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La Rc Auto vale sempre

Una recente sentenza conferma l’orientamento della Cassazione a ricondurre ogni azione del veicolo alla responsabilità civile dell’auto, anche se l’evento contestato non è collegato alla circolazione stradale

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Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno depositato un’importante sentenza che permette di fare il punto su una controversa questione: il concetto di circolazione stradale e, con esso, quello delle attività coperte dalla polizza obbligatoria per la responsabilità civile auto (sentenza n. 8620 del 29 aprile 2015).

La vicenda riguardava un grave infortunio sul lavoro avvenuto per effetto di una manovra di caricamento errata compiuta con una autogru, la quale urtava un cassone mal posizionato che, cadendo, causava la morte dell'addetto alle operazioni in corso.

Il punto riguardava il fatto che gli eredi della vittima avevano avviato un’azione diretta contro l'impresa di assicurazione per la Rc auto del veicolo meccanico e la compagnia aveva negata il risarcimento, ritenendo che l'operazione di carico e scarico non rientrasse fra quelle attinenti propriamente alla circolazione e che, pertanto, non sussistesse l’onere di corrispondere il risarcimento del danno.

Approdata la questione alle Sezioni Unite, sul presupposto di un’assenza di uniformità di orientamento nella giurisprudenza della Corte, la sentenza odierna consente di mettere una parola definitiva alla problematica interpretativa.

Orientamento verso un concetto ampio

La Corte rammenta il suo consolidato orientamento in base al quale il concetto di circolazione veicolare, per il quale scatta l'obbligo assicurativo stabilito dall'art. 1 della legge n. 990/69 (oggi dall'art. 122 del Codice delle Assicurazioni), è sempre stato inteso in senso lato, includendovi tutte quelle azioni collegate alla viabilità, come la sosta, la fermata, ovvero anche l'apertura di portiere e lo scarico di colli dal bagagliaio e così via.
In tutte queste situazioni, per dette operazioni che sono funzionali alla circolazione stradale, l'assicuratore del proprietario del veicolo deve rispondere per i danni involontariamente causati a terzi.

Vero è che la questione approdata alle Sezioni Unite riguardava un’ipotesi un po' più complessa: la manovra di caricamento di un cassone attraverso il braccio di una gru posizionata sul veicolo assicurato.
In questo caso, assumeva l'impresa di assicurazione ricorrente, la manovra in sé atteneva alla fase lavorativa vera e propria (gli eredi della vittima erano infatti stati indennizzati dall'Inail) avulsa, a suo dire, dal concetto di circolazione sulla rete stradale pubblica.
La Corte (accogliendo quello più consolidato dei suoi due orientamenti) opta per la decisione che anche la fase di manovra della gru posta sul veicolo assicurato rientra nel concetto di circolazione e che, pertanto, l'obbligo risarcitorio è riposto sull'assicuratore per la Rc Auto.

È vero che la norma contenuta nell'art. 2054 del Codice Civile (denominata "circolazione di veicoli") altro non è che una specificazione dell'art. 2050 C.C. che disciplina la responsabilità presunta per l'esercizio di attività pericolose e che, pertanto, l’accezione di circolazione stradale deve riguardare tutti i possibili impieghi funzionali del mezzo dotato dell’astratta potenzialità di offesa per la collettività.

È altresì vero, rammenta la Corte, che nel concetto di circolazione del veicolo rientra anche la posizione di arresto "sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della pertinenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade".

Così, la movimentazione di un braccio meccanico per operazioni di carico o scarico costituisce sia la dinamica funzionale, sia l’occasione stessa della circolazione del veicolo assicurato, che da tale funzione non può essere disgiunto, né sul piano materiale, né su quello assicurativo.

La Rc include le funzionalità tipiche del veicolo

Occorre dunque che il veicolo venga utilizzato per le sue funzionalità tipiche (escludendo quindi quello che si definisce l'uso abnorme) che non sono disgiunte dalla circolazione ma che sono anzi l’occasione funzionale e pratica del mezzo, come tale sempre soggetto all'assicurazione per la Rc Auto obbligatoria.

In conclusione, "il veicolo deve essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono l'individuazione come tale ai sensi del codice della strada".
Pertanto, l'uso che del veicolo si fa sulla strada pubblica, se riferito alle sue caratteristiche tipiche, costituisce sempre circolazione del mezzo ai sensi dell'articolo 2054 C.C. con la conseguenza che "la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata".

La conseguenza è che definitivamente la Corte adotta un criterio (già prevalente per il vero nella propria giurisprudenza) che porta ad una estensione mai così ampia del concetto di circolazione e di obbligo assicurativo, includendovi vicende che sono solo collaterali alla circolazione, ma che attengono più all'uso funzionale e professionale del veicolo, a condizione che l'uso stesso sia conforme alla destinazione del mezzo assicurato e che il sinistro avvenga su aree pubbliche o equiparate ove vige l'obbligo assicurativo imposto dalla legge.




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