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La trasparenza come principio dell’ordinamento

Gli obblighi di trasparenza a tutela dei clienti non possono essere assolti solo sul piano formale ma devono corrispondere a un effettivo passaggio chiarificatore nel corso della trattativa. Il mancato adempimento porta con sé effettive responsabilità a carico degli intermediari

La trasparenza come principio dell’ordinamento hp_vert_img
In un precedente articolo, pubblicato su Insurance Daily del 13 dicembre 2021, avevo evidenziato che la trasparenza è diventata uno dei principi cardine del nostro ordinamento e che tale principio deve essere seguito dalle imprese e dagli intermediari sia nella fase precontrattuale sia in quella di stipulazione del contratto assicurativo per garantire agli assicurandi l’acquisizione di un vero e proprio consenso informato.
Gli assicurandi, cioè, devono essere consapevoli delle caratteristiche essenziali del contratto, dei suoi effetti e, in senso più lato, dei vantaggi e dei rischi legati alla sottoscrizione della polizza.
Come è noto, gli obblighi precontrattuali di natura informativa a carico di imprese e intermediari sono previsti da un sistema molto articolato di norme nazionali e di settore che distinguono le assicurazioni contro i danni dalle assicurazioni sulla vita e, per queste ultime, quelle prive di contenuto finanziario o a contenuto totalmente o parzialmente finanziario.
In particolare, per ciascuna tipologia di assicurazione, la normativa stabilisce che nella fase delle trattative devono essere consegnati agli assicurandi molti documenti contenenti le informazioni principali sul contratto (Dip danni, Dip vita, Kid per i prodotti di investimento) e altra documentazione contrattuale contenente le informazioni aggiuntive o integrative, tra cui il Dip aggiuntivo danni, il Dip aggiuntivo vita e il Dip aggiuntivo Ibip relativo ai prodotti di investimento assicurativo.

Adempiere agli obblighi informativi in modo sostanziale
Come avevo rilevato nel precedente articolo, gli obblighi informativi a carico di imprese e intermediari non devono, però, essere adempiuti solo sul piano formale, facendo firmare la copiosa serie di documenti prevista dalla normativa vigente, ma vanno posti in essere sul piano sostanziale affinché sia colmato il gap informativo e gli assicurandi siano consapevoli della decisione che prenderanno.
Un adempimento sostanziale degli obblighi di trasparenza significa mettere al riparo gli intermediari dal rischio legato a un contenzioso legale, perché è dagli anni ‘90 del secolo scorso che la Cassazione ha affermato il principio secondo cui gli oneri formali non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi informativi posti a carico dei professionisti nei confronti dei loro clienti.
E la giurisprudenza di merito, recependo il principio affermato dalla Corte di legittimità, ha più volte condannato gli intermediari a risarcire i danni subìti dagli assicurati e dai risparmiatori per la violazione degli obblighi informativi. La sentenza 807 del tribunale di Pisa del 2020, ad esempio, ha affermato che “l’adempimento degli obblighi informativi non risponde ad una finalità meramente burocratica e formalistica essendo finalizzata soprattutto ad esigenze sostanziali”. 
“È necessario, dunque”, prosegue la sentenza, “che il risparmiatore abbia una chiara rappresentazione delle caratteristiche del contratto che si accinge a sottoscrivere e di tutti i rischi sottesi”.

Ma in pratica cosa devono fare gli intermediari?
E come si fa ad adempiere gli obblighi informativi sul piano sostanziale?
Per rispondere a questo interrogativo, occorre ricordare la ratio e l’obiettivo della disciplina che impone agli intermediari e alle imprese obblighi di informazione e trasparenza nei confronti degli assicurandi.
La ratio è quella di riequilibrare le asimmetrie informative tra le parti e, dunque, gli intermediari devono travasare tutte le conoscenze tecniche che hanno sugli assicurandi per riportare su un piano di parità il rapporto contrattuale.
Lo scopo della normativa, invece, come scrivevo all’inizio dell’articolo, è quella di permettere agli assicurandi una scelta consapevole.
Traducendo questo concetto nella pratica, per adempiere ai loro obblighi informativi non in modo formale, gli intermediari devono parlare molto con gli assicurandi prima di far firmare loro la copiosa documentazione prevista dalla normativa. 
Parlare molto significa trasferire le loro conoscenze tecniche agli assicurandi e, per fare solo qualche esempio, spiegare chiaramente l’ambito della garanzia assicurativa proposta e i rischi che possono essere coperti con il pagamento di un sovrappremio, i rischi che sono esclusi e l’importanza delle dichiarazioni precontrattuali. Ma c’è di più. 
Poiché la disciplina normativa prevede a carico delle imprese assicuratrici l’obbligo di redigere clausole contrattuali chiare, gli intermediari non possono sollevarsi da responsabilità nei confronti degli assicurandi sostenendo che le pattuizioni contrattuali oscure sono state scritte dalle imprese, ma sono obbligati a chiarire il significato delle pattuizioni poco trasparenti perché la loro funzione è proprio quella di colmare il gap informativo esistente tra la tecnica scrittoria degli assuntori delle compagnie e la capacità di comprensione da parte degli assicurati.
Aumentano, dunque, le responsabilità degli intermediari anche se gli obblighi di chiarezza sono posti soltanto a carico delle imprese.

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