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Milano e Roma: ancora “due pesi” nella valutazione del danno alla persona

Il recente aggiornamento monetario delle tabelle adottate dal tribunale della capitale evidenzia la non congruenza di un atteggiamento, che vede di fatto quelle milanesi adottate in tutta Italia

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Nei giorni scorsi, il tribunale di Roma ha divulgato l'aggiornamento monetario delle proprie tabelle di liquidazione del danno alla persona per lesione del bene salute e per i danni subiti dai congiunti della vittima, per la perdita o compromissione dell'affettività familiare.
Si tratta di una importante notizia - ancorché legata a una mera attualizzazione dei valori monetari dell'anno scorso all'ultimo indice Istat -, legata più che altro al contesto nel quale le tabelle di liquidazione capitoline si collocano.
La storia narra che, dopo le sentenze note come di San Martino - perché rilasciate dalle Sezioni Unite della Cassazione nel giorno di celebrazione del Santo, l'11 novembre 2008 - i tribunali dello Stato ebbero a ridefinire i parametri di liquidazione del danno alla persona, stante le nuove regole dettate dai giudici di legittimità che, sostanzialmente, prevedevano l'unificazione della liquidazione in un solo valore economico che comprendesse in sé le varie figure in precedenza adottate (danno biologico e danno morale in prevalenza).

La genesi della priorità milanese

Il tribunale di Milano raccolse immediatamente l'invito e modificò (nei primi mesi del 2009) la propria tabella, generando un indice monetario unitario di compensazione del danno biologico e una fascia di valore unica (che prevede un minimo e un massimo) per la lesione del rapporto parentale.
Nel 2011 sempre la Corte di Cassazione - in due notissime sentenze che rientrano a pieno titolo tra i pilastri del nostro moderno sistema di liquidazione del danno alla persona - diede alla tabella milanese la patente di tabella unica nazionale di riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale (le sentenze nn. 12408 e 14402 del giugno 2011).
In tali decisioni, la Corte rilevava la incongruenza di una realtà nazionale che prevedesse diversi sistemi di calcolo del danno alla persona in ragione solo del luogo di radicamento della causa, di fatto screditando le tabelle locali elaborate negli anni da molti tribunali dello Stato e convogliandole tutte verso la tabella milanese, ritenuta la più congrua e conforme ai dettami delle Sezioni Unite di San Martino.
Da allora, di fatto, tutti i tribunali del Paese liquidano il danno alla persona utilizzando le tabelle di risarcimento del tribunale di Milano. Tutti a eccezione del tribunale di Roma (e di pochi altri allineati del Lazio) che - in controtendenza - poco dopo l'elaborazione del metodo meneghino oppose un proprio sistema di calcolo che, partendo da radici concettuali opposte, approda di fatto a compensi monetari del tutto diversi nella sostanza.

Due curve di compensi opposte
Lo sviluppo comparativo delle due tabelle, che di fatto sono sopravvissute al taglio delle Sezioni Unite di San Martino, porta a notare due curve di compensi opposte: più generosa è la tabella di Milano sul danno biologico di fascia media e bassa; assai più conveniente la tabella capitolina per le lesioni di grave entità.
Si veda questo esempio di raffronto per meglio comprendere la riflessione. Nel caso di un giovane di anni 18 con lesione di lieve entità (9%): secondo la tabella di Milano il risarcimento massimo che potrebbe spettare alla vittima (per danno biologico e personalizzazione da sofferenza) è pari a 31.393 euro.
L'analoga lesione porterebbe, invece, in un giudizio presso la corte romana, a un risarcimento ben inferiore: 25.147 euro circa. Le proporzioni si invertono nel diverso caso di lesioni molto gravi: ad esempio un uomo di 50 anni che riporti una gravissima lesione dell'80%, per danno biologico, vedrà risarcito il proprio danno ai valori massimi, dal tribunale di Milano in 885.511 euro, mentre il tribunale di Roma potrà elevare il ristoro dello stesso danno sino alla somma massima di 1.066.980 euro circa, ben 180 mila euro in più. Comprendere quale sia l'approccio sistematico più corretto ed equo, se quello meneghino o la sintesi dei giudici capitolini, è esercizio che pare retorico.
Difficile trovare il senso a una realtà che veda l'adozione di un sistema nazionale, per volere giurisprudenziale, e legittimare al tempo stesso delle sacche di desistenza in solo alcuni tribunali dello Stato. Si sa che l'iconografia tradizionale vuole l'elevazione di Martino a Santo per aver donato, da militare in un turno di guardia, la metà del proprio mantello a un mendicante, riparandolo così dal freddo rigido della notte.
Verrebbe da pensare che il moderno filantropo si troverebbe oggi a donare una quota del proprio mantello diversa e che il fortunato mendicante beneficiato sarebbe diversamente protetto dal freddo a seconda che il fatidico incontro avvenisse su una via padana, piuttosto che sull'Appia Antica nei pressi dell'Urbe.

Filippo Martini, Studio legale Mrv

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