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La speculazione sui risarcimenti: un problema culturale

Giovanni Cannavò, uno dei massimi esperti di danno alla persona, medico legale e presidente dell'Associazione Melchiorre Gioia che raccoglie medici legali, giuristi e specialisti, parla delle nuove norme che, nell'intenzione del Governo, dovranno limitare le frodi negli indennizzi per le lesioni di lieve entità

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Entro il 24 marzo la Camera dovrà approvare il provvedimento sulle liberalizzazioni. L'ultimo passo verso una mini rivoluzione del settore che, coinvolgerà anche il tema del danno alla persona con alcune novità sostanziali. Tra queste, quella che inciderà di più sul sistema sarà probabilmente la norma che abolisce il risarcimento per danno biologico permanente delle lesioni che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Stiamo parlando della distorsione del rachide cervicale, nota come colpo di frusta". A queste novità si affiancherà anche un registro per vittime e i falsi testimoni, oltre all'inasprimento delle pene per le frodi accertate.

La norma sul "colpo di frusta" è stata caldeggiata in primis dalle compagnie, perché la speculazione intorno al tema è altissima, come ci conferma Giovanni Cannavò, uno dei massimi esperti di danno alla persona, medico legale e presidente dell'Associazione Melchiorre Gioia che raccoglie medici legali, giuristi e specialisti: "l'incidenza della distorsione del rachide cervicale in Italia si attesta al 20% dei danni da sinistro stradale, contro la media europea del 10%. Inoltre l'esperienza medico legale ci dice che il 60-70% delle persone incidentate presenta quella lesione: ma la permanenza del danno, e un'ampia bibliografia internazionale lo testimonia, non è assolutamente provata, salvo casi particolari".

Quindi lei giudica positivamente gli interventi del Governo Monti in tema di danno alla persona?
Premesso che è necessario aspettare l'approvazione da parte della Camera, per considerare la legge finale, sono d'accordo sul principio, in base all'art. 32 comma ter e quater, per cui la menomazione non obiettivabile clinicamente e comprovabile strumentalmente non sia suscettibile di risarcimento come danno permanente così come per le lesioni non visibili, come ad esempio, le ferite. Ove vi sia nesso causale anche con una modesta lesione è corretto riconoscere all'infortunato un danno temporaneo e un rimborso delle spese mediche se congrue ed appropriate. Ma non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo finale di una tabella unica per la valutazione del danno permanente che tuteli i macrolesi.

Le compagnie chiedono da anni una tabella unica nazionale. Perché il metodo con i coefficienti attualmente in vigore non funziona?

Perché quella discussa divisione per cui fino al 9% del danno il paziente viene valutato e risarcito secondo tabelle biologiche ed economiche di legge, mentre dal 10% si applica il sistema equitativo mette anche il medico legale in difficoltà quando deve valutare danni borderline. In Paesi come Spagna, in cui esiste la tabella di legge, non vi è nessuno scalino e nessuna differenza. Tutto il sistema deve essere più armonico e razionale: se l'obiettivo diventa ridurre i premi, perché l'Italia si presenta come il mercato assicurativo più caro a livello europeo, è chiaro che bisogna ridurre i risarcimenti illeciti e quindi le frodi.
Il Governo ha introdotto anche l'archivio dei falsi testimoni. Sarà utile per contrastare le truffe?
Il tentativo del Governo di contenere e contrastare le frodi è visibile su tutti i fronti. Ogni cosa è di per sé utili, ma non risolutiva. Cercare di trarre un vantaggio dal sistema assicurativo è quasi un fenomeno sociale. Bisogna ricordarsi che quando parliamo di frode, parliamo di soldi sottratti agli indennizzi giusti e non solo alle compagnie.
Quali sono le politiche virtuose che il settore può mettere in campo per ridurre i costi finali?
E' necessario "sgonfiare" il sistema speculativo, perché grava sulle compagnie anche a livello di risorse umane. Considerati i recenti fallimenti di alcune imprese, nonché il caso che sta coinvolgendo Fondiaria-Sai, è necessario razionalizzare i processi industriali. Faccio riferimento anche alla gestione del sinistro: la rete territoriale con i liquidatori rappresenta un sistema che può essere snellito e ottimizzato. Certo, esiste un problema culturale e abitudini difficili da estirpare. Non è un caso che i nuovi soggetti assicurativi come le compagnie online o le bancassurance stanno ottenendo ottimi risultati.
La speculazione sul danno alla persona è un fenomeno complesso. Quali sono gli altri aspetti delle frodi legati al danno di lieve entità?
La speculazione che insiste sulle spese mediche per la riabilitazione dopo un micro danno è rilevante. Spesso è incomprensibile la sperequazione tra le spese mediche denunciate da pazienti che hanno subito un danno fisico importante e quelle relative al colpo di frusta. In proporzione chi ha subito una distorsione del rachide cervicale chiede rimborsi molto più alti di chi ha dovuto recuperare da gravi incidenti. E per di più il primo non guarisce nemmeno, perché chiede anche il danno permanente. Senza voler fare facili discorsi regionalistici, ci sono zone in Italia dove il tamponato si presenta all'assicurazione con spese di fisioterapia sproporzionate: è palese la speculazione, chi non la vede è perché non la vuole vedere.
Però c'è chi parla di sovraccarico di esami a cui l'incidentato dovrà sottoporsi per dimostrare il danno permanente. E' vero?
No, per i danni reali parla la storia clinica e non c'è certo bisogno di esami suppletivi. Per la speculazione il discorso e diverso, ma è molto triste che una persona, come si paventa, per portare a casa qualche centinaio di euro in più sia disposta a sottoporsi ad accertamenti strumentali invasivi, nonché costosi per il sistema sanitario nazionale, sottraendo tempo e risorse a chi ne ha realmente bisogno. Penso che il Paese dovrebbe diventare anche in questo settore più sobrio e razionale: il sistema è spesso carente nell'assistenza a chi ha subito una grave menomazione.
Insomma sembra proprio si necessaria una totale inversione di rotta.
Spero che la nuova normativa dia i suoi frutti in termini di maggiore equità, in abbattimento dei costi dei premi, e anche, last but not least, sia premiale per quegli operatori e quei consulenti che hanno sempre lavorato con serietà, correttezza e professionalità.
BOX PAG 1 O PAG 2 - Il dibattito intorno alle nuove norme

Il 3 marzo scorso si è svolto a Viterbo un incontro di studio organizzato dall'Associazione Melchiorre Gioia , al quale hanno partecipato medici legali, professori universitari, assicuratori, avvocati e magistrati, con lo scopo di analizzare le novità approvate dal Senato sul tema del danno alla persona.
La questione più spinosa è stata quella legata alla risarcibilità. Il ddl all'esame del Parlamento nei commi 3 ter e 3 quater parrebbe subordinare la risarcibilità del danno con esiti micropermanenti ad accertamenti diversi: il comma 3 ter esige un accertamento "clinico strumentale obiettivo"; mentre il comma 3 quater esige un accertamento "visivo o strumentale riscontrabile dal punto di vista medico legale". Il dibattito si è acceso intorno al sintagma "clinico strumentale" e in particolare se l'accertamento clinico debba essere alternativo o cumulativo rispetto a quello strumentale, mentre per "accertamento visivo" si è intesa la lesione accertabile ictu oculi, poiché del tutto evidente a osservazione esterna senza la necessità di un accertamento strumentalmente assistito, quali una ferita o un'amputazione.
Per quanto attiene al tipo di accertamenti imposti o consentiti dalla legge per l'accertamento dell'esistenza di un danno alla persona, ha prevalso la tesi che: sia il comma 3 ter, sia il comma 3 quater, debbano essere preferibilmente interpretati nel senso che tra gli stessi non sussista alcuna differenza; dunque gli "accertamenti clinico strumentali" coincideranno di fatto con il "riscontro visivo o strumentale". Infine, secondo l'Associazione Melchiorre Gioia, la legge non ha posto alcun limite ai mezzi di diagnosi, e dunque qualunque strumento, mezzo o tecnica di accertamento del danno è consentito, a condizione che soddisfi il requisito della scientificità.

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