, cioè finalizzato a consentire all’assicuratore di rendere la sentenza opponibile all’assicurato contro il quale intenda agire in rivalsa per ottenere la restituzione di quanto versato al danneggiato nei casi in cui le eccezioni contrattuali, che non ha potuto opporre, avrebbero limitato o escluso il risarcimento (Cass. 23706/2016).

Danneggiato: un'ampia concezione del termine
Il danneggiato ha la possibilità di cumulare il diritto scaturente dall’art. 2054 C.C. vantato nei confronti del responsabile, con quello nei confronti dell’assicuratore di quest’ultimo. Si hanno quindi le tre seguenti ipotesi:

  1. il danneggiato può agire ex art. 144 Cap nei soli confronti dell’assicurazione del responsabile il quale è necessariamente chiamato in giudizio (comma terzo) e l’accertamento della sua responsabilità gli è opponibile anche se, nella sostanza, alcuna domanda è posta nei suoi confronti;
  2. il danneggiato può agire cumulando l’azione derivante dall’art. 2054 C.C. nei confronti del solo responsabile civile con l’azione diretta ex art. 144 Cap nei confronti della sua assicurazione e anche in tale ipotesi l’accertamento della responsabilità del responsabile è opponibile ad entrambi i soggetti;
  3. il danneggiato può agire solo nei confronti del responsabile civile ex art. 2054 C.C. con l’azione ordinaria che non prevede l’obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’assicurazione di quest’ultimo, in modo tale che l’eventuale sentenza di condanna non potrebbe essere opponibile all’assicuratore che non ha partecipato al giudizio salvo che l’assicurato glielo richieda espressamente ex art. 1917 C.C., secondo comma.
In tutti i casi, il legittimato attivo ad agire rimane il danneggiato dal sinistro. Tale definizione è generica e ampia e ricomprende anche gli eredi o finanche il datore di lavoro che abbia subito un danno in conseguenza del sinistro del dipendente (Cass. 52/2012). 

Quando l'assicuratore può chiedere risarcimento 
Nessuna tipologia di danno è esclusa dalla richiesta di risarcimento. Uniche condizioni: che essi siano conseguenza immediata e diretta del sinistro ex art. 1223 C.C. e che il loro valore sia ricompreso entro i limiti delle somme per cui è stipulata l’assicurazione. 
Il presupposto per l’azione di cui all’art. 144 Cap è che il sinistro sia causato dalla circolazione di un veicolo (o natante) per il quale vi sia obbligo di assicurazione. In base al disposto del secondo comma dell’art. 144, l’assicuratore non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto (quali ad esempio quelle indicate agli art. 1892 e 1893 C.C. aventi a oggetto le dichiarazioni inesatte e reticenti con o senza dolo o colpa grave) e le eventuali franchigie dello stesso. Invece, devono sempre ritenersi opponibili quelle relative alla nullità o inesistenza del contratto (si pensi ad esempio quando il sinistro sia avvenuto prima della sottoscrizione della polizza) (Cass. 6635/2006). Secondo la giurisprudenza, le eccezioni vanno sollevate in comparsa di risposta, tempestivamente depositata (Cass. 23614/2012). L’assicuratore che non ha potuto opporre eccezioni al danneggiato può, dopo aver pagato il dovuto al danneggiato, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato per un importo pari a quello che avrebbe risparmiato se avesse potuto sollevarle (Cass. 11065/2003). La stessa conclusione dovrebbe adottarsi nei sinistri dolosamente causati utilizzando il veicolo come mezzo per arrecare danno ai terzi, nei quali l’assicuratore è tenuto comunque al risarcimento, conservando il diritto di rivalsa (Cass. 1507/1997). Si segnala, tuttavia, che vi sono recenti pronunce di senso completamente opposto le quali non considerano ricompreso nel concetto di “circolazione” l’utilizzo del mezzo come arma di offesa e non ritengono, quindi, operativa la garanzia assicurativa (Cass. Pen. 22890/2006); quest’ultima interpretazione appare in linea con quanto indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile che con sentenza del 29 aprile del 2015 hanno delimitato il concetto di circolazione stradale a tutte quelle attività cui il veicolo è unicamente destinato. 

Le attribuzioni dell'onere della prova
Posto quanto sopra e atteso che i fatti su cui si basa la responsabilità del responsabile e l’obbligo del suo assicuratore sono i medesimi, ci si è interrogati sulla valenza della confessione del responsabile civile nei confronti del danneggiato di impegnare la compagnia assicurativa. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che la confessione del responsabile, priva di ulteriori elementi probatori, non è sufficiente ad ottenere l’accoglimento della domanda nei confronti dell’assicuratore (lo sarebbe, invece, qualora il danneggiato agisse solamente nei confronti del danneggiante ex art. 2054 C.C.). In tale caso, la confessione viene liberamente apprezzata dal giudice, non avendo valore di piena prova nemmeno nei confronti dello stesso confitente, ex art. 2733 comma terzo C.C., secondo cui la confessione resa solo da alcuni dei litisconsorti necessari è liberamente apprezzata dal giudice. Rileviamo anche che l’art. 143 Cap attribuisce al modulo Cai sottoscritto da ambo le parti coinvolte una particolare valenza probatoria: sino a prova contraria fornita dall’assicuratore, si presume che il sinistro si sia verificato secondo le modalità ivi descritte; si tratta di una presunzione iuris tantum (locuzione latina che indica la presunzione giuridica che ammette una prova contraria, prevede cioè solo un’inversione dell’onere della prova). 
Diverso il caso del litisconsorte facoltativo, quale il conducente non proprietario del mezzo danneggiante, in cui: a) la confessione è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti del proprietario e dell’assicuratore (art. 2733, comma 3, C.C.); b) la confessione ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confitente come previsto dal secondo comma dell’art. 2733 C.C. (Cass. 24187/2014).
Da ultimo, evidenziamo che l’azione diretta ex art. 144 promossa nei confronti dell’assicurazione del responsabile è soggetta al medesimo termine di prescrizione cui è soggetta l’azione verso il responsabile: due anni (art. 2947 C.C.). Ma, qualora il fatto costituisca un reato si dovrà applicare la prescrizione più lunga prevista dal terzo comma del medesimo articolo 2947 C.C..

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