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Protezione dell’ambiente: un diritto costituzionale

Il riconoscimento degli habitat naturali come diritto da tutelare implica una maggiore attenzione anche per le imprese, esplicitamente richiamata nella modifica all’articolo 41. Se da un lato le aziende saranno chiamate a una maggiore attenzione rispetto al proprio livello di impatto, dall’altro la tematica è affine ai principi Esg

Protezione dell’ambiente: un diritto costituzionale hp_vert_img
SECONDA PARTE

Ma cosa significa dire che la Costituzione assegna all’ambiente una dignità autonoma?
La nostra Carta costituzionale non conteneva un riferimento espresso alla nozione di “ambiente”, fatta eccezione per il disposto dell’articolo 117, che lo inseriva tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. D’ora in avanti, invece, esso sarà dotato di una propria dignità, grazie alla quale la natura e gli esseri viventi dovranno essere tutelati in quanto tali e non come semplici risorse dell’umanità.
Insomma, la tutela costituzionale dell’ambiente era solo menzionata con riferimento al diritto del cittadino a un contesto salubre: un ambiente da proteggere perché strumento dell’uomo e non come bene in sé, cioè come valore costituzionalmente protetto.
Si trattava di una nozione chiaramente antropocentrica e legata al diritto alla salute dell’uomo: era l’individuo a essere beneficiario della tutela giuridica e non l’ambiente in quanto tale. Il testo dell’articolo 9 si limitava a prevedere “la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica” e “la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione”. 
In tale contesto, la Corte costituzionale, senza un esplicito riferimento all’ambiente, ha cercato di riconoscere l’importanza della tutela ambientale, interpretando l’articolo 9 nel modo più estensivo possibile, coniugandolo con il disposto dell’articolo 32, che riconosce la tutela della salute come un diritto fondamentale dell’individuo. 
Nel 2001, la riforma del Titolo V della Costituzione, concernente la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, ha conferito a queste ultime la competenza legislativa per la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”. L’introduzione degli emendamenti agli articoli 9 e 41 va dunque interpretata come l’ultimo e definitivo passo per finalizzare la priorità della protezione dell’ambiente e dell’ecosistema sul piano costituzionale, introducendo altre due importanti novità. 
Da un lato, il principio della tutela degli animali, attraverso la previsione di una legge dello Stato che definirà le modalità e le forme di tale protezione. 
Dall’altro, ai sensi del nuovo articolo 41, la legge dovrà provvedere a dirigere e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, per finalità non solo sociali, ma anche ambientali. Le imprese, quindi, dovranno realizzare i profitti necessari alla loro crescita facendo attenzione a non danneggiare il pianeta e la popolazione. 

Un principio in linea con la sostenibilità ambientale delle imprese
È questo il principio che le più recenti teorie economiche pongono quale fondamento di ogni investimento sostenibile e responsabile, sulla base dei cosiddetti fattori Esg.
È questo l’acronimo di Environmental, social and governance che indica un governo d’impresa che si basi sui concetti di ambiente e sociale e che punti sui fattori considerati ormai come centrali nella valutazione della sostenibilità di un investimento. 
L’idea alla base di questo principio è un po’ l’uovo di Colombo: le imprese hanno maggiori probabilità di generare rendimenti se creano valore per tutti gli stakeholder, cioè per tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati al loro buon andamento e al loro successo. Tra questi sono compresi i dipendenti, i clienti, i fornitori e gli investitori, ma anche la società in generale, incluso l’ambiente, perché lo stesso implica la protezione della salute pubblica. Considerato il crescente interesse dell’opinione pubblica nei confronti dei fattori Esg e della sostenibilità ambientale, assume sempre maggiore importanza la valutazione degli investimenti e delle società e organizzazioni la cui governance sia ritenuta virtuosa, proprio dal punto di vista ambientale e sociale. 
Intendiamoci: la rilevanza di questi fattori non si limita al loro impatto sul piano reputazionale, ma comporta effettivi benefici in termini di redditività, mitigazione dei rischi e riduzione dei costi degli investimenti. 
La questione della sostenibilità ambientale, insomma, è divenuta un fattore determinante per le scelte economiche delle aziende, e chi non dovesse tenerne conto si troverebbe decisamente svantaggiato.

Una novità che influenza anche il mercato assicurativo
Sul piano giuridico, poiché la Costituzione rappresenta la principale fonte di diritto della Repubblica, la modifica introdotta agli articoli 9 e 41 dovrebbe comportare ripercussioni sull’interpretazione delle leggi esistenti e indirizzare il Parlamento per promulgarne delle nuove, in un contesto in cui aumentano geometricamente le azioni giudiziarie legate alla salvaguardia dell’ambiente (e della salute, in tale ambito) e alla crisi climatica.
La presenza di questi nuovi articoli imporrà ai giudici di valutare ogni decisione alla luce dei principi introdotti. Ciò implica che ogni legge o sentenza contraria alla tutela dell’ambiente e della biodiversità potrà essere portata davanti alla Corte Costituzionale per farla dichiarare inammissibile e che sarà possibile reclamare formalmente per introdurre nuove norme che tali principi seguano e rispettino.
Resta da valutare quali conseguenze tutto questo determinerà a livello assicurativo, perché ogni nuova dinamica sul piano giurisprudenziale finisce irrimediabilmente per avere conseguenze sulla copertura dei rischi della responsabilità civile, ad esempio, e non solo su di essi.
Il crescente interesse dell’opinione pubblica in merito alle problematiche ambientali, ad esempio, non sembra aver determinato un aumento della consapevolezza dei rischi legati alla salvaguardia dell’ambiente o una maggiore attenzione per la sottoscrizione delle coperture assicurative in grado di proteggere le aziende dai rischi che la loro governance, in questo contesto, può comportare. 
Eppure, le possibili implicazioni su tantissimi tipi di polizza sono piuttosto evidenti, dalla semplice Rcto, alla D&O, dai rischi relativi alle costruzioni a quelli della responsabilità professionale, per non parlare delle polizze inquinamento, la cui poca penetrazione nel tessuto del mercato italiano è, ahimè, cronica.


(La prima parte dell’articolo è stata pubblicata su Insurance Daily di lunedì 14 marzo)

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