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La libertà di scegliere il carrozziere è vera libertà?

L'Ivass, attraverso la sua lettera al mercato del 24 luglio scorso, mette nel mirino le clausole di incedibilità del credito e di risarcimento in forma specifica nella Rc auto. L'analisi Maurizio Hazan e Luca Perini

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A seguito di varie segnalazioni da parte dei consumatori, lo scorso lunedì 24 luglio Ivass ha diramato  una lettera al mercato avente a oggetto le clausole di incedibilità del credito e di risarcimento in forma specifica (inserite nelle condizioni generali dei contratti della Rc auto).  
Dimostrando una certa diffidenza e un pregiudizio, neppure velato, su tale tipo di pattuizioni, l’autorità di vigilanza si preoccupa del fatto che le stesse tendano, sovente, a comprimere la libertà di scegliere il carrozziere di fiducia e di concordare con lui formule di cessione che consentano di sistemare il veicolo senza anticipare il costo della riparazione. Si tratterebbe, insomma, di clausole ben probabilmente vessatorie, oltre che non commendevoli, perché tali da complicare e ritardare i processi di liquidazione del danno. 
Trattandosi, peraltro, di materia rientrante per lo più nella competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Ivass ricorda agli stakeholder la propria intenzione di interessare proprio l’Agcm (come del resto ha già fatto in passato) affinché la stessa possa accertare, caso per caso, l’eventuale vessatorietà di tali clausole contrattuali ai sensi dell’articolo 37 bis del Codice del consumo. Solo laddove il patto contrattuale venisse formulato in modo equilibrato, contemperando adeguatamente le esigenze dell’impresa con quelle dei consumatori, di vessatorietà non potrebbe parlarsi (esplicito, in questo senso, il riferimento a un modello di clausola già esaminato favorevolmente dalla stessa Agcm nel proprio provvedimento  24268 del 2013).

UN PREGIUDIZIO DI PARTENZA 
Insomma, quel che Ivass chiede al mercato è grande cautela: nell’inserire nelle Cga di un contratto della Rc auto una clausola di risarcimento in forma specifica o di incedibilità del credito si dovrà evitare di gravare l’assicurato con vincoli eccessivi e comunque prevedere la concessione, in guisa di contropartita, di vantaggi apprezzabili (in fase di stipula o, almeno, di liquidazione del danno). 
Tale lettera impone, dunque, a tutte le imprese attive nel ramo della Rc auto di guardare con maggiore attenzione, rispetto al passato, ai propri capitolati contrattuali e ai propri processi liquidativi. Al netto di tale latissimo richiamo comportamentale, la posizione di Ivass non va molto più in là del proprio generico pregiudizio di partenza. Pregiudizio, a nostro parere, un poco miope perché non corredato da più ampie considerazioni di sistema.

QUALI SONO I REALI BENEFICI? 
Il problema della cessione del credito, invero, costituisce un tema niente affatto periferico per le sue non trascurabili ricadute sui (maggiori) costi dei risarcimenti dei danni a cose nella Rc auto. Ma non solo, e anzi di più: la questione afferente alla stessa ammissibilità della cessione del credito risarcitorio da Rc auto pone problematiche tecnico giuridiche lungi dall’essere pacificamente risolte. 
È su questo tema strutturale, anziché sulla ben più superficiale questione afferente alla presunta vessatorietà delle clausole, che l’Istituto dovrebbe interrogarsi. E dovrebbe farlo al più presto. Al riguardo, una prima considerazione s’impone: non è affatto detto che la cessione del credito sia sempre, e di necessità, un vantaggio per il danneggiato. 
Ben al contrario, il fenomeno della cessione del credito risulta oggi sempre più percepito, nell’ambito della Rc auto, in relazione alla sua potenziale speculatività, tale da non comportare alcun beneficio né al sistema generale (obbligatoriamente assicurato) della responsabilità automobilistica né alle singole parti lese.

LE DISTROSIONI SPECULATIVE 
Il fenomeno, invero, conosce la sua maggior diffusione specie nell’ambito delle riparazioni effettuate soi disant gratuitamente, dietro cessione del credito risarcitorio verso la compagnia (nella forma, dunque della datio in solutum). In questo modo vi è chi ritiene che la libera circolazione del credito possa favorire la realizzazione di economie di scala e produrre effetti virtuosi per il danneggiato, il quale otterrebbe in tempi celeri la riparazione del mezzo senza doverne anticipare i costi.  Sennonché, al di là di tale apparente economicità di sistema, si celano distorsioni tutt’altro che commendevoli. 
Si pensi alla tendenza speculativa, opportunistica e talvolta fraudolenta, a enfatizzare i costi della riparazione, quantificata in via unilaterale confidando di non doverne rendere conto al cliente ma di poterne opporre il costo all’impresa. Non solo: il trasferimento della posizione risarcitoria induce sovente il riparatore a proporre al cliente servizi non necessitati e neppure risarcitori in senso stretto, ancora una volta tesi a enfatizzare il compendio liquidativo poi azionato verso la compagnia (si pensi ai costi di noleggio). 
E non sempre una tale architettura negoziale risulta davvero immune da rischi per il danneggiato: laddove questi avesse infatti garantito l’esistenza del credito o comunque la cessione avvenisse pro solvendo, l’eventuale rifiuto della compagnia (se giustificato, specie a fronte di voci di danno non effettive, in quanto autoliquidate generosamente dallo stesso carrozziere) potrebbe ripercuotersi contro di lui, esponendolo alla richiesta di pagamento del cessionario insoddisfatto. 

RESPINTE MOLTE RICHIESTE DI PAGAMENTO 
Tale essendo il contesto ambientale e socio economico di riferimento, ben si comprende perché, come detto, al di là dell’impostazione a suo tempo seguita dalla Cassazione (si vedano le note sentenze 51 e 52 del 2012) appaiono sempre più frequenti le pronunzie di merito che tendono a respingere le richieste di pagamento avanzate dai cessionari di crediti risarcitori da Rc auto. 
Molte sono le ragioni addotte per respingere le domande giudiziali proposte dal cessionario in giudizio (talvolta alimentate da professionisti legali anch’essi interessati alla dilatazione del fronte contenzioso e del compendio risarcibile). In taluni casi si censura l’illecito fenomeno del frazionamento del credito risarcitorio (nel caso in cui la cessione riguardi soltanto una delle poste di danno asseritamente patite dal cedente).   
In altri si afferma l’infondatezza della domanda risarcitoria per indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto della cessione, allorquando sia lo stesso cessionario a quantificare in via unilaterale e del tutto arbitraria il credito risarcitorio poi azionato in giudizio. I casi sono sostanzialmente simili tra loro. In altre vicende, la domanda è stata respinta per mancanza di prova del danno e, soprattutto, dall’esigenza effettiva di quei servizi (noleggio in primis) che molto spesso accompagnano, in guisa di autentico cadeau, la disponibilità del cessionario di anticipare a costo zero la riparazione (…tanto paga pantalone…). 
E ancora, si registrano sentenze che dichiarano nulle tali cessioni, laddove sistematicamente proposte dal carrozziere: ciò in quanto tale attività sembrerebbe integrare esercizio di attività finanziaria, ai sensi dell’articolo 106 del Tub e dell’articolo 3 dm 17 febbraio 2009, numero 29, come tale riservata ai soli intermediari iscritti nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia e da questa autorizzati.

IL PROBLEMA ONTOLOGICO DELL'AZIONE DIRETTA 
Ma soprattutto, e prima ancora, è sul piano ontologico che la cessione del credito nella Rc auto merita di esser messa in discussione. Il problema risiede, all’evidenza, nella particolarità dell’azione diretta, quale strumento processuale posto normativamente a tutela d’interessi specifici e soggettivamente determinati. Ci riferiamo agli interessi risarcitori dei danneggiati, in funzione delle cui particolari esigenze di protezione, risulta imbastito, in termini atipici ed eccezionali, il sistema delle procedure liquidative della Rc auto. 
La connotazione personalistica dell’azione diretta, che colora il più neutro diritto risarcitorio sottostante, non sembra potersi configurare in modo ambulatorio né consentirne l’esercizio a soggetti diversi da quelli in favore dei quali risulta concepita la straordinaria legittimazione ad agire (direttamente) nei confronti dell’impresa assicuratrice. Ciò a maggior ragione nell’ambito della procedura di indennizzo diretto, confezionata dal legislatore a tutela non di qualsiasi danneggiato ma soltanto, ed esclusivamente, di colui il quale rivesta anche la posizione di assicurato. 
Ed è solo in favore di quest’ultimo che, all’evidenza, i particolari strumenti negoziali previsti dagli articoli 9 e 14 del dpr 254 del 2006, sembrano poter operare. Il tema è troppo tecnico per esser esaurito in queste pagine. Non crediamo, tuttavia, di sbagliare affermando che, specie nell’indennizzo diretto, il meccanismo della liquidazione agevolata da parte della gestionaria, in termini di autentica prestazione di servizio, sia stata prevista a favore del solo danneggiato/assicurato e si giustifichi solo se calata nell’ambito di una rapporto negoziale personale. In quanto tale incedibile per definizione.

LA PARITÀ TRA RISARCIMENTO SPECIFICO ED EQUIVALENTE 
Il tema si riverbera, naturalmente, su quello inerente alle clausole di risarcimento in forma specifica, che nulla hanno di disdicevole e che, ben al contrario, sono state previste dal legislatore del 2006 (nel citato articolo 14 del dpr 254) proprio per riavvicinare, eticamente e qualitativamente, la compagnia al proprio assicurato nella fase della liquidazione. Al suo assicurato, però: non certo (ça va sans dire) al carrozziere cessionario. Il tutto senza considerare che il risarcimento specifico nulla ha da invidiare a quello per equivalente (essendo del tutto equipollente, dal punto di vista del danneggiato, ai sensi dell’articolo 2058 del Codice civile). 
E, comunque, la velocità delle liquidazioni è garantita, nel nostro sistema ordinamentale, dai tempi di liquidazione previsti dagli articoli 148 e 149 del Cap (del tutto a prescindere dall’esistenza o meno, in polizza, di clausole di divieto di cessione o di risarcimento in forma specifica). Insomma, occorre affrontare questi temi dotandosi di un visore a più largo spettro. I tempi sono maturi per considerazioni sistematiche più aderenti alla funzione sociale della Rc auto.




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