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Avvisare è meglio che curare

Prevedere la deeming clause nelle polizze Rc professionale consente all’assicuratore di conoscere, per tempo, una circostanza che potrebbe generare un sinistro. Per gestire al meglio l'evento e valutare se modificare la propria offerta

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La Suprema Corte, nelle sue più recenti pronunce, ha ribadito che il contratto di assicurazione per la responsabilità civile concluso da professionisti, secondo lo schema della clausola claims made, è un contratto atipico, in linea generale lecito perché non limitativo, almeno in astratto, della responsabilità.
Ciò premesso, i dibattiti (e i contrasti) sulla validità della clausola claims made non tendono a diminuire, assumendo un interesse sempre maggiore sia per l’aumento delle controversie aventi ad oggetto la responsabilità professionale, sia perché i contratti che prevedono la clausola claims made sono, di fatto, l’unico modello di contratto di assicurazione offerto dalle compagnie di assicurazione ai professionisti.
In questa sede, anche a seguito di un caso affrontato di recente, è utile concentrare l’attenzione su un’ipotesi particolare: quella in cui l’assicurato è a conoscenza di un evento che può dar luogo ad una richiesta di risarcimento, ma non è nella materiale possibilità di denunciarlo come sinistro, a causa della mancanza di un'effettiva richiesta risarcitoria della controparte.
Spesso, infatti, tra la condotta lesiva dell’assicurato, l’emergere del fatto dannoso e la successiva richiesta di risarcimento del danneggiato, interviene un considerevole lasso di tempo. Si pensi all’ipotesi di un medico ostetrico che si accorga che, durante un parto, si è verificato un evento in grado di poter generare un caso di medical malpractice, anche se l’eventuale anomalia che ne potrebbe risultare non si è ancora raffigurata e non è, nel frattempo, ancora intervenuta alcuna richiesta di risarcimento da parte del paziente.
Durante tale arco temporale, il professionista potrebbe trovarsi nella condizione di dover comunicare la predetta circostanza o in sede di rinnovo della propria polizza (perché, ad esempio, la stessa esclude il tacito rinnovo) o perché intenzionato a sottoscrivere una nuova polizza con una nuova compagnia di assicurazione.

Quale comportamento tenere?

Come si deve dunque comportare, in tali ipotesi, l’assicurato che, non potendo denunciare formalmente come sinistro (ai sensi della precedente polizza) le circostanze note, non potrebbe nemmeno tacerle nel questionario della nuova polizza da stipulare?
Dichiarare circostanze che potrebbero dar luogo ad una richiesta di risarcimento potrebbe, infatti, comportare il rifiuto del nuovo assicuratore a coprire il rischio. È ben noto come nelle polizze sia espressamente esclusa sia la possibilità di denunciare sinistri fondati su richieste di risarcimento già avanzate da terzi, sia formulare richieste di indennizzo per circostanze già note al momento della stipula.
Ci si trova di fronte alla necessità di integrare e coordinare il meccanismo della clausola claims made con ulteriori strumenti contrattuali, al fine precipuo di rendere più vantaggiose le soluzioni offerte dagli operatori del settore assicurativo.
Appare, quindi, particolarmente utile allo scopo l’inserimento della c.d. deeming clause, ovvero la possibilità di denunciare agli assicuratori anche le semplici circostanze potenzialmente suscettibili di causare una richiesta di risarcimento.
In assenza di una clausola di tal genere (come accade nelle polizze tradizionali del mercato italiano), infatti, il professionista che sia a conoscenza di circostanze da cui ritenga che, con ogni probabilità, possano derivare, in futuro, una o più richieste di risarcimento, è di fatto costretto, per beneficiare della copertura assicurativa, a rinnovare la polizza con la stessa compagnia fino al momento della formalizzazione della richiesta di risarcimento. Ciò in modo tale da consentire alla compagnia di poter gestire il relativo sinistro (che non sarebbe garantito da nessuna nuova polizza).
Risulta, quindi, evidente la convenienza della deeming clause, attraverso formule che possano ricomprendere nel concetto di sinistro anche qualsiasi circostanza di cui l'assicurato venga a conoscenza e che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei sui confronti, fornendo le precisazioni necessarie ed opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni così specificate sarà considerata così come se fosse stata fatta durante il periodo di assicurazione”.  
Così come avviene in altri Paesi Ue, poi, si potrebbe anche valutare l’opportunità di inserire una definizione di sinistro più restrittiva, ovvero: qualsiasi circostanza conosciuta dall’assicurato che potrebbe originare una richiesta formale di risarcimento, prevedendo anche una espressa comunicazione scritta recante la richiesta di risarcimento.

Inserire tutti dettagli

Si consiglia, inoltre, di valutare l’opportunità di inserire nella clausola un’indicazione circa la necessità di comunicazione da parte dell’assicurato di tutti i dettagli del caso, a tal fine prevedendo che la circostanza segnalata deve essere sufficientemente dettagliata e deve contenere fatti specifici tali da poter individuare la potenziale violazione di un dovere da parte della persona assicurata. Si potrebbe così considerare necessario che l’assicurato fornisca nel più breve tempo possibile una notifica ragionevolmente chiara, il cui oggetto sia un evento specifico e dettagliato.
La deeming clause determina, quindi, il vantaggio, per l’assicuratore, di conoscere per tempo una circostanza che potrebbe generare un sinistro, evitando dunque il problema delle denunce tardive. In tal modo, le compagnie avranno il vantaggio di poter organizzare una più adeguata gestione del caso e, contemporaneamente, valutare se modificare la propria offerta e i propri prodotti, soprattutto nell’eventualità in cui la problematica verificatasi sia suscettibile di ripetersi, come nell’ipotesi di sinistri seriali.





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