Il danno patrimoniale per lesione della capacità lavorativa va provato
Da quanto emerge dalla pronuncia 16604 della Cassazione, alla vittima di un incidente che richiede la liquidazione del danno patrimoniale a seguito di una lesione della sua capacità lavorativa specifica, si può eccepire di non essersi attivato per la ricerca di un altro posto di lavoro
09/07/2025
Con la pronuncia n. 16604 del 20 giugno 2025 (relatore ed estensore il dott. Marco Rossetti), la Suprema corte di Cassazione ha l’occasione di fare un quadro generale dei criteri liquidativi utilizzabili per il riconoscimento e la liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica.
La vicenda concerne una vittima d’un sinistro stradale che, a causa della frattura dell’omero, era costretta ad assentarsi dal lavoro (dipendente di una ditta di pulizie) e subire, avendo superato il periodo di comporto, il licenziamento.
Il giudice di prime cure, liquidato il danno personale, rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto non vi era prova che, a causa dei postumi residuati all’infortunio, l’attrice non potesse trovare altri lavori equivalenti a quello perduto.
Per quanto qui di interesse, la sentenza approda alla Suprema corte, ove la vittima censura la circostanza che sarebbe “diabolica” la prova di un fatto negativo (non avere trovato altra occupazione), a maggior ragione in considerazione del fatto che è stato offerto di provare per testi la grave limitazione articolare alla spalla e che, una volta dimostrata la perdita del posto di lavoro in conseguenza dei postumi, null’altro avrebbe dovuto dimostrare per ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante, posto che nessuna norma subordina il risarcimento del danno da lucro cessante alla prova che la vittima abbia vanamente cercato un nuovo lavoro.
Se non si cerca un nuovo lavoro il risarcimento può essere ridotto, non escluso
Le censure vengono in parte accolte. La Suprema corte evidenzia preliminarmente come la lesione della salute sofferta da chi al momento dell’infortunio già godeva d’un reddito da lavoro può provocare tre tipi di conseguenze:
a) un danno di natura non patrimoniale (che costituisce personalizzazione del risarcimento), se la vittima conserva il lavoro e il livello di reddito, ma lavora con maggior pena;
b) un danno ha natura patrimoniale e si liquida capitalizzando il reddito perduto dalla vittima se questa conserva il lavoro, ma vede ridursi il reddito;
c) un danno ha natura patrimoniale se la vittima perde il lavoro e, con esso, il reddito che quel lavoro procacciava.
Questo sarà liquidato: I) capitalizzando il reddito perduto dalla vittima; II) variando il risultato in aumento o diminuzione (aumentandolo, per tenere conto degli aumenti futuri che sarebbero stati plausibili e verosimili; riducendolo se la vittima, pur avendo perduto il proprio lavoro, potrà utilmente reimpiegare le proprie capacità in altro lavoro, quand’anche meno remunerativo).
Il caso in esame rientra nella terza ipotesi e secondo la Suprema corte:
• se la vittima, a guarigione avvenuta, ha visto ridotta ma non esclusa del tutto la sua capacità di occuparsi in un lavoro remunerativo, la circostanza che non abbia per propria negligenza cercato un nuovo lavoro potrà comportare la riduzione in via equitativa del risarcimento, ma non la sua totale esclusione;
• se la vittima non ha conservato forze industri, a fortiori sarà superfluo esigere da essa la prova di avere vanamente cercato un altro lavoro.
I giudici sono tenuti ad accertare il reale impedimento causato dai postumi
Da quanto sopra ne discendono i seguenti principi in diritto.
Il primo: “Ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un’occupazione. Pertanto nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, provocata da lesioni personali, è doveroso tenere conto della possibilità per il danneggiato di reimpiegare le residue forze industri in altro lavoro confacente alle sue attitudini”.
Il secondo: “Chi ha perduto il lavoro in conseguenza d’un infortunio, ma non si attivi per cercarne un altro confacente e compatibile con le sue condizioni di salute, tiene una condotta aggravativa del danno, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, C.C., della quale il giudice deve tenere conto, se ricorrano tutti i presupposti sostanziali (la condotta colposa della vittima; il nesso di causa tra colpa della vittima e aggravamento del danno) e processuali (l’eccezione di parte) richiesti dalla suddetta norma”.
La censura viene dunque accolta in quanto nel caso in esame hanno errato i giudici di merito nel rigettare la pretesa, senza avere prima accertato se i postumi impedivano e in che misura la prosecuzione dell’attività, ma semplicemente sul presupposto che la vittima non aveva dato la dimostrazione delle vane ricerche d’un nuovo lavoro.
Viene dunque sancito l’ulteriore seguente principio di diritto: “Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze industri. Non è invece consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto accertamento, sol perché la vittima non abbia dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro”.
In sostanza, prima che possa trovare ingresso l’argomento dell’aggravamento del danno, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, C.C., il giudice deve compiere un’indagine sull’esistenza o meno del danno, in quanto l’eventuale aggravamento colposo del danno, ex art. 1227, secondo comma, C.C., è un posterius rispetto all’accertamento dell’esistenza del danno e alla sua entità. Solo dopo si potrà anche vagliare se sussistano o meno i relativi presupposti processuali: in sostanza la relativa eccezione è di parte.
L’incapacità lavorativa non si misura in percentuale
A corollario della decisione la Suprema corte, prendendo spunto dalla doglianza della ricorrente che pretendeva una parametrazione del danno alla percentuale (25%) di lesione della capacità lavorativa specifica accertata in sede di Ctu medico-legale, ha modo di delineare i contorni del concetto, in ambito medico-legale, di incapacità lavorativa specifica, precisando come l’incapacità di svolgere il proprio lavoro non è misurabile in punti percentuali, poiché il danno da lucro cessante va apprezzato in concreto in base al suo effetto (il reddito perduto o che presumibilmente sarà perduto), non in astratto in base alla sua causa (la perdita della capacità di lavoro).
Inoltre, non è possibile demandare al medico legale un giudizio di tipo giuridico sull’esistenza del danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto si tratterebbe d’una valutazione riservata al giudice, e la riduzione della capacità di svolgere un lavoro non può misurarsi in punti percentuali, anche perché per il relativo “calcolo” mancherebbe il più importante presupposto, ovvero la scientificità.
Mentre, infatti, si può misurare l’invalidità biologica, l’incapacità lavorativa non può misurarsi in punti percentuali perché non disponiamo di un barème.
Pertanto, sebbene il danno da lucro cessante causato dall’incapacità di lavoro possa dimostrarsi anche col ricorso alle presunzioni semplici, deve escludersi ogni automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l’esistenza del suddetto danno.
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