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La riqualificazione dei prodotti finanziari-assicurativi

Il tema della qualificazione giuridica dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e, più nello specifico, delle polizze vita unit e index linked, continua ad essere oggetto di dibattito giurisprudenziale

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Le pronunce giurisprudenziali finora espresse risultano orientate a definire la natura dei prodotti unit e index linked e la disciplina conseguentemente applicabile agli stessi.
Si cita anzitutto la prima sentenza in materia intervenuta in sede di legittimità, con la quale la Suprema Corte (n. 6061 del 18/04/2012) ha affermato che in tema di contratto di assicurazione sulla vita unit linked, il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore finanziario abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 cod. civ., deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, al di là del nomen juris attribuitogli, sia da identificare come una polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato).
Pronunce di merito più recenti si sono evidentemente uniformate alle indicazioni della Cassazione, individuando dunque nel rischio finanziario emergente dall'interpretazione del contratto l'elemento discriminante per stabilire la causa finanziaria, piuttosto che assicurativa, del prodotto oggetto di esame. Ricordiamo sul punto, ad esempio, il Tribunale di Gela (2 marzo 2013) e il Tribunale di Roma (10 aprile 2013).
La pronuncia del Tribunale di Ravenna (28 gennaio 2013) che, pur individuando nel prodotto una causa prevalentemente finanziaria, ha comunque ritenuto di respingere le domande sollevate dall'attore contraente in quanto, nei fatti, il comportamento assunto delle parti convenute (l'impresa di assicurazioni e la banca intermediario), anche ove valutato nell'ambito della normativa del Testo Unico Finanziario, non pareva riconducibile ad alcuna violazione.

Responsabilità precontrattuale e risarcimenti

Si conferma infine l'orientamento delle Corti di merito nel respingere le domande di nullità e/o di annullabilità del contratto assicurativo concluso (aventi effetto restitutorio del premio versato), preferendo accogliere le richieste risarcitorie per danno derivante da responsabilità precontrattuale solitamente attribuibile al comportamento dell'intermediario.
In caso di soccombenza del convenuto, circa la quantificazione del danno, è per ora piuttosto univoca la scelta dei giudici di affiancarsi ad un certo filone di pronunce di legittimità, che prevedono, in caso di responsabilità precontrattuale relativa alla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente" (rectius "non adeguato"), una commisurazione del danno "ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio subito dalla vittima per il comportamento sleale della controparte" (Cass. Sez. I, n. 19024/2005) e "da considerarsi in re ipsa" (Cass. Civ. Sez. un. 19/12/2007 n. 26724), nel concreto dunque rappresentato dall'intera perdita subita dall'investitore contraente (determinata come la differenza tra i premi versati, al netto dei riscatti intervenuti, e il valore attuale della polizza).

Avv. Ab. Silvia Colombo Studio legale Jenny & Partners

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