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Solvency II, finalmente è legge anche in Italia

Gli interventi legislativi prevedono maggiore coinvolgimento per le imprese nella valutazione dei rischi e nella definizione fabbisogno finanziario, con importanti misure che riguardano l’attività di vigilanza, il sistema di governo societario e l’offerta di prodotti a contenuto finanziario

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno scorso del D. Lgs. 74/2015, si è concluso il lungo processo di implementazione anche in Italia della Direttiva 2009/138 in materia di accesso e di esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (c.d. Solvency II).
Il decreto legislativo, in vigore dal 30 giugno prossimo, introduce una serie di modifiche al D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), per alcune delle quali sarà necessaria l’emanazione, da parte di Ivass, della regolamentazione di secondo livello.
In generale, con Solvency II cambia l’approccio all’attività assicurativa/riassicurativa da parte delle imprese, alle quali viene demandato il compito di fare della valutazione del rischio ancor di più l’oggetto della propria attività e di conseguenza procedere, in via autonoma, alla valutazione del fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento della propria attività.
Tralasciando i dettagli tecnici relativi al calcolo dei requisiti patrimoniali, riassumiamo qui di seguito alcune tra le principali novità che riguarderanno il Codice delle Assicurazioni:

1.    Principi generali in materia di vigilanza

La vigilanza esercitata da Ivass sarà fondata sul metodo prospettico e includerà la verifica continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione e di riassicurazione. Inoltre, la vigilanza sarà esercitata in misura proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti l’attività di impresa. Nell’espletamento delle sue funzioni, Ivass dovrà prendere in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari dell’Unione Europea.

2.    Riconoscimento delle associazioni dei consumatori

Alle associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori è riconosciuta definitivamente la facoltà di proporre reclamo all’Ivass per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice delle Assicurazioni.

3.    Diritto di stabilimento

La definizione dell’esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento è precisata, facendo riferimento a qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell’impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell’impresa.

4.    Procedura di autorizzazione per le imprese nazionali

Le Società Cooperative Europee vengono annoverate tra le forme giuridiche societarie consentite per la costituzione di imprese di assicurazione italiane.
I fondi propri necessari alla costituzione delle imprese dovranno essere di importo non inferiore a 2.5 milioni di euro per le imprese di assicurazioni danni, incluse le captive (salva l’ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi relativi alla Rc auto, Rc areomobili e veicoli marittimi, terrestri e fluviali, Rc generale e credito) e non inferiore a 3.7 milioni di euro per le imprese di assicurazioni vita, comprese le captive e di 6.2 milioni di euro per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni.

5.    Corporate Governance

Al consiglio di amministrazione della società è demandata la responsabilità ultima dell’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali nonché delle norme europee direttamente applicabili all’impresa e all’esercizio della sua attività.
E’ inoltre richiesto alle imprese di dotarsi di un efficace sistema di governo societario, che consenta una sana e prudente gestione dell’attività di impresa esercitata, proporzionato alla natura, portata e complessità dell’attività svolta.
In particolare, il sistema di governo societario dovrà comprendere almeno:

  • un’adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell’impresa;
  • un efficiente flusso informativo;
  • il possesso da parte di coloro che svolgono, in aggiunta alle funzioni di amministrazione, direzione e controllo, “funzioni fondamentali”, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dall’articolo 76 del Codice delle Assicurazioni Private;
  • l’istituzione delle funzioni di revisione interna, compliance, gestione dei rischi e funzione attuariale.
  • Con riferimento a quest’ultima, in particolare, ne viene per la prima volta richiesta un’apposita istituzione e ne vengono indicati i compiti.
  • Viene altresì richiesto che l’impresa elabori piani di emergenza volti a garantire la continuità e la regolarità dell’attività esercitata.

6.    Esternalizzazione

Sotto il profilo dell’esternalizzazione di funzioni o attività, il decreto legislativo, oltre a ribadire il principio per il quale l’impresa conserva la piena responsabilità dell’osservanza degli obblighi imposti da norme legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell’Unione Europea applicabili,  sono altresì ribaditi i principi per i quali l’esternalizzazione delle funzioni e/o attività essenziali o importanti debba avvenire di modo tale da non (i) arrecare pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell’impresa; (ii) determinare un indebito incremento del rischio operativo; (iii) compromettere la capacità di Ivass di verificare l’osservanza degli obblighi gravanti sull’impresa e di fornire, da parte di quest’ultima, di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione.

7.    Polizze unit e index linked
Con riferimento alle polizze in oggetto, il decreto legislativo preannuncia ulteriori interventi correttivi da parte dell’Autorità di Vigilanza assicurativa, alla quale viene conferito il potere di limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento ai quali è collegato il valore della polizza, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall’assicurato/persona fisica.
Un’attività, quest’ultima, destinata senz’altro a incidere materialmente in un settore del business assicurativo ritornato potentemente nevralgico negli ultimi mesi nel mercato italiano.












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