Insurance Trade

Sinistri transfrontalieri: ecco l’attesa decisione della giustizia europea

In caso di incidente mortale avvenuto in un Paese Cee con ipotesi di conflitto di leggi, perché la parte danneggiata risiede in altro Paese della Cee, la legge applicabile è quella dello Stato ove è avvenuto il fatto

Watermark 16 9
È stata depositata lo scorso 10 dicembre una decisione della Corte di giustizia europea (C-350/14) attesa per il suo impatto diretto sulla disciplina legale dei sinistri esteri e transfrontalieri e, in generale, sulla legge applicabile ai fatti illeciti con elementi d’internazionalità. La questione era stata sollevata dal tribunale di Trieste avanti al quale è pendente un giudizio promosso dei congiunti residenti in Romania di una piccola vittima di sinistro stradale avvenuto in Italia.

A governo dell’articolo 4 del Regolamento Roma II, la regola generale è la seguente: 
1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del Paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal Paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal Paese o dai Paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

Ora, il tribunale di Trieste chiedeva al giudice europeo un’interpretazione di fatto della norma in argomento, sotto due profili:  

a) come debba essere interpretata la nozione di “luogo in cui il danno si verifica” ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali fatti valere dai familiari di un soggetto, defunto a seguito di un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, qualora questi familiari siano residenti in un altro Paese dell’Unione Europea, e abbiano ivi sofferto i danni stessi;  

b) se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nel Paese di loro residenza, dai congiunti di un soggetto defunto in un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, configurino un “danno” ai sensi della prima parte dell’articolo 4, paragrafo 1, oppure “conseguenze indirette” ai sensi della seconda parte della stessa disposizione.   

Più in sintesi, la questione che si pone è la determinazione della regola che consente di indicare la legge che dovrà regolare la disciplina risarcitoria del fatto illecito, quando il sinistro mortale avvenga in un Paese dell’Unione e i congiunti della vittima principale risiedano in altro Paese. Si dovrà applicare la legge del luogo ove è avvenuto il sinistro oppure quella ove il danno viene subito dai congiunti? Come definire e distinguere il concetto di “danno” con quello di “conseguenze indirette”? Determinano tali accezioni una diversità di regolamento tra danni subiti dalla vittima in proprio e quelli subiti dai congiunti della stessa vittima primaria?

La Corte ha definitivamente risolto il conflitto interpretativo che si dipana da molti anni (certamente dall’entrata in vigore del Regolamento Roma II) esprimendo i seguenti principi:   

a) per identificare la legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito, l’articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento si riferisce alla legge del Paese in cui il “danno” si verifica, indipendentemente dal Paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal Paese o dai Paesi in cui si verificano le “conseguenze indirette” di tale fatto.  

b) Il danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto, come risulta dal considerando 16 del citato regolamento.  

c) In caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il legislatore dell’Unione ha precisato, al considerando 17 del regolamento Roma II, che il Paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale.  

d) Ne consegue che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l’elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente.  

e) Nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte del soggetto, danno quest’ultimo che, a sua volta, secondo il giudice del rinvio, si è verificato in Italia.  

f) Quanto alle lesioni subite dai congiunti della vittima, queste devono essere considerate come conseguenze indirette dell’incidente di cui al procedimento principale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II.

In applicazione di tali principi, dunque, ne possono discendere le seguenti regole interpretative della disciplina comunitaria di diritto internazionale:  

1) in caso di sinistro mortale avvenuto in un Paese Cee e contestuale ipotesi di conflitto di leggi (perché la parte danneggiata risieda in altro Paese della Cee) la legge applicabile è quella dello Stato ove è avvenuto il sinistro, da intendersi come “danno diretto” che abbia cagionato la morte. 

2) Tutti i danni lamentati dai congiunti della vittima deceduta sono da considerare “danni indiretti” e pertanto non in grado di determinare il regime della legge applicabile. 

3) Nel contesto del caso specifico, in caso di sinistro mortale avvenuto in Italia si dovrà sempre adottare la legge italiana, quale luogo di accadimento della lesione che abbia generato il danno. 

4) In contesto inverso, pertanto, in caso di sinistro mortale avvenuto in Paese europeo diverso dall’Italia con giudizio comunque promosso avanti all’Autorità nazionale (si pensi alla ipotesi applicativa della IV direttiva Ce), la legge applicabile sarà sempre quella del luogo ove è avvenuto il sinistro stradale mortale, prescindendo dalla residenza italiana dei congiunti della vittima.  

5) Non essendo questione affrontata dalla Corte nella decisione specifica, si potrà (non senza incertezze) interpretare il principio enunciato, estendendolo anche ai sinistri che abbiano generato lesioni non mortali, determinando il criterio di collegamento alla legge regolatrice in base sempre al luogo ove è stata generata la lesione e il danno primario (accadimento del sinistro).

Infine, questo è il dispositivo reso dalla Corte: 

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ce) 864 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come “conseguenze indirette” di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti