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Ddl Concorrenza, nuovi emendamenti ramo auto, frodi ed Rc professionale

Le votazioni in commissione Industria del Senato sulla parte assicurativa del disegno di legge

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È ripartito l’esame degli articoli che riguardano le assicurazioni nel ddl Concorrenza che al momento si trova in commissione Industria del Senato. Le riformulazioni degli articoli 3, 7 e 8, che riguardano gli sconti sui premi, tuttavia, non arriveranno probabilmente nemmeno domani: il che rischia di far slittare tutto alla prossima settimana.
Al momento sono stati approvati alcuni emendamenti che riguardano il ramo auto, le frodi e l’Rc professionale. 

Per quanto riguarda l’Rc auto, in primis, è stato approvato un emendamento che consente di cambiare compagnia e di rimanere nella propria classe di merito. Le imprese, recita il testo, “devono garantire, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto”. Le compagnie, inoltre, non potranno “differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative”. 

L’altra questione riguarda i contratti accessori a quello Rc auto, per esempio le estensioni Incendio e Furto che scadranno ogni anno, e a cui non sarà applicato il tacito rinnovo, a meno che l’assicurato non ne faccia esplicita richiesta.  

In ottica antifrode, qualcosa è cambiato sotto il profilo dell’identificazione dei testimoni di un sinistro. L’identificazione dei testimoni di un incidente in cui ci siano stati danni solo a cose e non alle persone dovrà risultare non più dalla richiesta di risarcimento ma dalla “denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza – continua il testo dell’emendamento approvato –, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta”.  

Ma c’è di più: nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice dovrà trasmettere un’informativa alla procura della Repubblica in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni “presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri”. L’emendamento al ddl concorrenza sostituisce la precedente previsione secondo la quale l’informativa del giudice partiva quando i testimoni erano “già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale”.  

Infine, c’è una modifica che riguarda le polizze di Rc professionale: l’ultrattività della copertura delle polizze assicurative professionali è estesa anche alle polizze “in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge”. Per questo il legislatore invita le compagnie affinché provvedano “tempestivamente a formulare una proposta di rinegoziazione dei contratti”.

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