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Attività antifrode: in pubblica consultazione il modello di relazione annuale

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Il decreto liberalizzazioni (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27) contiene numerose norme volte a migliorare il sistema di repressione delle frodi assicurative, che costituisce come noto un problema irrisolto da ormai lungo tempo, con evidenti effetti negativi sua sugli oneri dei sinistri, sia sui prezzi delle polizze.
Tra le misure antifrode si segnala in particolare l'articolo 30 comma 1, che ha introdotto l'obbligo per le compagnie autorizzate nel ramo r.c. auto di inviare a Isvap annualmente una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'Isvap stesso con provvedimento da emanare ..." che dovrà recare "...informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi". Anche sulla base della predetta relazione, Isvap valuterà "l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore".
Si segnala a tale riguardo che, al fine di attuare la predetta normativa, è stato posto in pubblica consultazione da Isvap fino al prossimo 25 luglio lo schema del regolamento attuativo del predetto art. 30, comma 1, del decreto liberalizzazioni, concernente come visto la relazione annuale che le compagnie dovranno presentare sulle proprie attività antifrode.
Il modello di relazione annuale posto in consultazione da Isvap richiede alle compagnie innanzitutto la presentazione di un documento, nel quale il relativo organo amministrativo illustra la policy aziendale rispetto all'attiva di prevenzione e contrasto delle frodi.
La relazione prevede inoltre tre sezioni: la prima contenente una serie di quesiti volti a misurare, complessivamente, il grado di organizzazione dell'impresa, la seconda volta a comunicare i dati quantitativi e qualitativi sui sinistri, rapportati al portafoglio dell'impresa nelle varie aree territoriali, mentre la terza contenente dati analitici sulle denunce o querele presentate all'Autorità giudiziaria, con indicazioni della partecipazione dell'impresa ai successivi giudizi e dell'esito degli stessi.
Si segnala, infine, che ai sensi del documento in consultazione le imprese autorizzate in Italia dovranno trasmettere a Isvap la relazione annuale entro il termine previsto per il bilancio di esercizio, ossia entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, mentre le imprese di assicurazione comunitarie dovranno trasmetterla entro il 31 maggio di ogni anno.

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