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Nota Informativa danni: eccesso di semplificazione?

Definito un numero massimo di pagine per le note informative che dovranno contenere le informazioni obbligatorie: resta da verificare se meno fogli vorrà dire anche più chiarezza

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Con lo scorso 20 giugno si è concluso il periodo di consultazione del Documento n. 10/2016 (il Documento), con il quale Ivass aveva posto in pubblica consultazione le modifiche al Regolamento n. 35/2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e di pubblicità dei prodotti assicurativi (il Regolamento).
Il Documento, sulla falsariga del Regolamento UE n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (che entrerà in vigore alla fine di quest’anno), mira a semplificare, riducendole, il numero delle informazioni chiave contenute nella nota informativa relativa ai prodotti assicurativi danni, il cui numero di pagine varierà tra le tre e le cinque (come nel caso, ad esempio, delle note informative delle polizze Rc auto contenenti coperture assicurative opzionali in aggiunta a quelle obbligatorie).
Il ridotto numero di pagine della nota informativa testimonia un progressivo processo di uniformazione delle informazioni precontrattuali relative ai prodotti assicurativi danni e vita a contenuto finanziario. Ricordiamo infatti che, ai sensi del predetto Regolamento UE n. 1286/2014, l’informativa precontrattuale dei prodotti assicurativi vita a contenuto finanziario sarà contenuta in un documento, il Kid, non più lungo di tre pagine.
Dall’altro lato, il Documento introduce una serie di novità di rilievo, tutte nel senso della riduzione del numero dei documenti da consegnare al potenziale contraente in fase precontrattuale e della semplificazione delle informazioni in essi contenute.

SCHEDA SINTETICA FACOLTATIVA
Innanzitutto il fascicolo informativo sarà costituito da tre soli documenti: la nota informativa, le condizioni di assicurazione (comprensive del glossario) e il modulo di proposta, ove previsto.
Nel caso in cui, tuttavia, il contraente sia una persona giuridica e il contratto sia stato oggetto di una specifica trattativa individuale (definibile come polizza tailor made), ovvero la polizza assicurativa copra i grandi rischi, ossia ancora sia stata stipulata in forma collettiva a copertura dei rischi agricoli (ai sensi del D. lgs. 102/2004), la documentazione precontrattuale da consegnare al potenziale contraente si ridurrà alle sole condizioni generali di assicurazione, comprensive del glossario e al modulo di proposta, ove esistente.
Le imprese potranno comunque sempre predisporre una scheda sintetica personalizzata da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione del contratto, nella quale potranno essere riepilogate le caratteristiche principali del contratto stesso (articolo 33, comma 5 del Documento).
Il Documento si segnala altresì per l’estrema semplificazione delle informazioni contenute negli schemi di Nota Informativa.
La futura nota informativa si articolerà sostanzialmente in una serie di domande e risposte, fornite dall’impresa, sulle informazioni chiave relative al contratto.
Tra queste vi sarà una breve descrizione delle coperture assicurative offerte dalla polizza, informazioni sull’impresa e sulla durata della polizza, comprensive di una descrizione relativa ai diritti di recesso e di risoluzione del contratto, una breve sezione dedicata alle modalità di pagamento e di rimborso del premio, a cui dovranno far seguito le informazioni sui rischi coperti e su cosa la polizza non copre.
Le ultime tre brevi sezioni dovranno invece essere dedicate alla possibilità di attivare opzioni di polizza (come nel caso di riduzione del premio e/o pagamento di premi aggiuntivi), alle istruzioni da seguire in caso di sinistro e di presentazione dei reclami.
Non saranno inoltre consentiti richiami alle condizioni di polizza o a riferimenti normativi.

PIÙ SEMPLICE LA COMPARAZIONE
Indubbiamente si tratta, da un punto di vista precontrattuale, di un significativo passo in avanti rispetto al passato, se si pensa che, ancora ai sensi del Regolamento, la sola scheda sintetica si componeva di circa cinque pagine e la nota informativa oscillava tra le sei e le sette. Alcune note informative presenti sul mercato riproducevano pressoché  integralmente il contenuto della polizza con l’effetto esattamente contrario rispetto a quello voluto (individuare facilmente le informazioni chiave del contratto).       
C’è tuttavia da chiedersi se il processo di semplificazione sopra brevemente riassunto raggiunga il suo scopo e se, per il tramite del Documento si sia effettivamente colta l’occasione per uniformare davvero tutti gli operatori del settore.
Sul primo punto .pare di poter concludere nel senso che si sia passati da una complessa (ed in molti casi inutile) stratificazione di informazioni a una elencazione sintetica che certamente consentirà una più agevole ed effettiva comparazione di prodotti tra loro omogenei.
Rispetto a prodotti non omogenei, la sinteticità delle informazioni richieste potrebbe andare a discapito della specificità del contenuto del contratto assicurativo (si pensi al regime fiscale applicabile alla polizza, per esempio).

QUALCHE DIFFERENZA PER GLI OPERATORI COMUNITARI
Continuano a rimanere, in questa fase, apparenti differenze tra gli operatori domestici e quelli comunitari.
Ai sensi dell’articolo 33 bis del Documento, le imprese potranno consegnare la documentazione precontrattuale sia in formato cartaceo sia (in caso di consenso del proponente) in formato elettronico. In quest’ultimo caso, l’invio della documentazione potrà avvenire per posta elettronica mediante l’indicazione del punto esatto del sito internet dell’impresa dove tali documenti potranno essere reperiti con l’obbligo di mantenere tale documentazione accessibile sul proprio sito per tutto il periodo di tempo in cui ragionevolmente il contraente possa avere necessità di consultarla e comunque fino alla scadenza del termine di prescrizione di due anni dal verificarsi l’evento su cui il diritto dell’assicurato si fonda.
Si tratta certamente di un onere non poco gravoso che tuttavia non dovrebbe trovare applicazione nei confronti delle imprese comunitarie, tenuto conto che l’attuale articolo 3, comma 2 del Regolamento (che il Documento non modifica), prevede che le imprese comunitarie non siano soggette a obblighi di pubblicazione della documentazione sul proprio sito internet.


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