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Le proposte Ivass per la Rc auto familiare

Nell’imminenza dell’entrata in vigore della nuova disposizione sull’obbligo assicurativo per i veicoli, l’Istituto ha reso pubblico il documento di consultazione in materia. Ecco le modifiche rispetto al decreto Bersani

Le proposte Ivass per la Rc auto familiare hp_vert_img
Il 27 gennaio 2020 l’Ivass ha posto in pubblica consultazione un documento contenente una serie di modifiche al Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018, nonché all’allegato 1 al Provvedimento n. 35 del 19 giugno 2015. Ricordiamo che il Provvedimento Ivass n. 72 del 2018 disciplina i “Criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale dell’assicurazione Rc auto”, mentre l’allegato 1 sopra menzionato inerisce le “Modalità tecniche di trasmissione dei dati”, nell’ambito della “Banca dati attestati di rischio (Sita-Atrc)”.
Come sottolineato dall’Istituto, il documento è stato posto in pubblica consultazione a seguito dell’approvazione da parte del Governo della cosiddetta Rc auto familiare, sulla cui (sino a qui) travagliata storia, occorre spendere due parole. La novità normativa in questione, infatti, non ha mancato di accendere vive discussioni tra i suoi sostenitori e coloro i quali hanno manifestato e manifestano perplessità in ordine alla sua efficacia e alla sua applicabilità in concreto.
In estrema sintesi, in forza di una norma ad hoc approvata sul finire del 2019, tutti i veicoli appartenenti a una stessa famiglia, indipendentemente dalla loro tipologia, devono avere la medesima classe di merito, ovvero quella più favorevole, e dunque più bassa, tra i veicoli posseduti.

Cosa cambia dal decreto Bersani
Nelle intenzioni del legislatore, la norma dovrebbe rispondere all’esigenza di consentire agli assicurati e agli assicurandi di poter godere di significativi sconti sui premi Rc auto, estendendo a tutti i membri del nucleo familiare i benefici derivanti a colui che, nel contesto familiare stesso, gode della classe di merito più favorevole. 
Sotto il profilo normativo, la norma è contenuta nel cosiddetto Decreto Fiscale, ovvero il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, entrato in vigore il 27/10/2019 e convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato il comma 4 bis dell’art. 134 (Attestazione sullo stato di rischio) del D.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private o “Cap”).
Da precisare che la norma oggetto di modifica, inserita in occasione del cosiddetto Decreto Bersani, prevede già una simile facoltà; tuttavia, vi sono delle precise limitazioni in relazione alla tipologia del veicolo da assicurare e alla stipulazione di nuovi contratti.
In forza delle novità introdotte dal Decreto Bersani, le compagnie non possono (le novità di cui stiamo parlano, come vedremo, non sono ancora entrate in vigore), infatti, assegnare al contratto Rc auto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare.
Le compagnie, inoltre, non possono discriminare in funzione della durata del rapporto e devono garantire, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
La norma che risulta dalle modifiche introdotte con il Decreto Fiscale, come abbiamo visto, garantisce, invece, che il beneficio della classe di merito più favorevole sia applicabile a qualsiasi ulteriore veicolo (ad esempio un motociclo), anche di diversa tipologia rispetto a quello già assicurato (ad es. un’autovettura).
È importante osservare che l’obbligo in questione non troverà applicazione solo per i contratti emessi successivamente all’entrata in vigore della norma, ovvero, secondo quanto previsto dal Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, in corso di conversione) il 16 febbraio 2020. I benefici garantiti dalla stessa, infatti, dovranno essere assicurati anche in sede di rinnovo dei contratti Rc auto stipulati anteriormente.

I dettagli dell’intervento normativo
Nel contesto sopra sommariamente descritto, si colloca l’intervento normativo dell’Istituto di via del Quirinale, il quale ha come obiettivo quello di proporre un adeguamento del quadro regolamentare alle (importanti) novità introdotte nel Cap, la cui entrata in vigore, salvo colpi di scena in sede di conversione del già menzionato Decreto Milleproroghe, è oramai alle porte.
Più nello specifico, avvalendoci della preziosa relazione dell’Ivass che accompagna il documento posto in pubblica consultazione, vediamo nello specifico quali sono le principali modifiche nell’ambito del Provvedimento Ivass n. 72, precisando come l’allegato 1 del Provvedimento n. 35 del 2015, nelle intenzioni dell’Ivass, verrà sostituito integralmente.
In primo luogo, viene inserita esplicitamente, in ipotesi di accesso al bonus familiare, la deroga alle norme generali che assegnerebbero rispettivamente:

  • alla classe di merito di conversione universale 14 (di seguito, classe CU) i veicoli di prima immatricolazione, oggetto di voltura al Pra o di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, e 
  • in caso di veicoli già assicurati, la classe di merito di conversione universale indicata nell’attestazione sullo stato del rischio.
Tra le altre modifiche citiamo, inoltre, quella che consente l’applicabilità anche ai veicoli di diversa categoria del mantenimento della classe di CU e della relativa tabella di sinistrosità pregressa, contenuta nell’attestato di rischio.
Il termine per proporre eventuali osservazioni, commenti e proposte è stato fissato al 6 febbraio 2020, coerentemente all’imminente entrata in vigore (salvo, come abbiamo detto, sorprese) delle novità introdotte nell’ambito dell’articolo 134 del Cap. 

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