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Il valore della trasparenza nei testi dei contratti

Il tribunale rigetta la domanda del cliente di una compagnia per inoperatività della garanzia a seguito di sinistro a un prodotto agricolo causato da avversità atmosferica. L’assicurato ha tenuto un atteggiamento non attento ai propri diritti previsti in polizza

Il valore della trasparenza nei testi dei contratti hp_vert_img
Con sentenza del 20 maggio 2025, il tribunale di Caltanissetta ha affrontato un’interessante controversia in materia di assicurazione dei rischi atmosferici nel settore agricolo, chiarendo alcuni aspetti rilevanti legati all’efficacia temporale della copertura assicurativa e alla procedura, cosiddetta perizia d’appello, contrattualmente prevista solitamente in tali contratti, per contestare le valutazioni peritali della compagnia.
La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata da parte attrice nei confronti della compagnia al fine di essere indennizzata per il danno subito dal prodotto agricolo (nel caso di specie uva da tavola) a causa di forti raffiche di vento. 
A fronte di tale richiesta, la compagnia eccepiva l’inoperatività della garanzia per due principali motivi. Il primo sotto il profilo temporale, in quanto il prodotto per cui veniva richiesto l’indennizzo aveva superato lo stadio di completa maturazione al momento in cui si era verificato l’evento atmosferico e le condizioni di assicurazione prevedevano la cessazione della garanzia, sotto il profilo temporale, per l’appunto 15 giorni prima della maturazione. Il secondo motivo per omessa attivazione, da parte dell’assicurato, della cosiddetta perizia d’appello prevista in contratto, ovvero una procedura che permette all’assicurato di contestare le risultanze dei periti della compagnia intervenuti sul luogo del sinistro.

Le ragioni della sentenza
Ebbene, all’esito della controversia, il giudice ha rigettato la domanda attorea, rilevando che, ai sensi delle condizioni generali di polizza, la copertura per i danni da vento cessava 15 giorni prima della “maturazione di raccolta” e le prove acquisite (documentali, testimoniali e peritali) avevano confermato che, alla data del sinistro, l’uva aveva già raggiunto uno stadio avanzato di maturazione. Secondo il giudice, la garanzia assicurativa era dunque già cessata e, pertanto, l’indennizzo richiesto era da ritenersi non dovuto.
A sostegno del diniego della pretesa attorea, il giudice ha, altresì, accertato l’omessa tempestiva attivazione, da parte dell’assicurata, della procedura di perizia di appello con conseguente cristallizzazione della valutazione peritale negativa formulata dai periti della compagnia che è divenuta necessariamente definitiva e vincolante tra le parti ai sensi dell’articolo 1372 del Codice civile.
Il giudice ha, altresì, sottolineato come la clausola in esame, peraltro, non presentava “profili di nullità o di abusività, trattandosi di una previsione contrattuale chiara e funzionale alla risoluzione tecnica delle controversie in materia di stima del danno, coerente con la natura del contratto assicurativo”.

Chiarezza nei doveri reciproci
La sentenza del tribunale di Caltanissetta offre, dunque, spunti di particolare interesse per il comparto assicurativo, confermando la centralità delle clausole contrattuali e l’importanza di una gestione rigorosa del sinistro. 
Il giudice ha, poi, valorizzato la chiarezza delle condizioni di polizza, riconoscendo piena efficacia alla previsione che limita temporalmente la copertura in relazione alla maturazione del prodotto assicurato, nonché alla procedura peritale interna come strumento idoneo e vincolante in assenza di tempestiva contestazione da parte dell’assicurato. 
In sostanza, il tribunale, con approccio pragmatico, ha riconosciuto che l’interpretazione delle clausole specialistiche non può essere sacrificata a una generica aspettativa risarcitoria, soprattutto quando l’assicurato non attiva gli strumenti di tutela previsti dal contratto.
Il messaggio è chiaro: l’efficacia della copertura e la fondatezza delle richieste risarcitorie passano da una puntuale lettura del contratto e dal rispetto delle tempistiche ivi concordate. 
Per gli assicuratori la sentenza rappresenta, altresì, una conferma del valore della chiarezza dei testi contrattuali, offrendo un incentivo per investire in chiarezza contrattuale. Quindi, un testo contrattuale chiaro è sì un dovere nei confronti dei contraenti, ma anche uno strumento nelle mani della compagnia.
La decisione ivi richiamata pertanto contribuisce a rafforzare la certezza nei rapporti assicurativi, in un contesto – quello agricolo – dove la corretta valutazione dei rischi e delle tempistiche può fare la differenza tra un’indennità correttamente riconosciuta e una pretesa infondata.

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