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Deeming Clause

Le soluzioni claims made possono coprire un evento anche quando il sinistro è denunciato dopo la scadenza della copertura, ma solo nel caso in cui le circostanze siano state formalmente rese note all’assicuratore in valenza di polizza

Deeming Clause hp_vert_img
Norma adottata nell’ambito delle assicurazioni stipulate su base claims made, che permette di considerare in copertura le richieste di risarcimento pervenute anche dopo la scadenza della polizza, purché siano conseguenti o collegate a circostanze che siano state denunciate nel periodo di vigenza della polizza stessa.
Com’è noto, le assicurazioni prestate nella formula claims made prevedono che per sinistro si intenda la prima richiesta di risarcimento pervenuta all’assicurato e denunciata all’assicuratore durante il periodo di validità della polizza. 
È dunque necessario che vi sia una denuncia formale, avanzata nei confronti dell’assicurato da parte del danneggiato. 
Ma cosa succede se l’assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero dar luogo a una richiesta di risarcimento, ma la richiesta risarcitoria vera e propria arriva dopo la scadenza della polizza?
Si tratta di un’eventualità molto comune in tutti i tipi di polizze caratterizzati da lunghe code (long tail), in particolar modo nell’ambito della responsabilità civile professionale. 

Evidenziare le circostanze potenzialmente fonte di rischio
Un esempio tipico potrebbe essere quello del medico ostetrico, che si rende conto già al momento del parto che può essersi verificato un errore che potrebbe determinare una forma di invalidità del neonato, anche se la stessa non è ancora evidente e, conseguentemente, non gli è ancora pervenuto alcun reclamo.
Insomma, in questo caso, l’assicurato sarebbe a conoscenza di un fatto che può originare la richiesta di risarcimento ma non potrebbe denunciarlo come sinistro, perché la richiesta risarcitoria non gli è ancora giunta.
Adottando la deeming clause, invece, si cambia la definizione di sinistro in “qualsiasi circostanza conosciuta dall’assicurato che potrebbe originare una richiesta formale di risarcimento”. 
Il momento di apertura del sinistro sarà quello della denuncia di tale circostanza, fatta nel periodo di validità della polizza, e la richiesta di risarcimento che ne deriva sarà in copertura, anche se pervenuta dopo la scadenza della polizza stessa. 
Quindi, se l’assicurato comunica la circostanza di cui è venuto a conoscenza durante il periodo di assicurazione, qualsiasi richiesta di risarcimento successiva (e ad essa collegata) sarà considerata dagli assicuratori come effettuata durante il predetto periodo e dunque valida.

Si tutelano in particolare i sinistri “long tail”
Questa clausola è ancora poco comune nel nostro mercato, ma generalmente il testo suona come segue: “l’assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli assicuratori di qualsiasi circostanza di cui sia venuto a conoscenza, che si presuma possa ragionevolmente dare origine a una richiesta di risarcimento nei suoi confronti, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni così specificate sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di assicurazione”.
Poiché le assicurazioni caratterizzate da long tail (o lunga coda) dispiegano la loro operatività in tempi anche molto lunghi, ed è possibile che trascorra un periodo di tempo rilevante perché il danneggiato si renda conto di aver subito il danno e faccia conseguentemente richiesta di risarcimento all’assicurato, la deeming clause può dunque aiutare quest’ultimo a risolvere il problema della denuncia delle cosiddette circostanze note, ovvero di quelle fattispecie di sinistro che non potrebbe altrimenti denunciare alla compagnia assicuratrice, per non aver ancora ricevuto alcuna richiesta di risarcimento.
D’altro canto, l’assicuratore avrà la possibilità di meglio governare eventuali denunce tardive, organizzando la linea difensiva più adatta alla gestione del caso e modificando la propria strategia assuntiva qualora, ad esempio, la problematica che si è presentata sia suscettibile di ripetersi, come nel caso dei sinistri in serie. 
Ciò che conta è che venga presentata una denuncia dettagliata delle circostanze note, con l’indicazione di tutti gli elementi fattuali necessari perché il sinistro successivamente denunciato sia inequivocabilmente riconducibile solo e soltanto a quelle particolari circostanze a suo tempo notificate alla compagnia assicuratrice.

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