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Il nodo delle clausole contrattuali

L'articolo 8 comma 2 del decreto legge 145 introduce dubbi applicativi, imponendo una maggiore chiarezza sulla definizione di servizi medico sanitari e la necessità di non trasformare una facoltà in un obbligo di proposta

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(QUARTA PARTE)

Nei precedenti articoli abbiamo avuto modo di ribadire che, se lo scopo del legislatore è quello di abbattere i premi, anche il risarcimento in forma specifica dovrà essere interpretato cum grano salis: non sembra dunque da escludersi che, pur aderendo al nuovo sistema di liquidazione, l'impresa conservi la possibilità di decidere, caso per caso - o almeno regione per regione (purché in modo non discriminatorio) - le modalità di risarcimento da adottarsi in ciascun singolo caso.
Il tema del risarcimento in forma specifica conduce ad analizzare un'altra importante disposizione; quella di cui all'art. 8, comma 2, a mente del quale le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi Rca incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.
Sul tema, al di là delle ricorrenti considerazioni sugli sconti obbligatori e sulle loro modalità di calcolo, è importante osservare come, a differenza del risarcimento in forma specifica, qui la disciplina non sia interamente di fonte legislativa, essendo al contraria previsto che sia l'impresa, nell'ambito della propria libertà contrattuale, a confezionare le clausole di polizza ritenute più opportune per regolare la fattispecie. Ed in tale libertà negoziale si può ritenere che l'impresa sia in condizione di modulare al meglio il servizio offerto, regolando anche il caso in cui il cliente, avendolo accettato, violi l'impegno assunto di recarsi presso le strutture medico sanitarie messegli a disposizione dall'impresa. In tale ipotesi, nulla impedirebbe alla compagnia di applicare una congrua penale, non necessariamente limitata alla restituzione dello sconto inizialmente praticato.

Cos'è ricompreso nei servizi medico sanitari
La norma, peraltro, pone numerosi dubbi applicativi: cosa deve intendersi, ad esempio, per prestazione di servizi medico sanitari? In che termine la compagnia può contrattualmente delimitare l'ambito di tali prestazioni, prevedendo che per certe esigenze di cura, rispetto alle quali l'impresa medesima non abbia reperito strutture convenzionate, l'assicurato possa/debba rivolgersi liberamente a medici di sua fiducia?
Ed ancora: tra le prestazioni mediche può inserirsi l'accertamento medico legale indispensabile alla valutazione dei postumi derivanti da lesioni. In caso affermativo, la norma offrirebbe il destro per introdurre in polizza una specie di perizia contrattuale, vincolante per le parti e tale, probabilmente, da incidere fortemente sulla litigiosità endemica al sistema, troppo spesso incentrata sulla divergenza delle opinioni mediche in ordine alla valutazione degli esiti permanenti e/o temporanei di determinate lesioni.

Se il contraente non è l'assicurato
Chi è, poi, il soggetto assicurato tenuto al rispetto dell'obbligo? Al riguardo, occorre evidenziare come, a differenza di quanto indicato dalla disposizione in commento, colui che acconsente alla clausola è il contraente, che potrebbe non coincidere necessariamente con l'assicurato. Il suo impegno potrebbe dunque intendersi circoscritto ai soli casi in cui egli assuma contemporaneamente la veste di contraente/danneggiato (assicurato o meno, magari anche terzo trasportato, ai sensi dell'art. 141 CAP). Ovvero potrebbe anche essere esteso (in guisa di promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c.) al risarcimento del conducente (inteso come assicurato, come del resto stabilito nello schema di DM ministeriale relativo al contratto base), sia pur nel limitato ambito dell'indennizzo diretto.
Rimangono, ancora una volta, le usuali considerazioni circa l'assoluta inopportunità di trasformare quella che dovrebbe essere una facoltà in un obbligo sistematico di proposta. Il livello, assai elevato dello sconto sul premio, indurrebbe ragionevolmente gran parte dei contraenti ad accettare la proposta, senza che sia in alcun modo prevedibile il risparmio economico sull'eventuale liquidazione, in corso d'esercizio, dei danni alla persona (per lo più micropermanenti).
Ma non solo: l'obbligo, paradossalmente già attuale, di formulare proposte in tal senso espone ad un rischio sanzionatorio, altrettanto attuale, in cui ciascuna impresa che non sia adeguatamente strutturata, incorre per il semplice fatto di non aver potuto disporre del tempo minimo indispensabile per organizzare una rete fiduciaria presente sul territorio e, soprattutto, efficiente. Perché di salute si tratta.

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