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Mutui, finanziamenti e polizze allo sportello

L’ISVAP ha stabilito che banche e istituti finanziari non potranno più essere al contempo intermediari e beneficiari delle polizze vendute allo sportello. Ma ora che succederà? L’articolata analisi di Mario Vatta

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Il recente provvedimento dell’ISVAPcon il quale si sancisce il definitivo divieto per le banche e gliistituti finanziari  di continuare ad assumere la contemporanea veste di intermediario e beneficiario delle polizze vendute allosportello merita qualche riflessione aggiuntiva su quanto è successo esu quanto potrebbe, o forse sarebbe meglio dire non dovrebbe succedere.

La tenace opposizione delle parti coinvolte,banche e istituti finanziari, ha mostrato la volontà di resistere conogni mezzo per contrastare o solamente rimandare il più a lungopossibile il risultato ora sancito dall’ISVAP.

In assenza di convincenti eccezioni sostanzialidurante la prima fase di pubblica consultazione  le banche e glialtri  hanno percorso la strada del ricorso al TAR perargomentare unicamente su vizi di forma, a conferma che le tesi sulmerito precedentemente addotte continuavano a mostrare la loro debolezza.

L’ISVAP ha soddisfatto l’eccezionedel TAR del Lazio, recependone le indicazioni di formae provvedendo a una nuova fase di pubblica consultazione della norma daintrodurre.  Vista la impossibilità di nuove eccezioni formaliBanche&Co hanno ripropostoquanto mai solidali argomentazioni che tutti hanno potuto approfondire leggendogli esiti della pubblica consultazione diligentemente pubblicatidall’ISVAP.

Si va dalla quanto mai ricorrente sottolineaturadella potenziale incapacità di un singolo intermediario di offrire premiugualmente competitivi per le coperture in discussione, rimarcandodifferenze (non si sa su quale base comparativa) anche del doppio rispetto allecosiddette polizze convenzione offerte dalle banche.

Si sono alzati indici minacciosi su presumibilitempi lunghi per l’istruzione delle pratiche di finanziamento noninglobanti polizze offerte dalla banca con il premio anticipato in unicasoluzione per la totale durata dell’operazione. Altrettanto inquietantiammonimenti sono stati rivolti verso i presunti tempi di liquidazione deisinistri per polizze sottoscritte autonomamente dai clienti, e lesopravvenienti e perduranti responsabilità economiche versol’istituto erogatore del finanziamento.

Tutto questo all’insegna della convinzioneche nella prassi delle polizze proposte dalla banca, e “a forte influenzacontrattuale”,  il fatto che la stessabanca fosse anche  percettore di provvigioni dovuteall’intermediazione, spesso anche cospicue, continua ad essere descrittocome circostanza non portatrice di danno nei confronti del cliente.

Argomentazioni di unicamatrice difensiva,  di una posizione dominante in virtù dellaquale, come noto a tutti, direttamente o indirettamente, maldestramente o consottili e suadenti raccomandazioni, le banche tentavano di subordinare ifinanziamenti anche alla sottoscrizione delle polizze proposte.

E’ stato il fallimento non dichiarato di quell’accordo ANIA-ABI, a suo tempo sollecitatodall’ISVAP, in forza del quale il binomio bancae assicurazione non avrebbe dovuto essere prevaricante verso i singoliclienti.

Ancora una volta ha prevalso l’interesse adifendere a ogni costo l’elevato monte premi cheda queste pratiche ne è sino ad oggi derivato. Interesse in qualche modocomprensibile nella sostanza, come ogni altro interesse economico,ma ingiustificabile nella sua modalità socio-rapportualeche dovrebbe continuare a vedere il cliente al centro dell’interesse ditutti, continuo titolare dei diritti di scelta all’interno di una competitivitàliberamente disponibile.

Ma l’esperienzainsegna abbondantemente che quando si regolamenta in quasi eccessivo favoredel consumatore si corre anche il rischio o di aumentare la burocraziaformale dell’acquisizione del consenso, e ben lo sanno tutti gliintermediari assicurativi, oppure si corre il rischio di conseguenzeantagoniste nei fatti, anche se rispettose nella forma dei regolamenti.

Con la stabilizzazione della nuova norma èaltrettanto facile immaginare quanto succederà sul pratico dopo la suaintroduzione definitiva ad aprile 2012,  e come a doversi misurare con lesue conseguenze saranno tutti i protagonisti della vicenda: clienti, banche, istitutifinanziari e compagnie di assicurazione.

Le conseguenze

  • il Cliente si rivolgerà all’istituto erogatore dovendo soddisfare autonomamente l’obbligo di copertura assicurativa preteso dal finanziatore e sulla base di uno schema di coperture che sarà l’equivalente  delle prestazioni offerte dalle precedenti polizze quadro negoziate dallo stesso ente.
  • Il Cliente avrà, come ha sempre avuto sinora, concrete difficoltà a ottenere queste equivalenze dal proprio assicuratore personale. L’esperienza di molti documenta ampiamente quanto questo sia particolarmente complicato quando a fronte di una operazione di leasing mobiliare diversa dagli autoveicoli bisogna produrre coperture sullo standard All Risks. Siano esse riferite a singole attrezzature di cantiere o a complesse attrezzature industriali.
  • L’Ente erogatore, anzichè limitarsi alla semplice applicazione del singolo bene finanziato all’interno della propria polizza quadro dovrà disporre, o provvedere a   una efficiente unità di valutazione di congruità delle coperture prodotte dal Cliente molto più  numerosa di come fatto sinora. Ho una esperienza personale di questa attività svolta in outsourcing per conto di un importante istituto di leasing e conosco come altri le varianti di copertura prodotte dai Clienti e ottenute dal proprio intermediario abituale. Destreggiarsi tra garanzie e esclusioni per ricondurre con richieste appropriate lo schema di polizza a quello che l’istituto erogatore ha come modello è operazione lunga, faticosa e dispendiosa, e dall’esito non sempre così scontato. Inevitabile quindi prevedere un aumento del costo di istruzione della pratica di finanziamento.
  • Il sistema di pagamento del premio preteso da Banche&Co non potrà che continuare ad essere quello in forma anticipata per tutta la durata del finanziamento: sarebbe impensabile il pagamento annuale perchè altrettanto impensabile per l’assicurato/cliente la produzione annuale dell’avvenuto pagamento, e per l’ente il relativo controllo annuale, provvedendo contemporaneamente alle eventuali sanzioni in caso di mancato rinnovo di copertura.
  • Il provvedimento ISVAP restituisce al mercato degli Intermediari tutte le polizze assoggettabili  alla nuova norma e precedentemente intermediate dagli sportelli bancari, e le Compagnie potranno quindi continuare a ricavare la stessa potenzialità di premi con una diversa canalizzazione della intermediazione a condizione che prodotti e premi applicati non lievitino in conseguenza della cancellazione delle numerose polizze quadro precedenti.
  • I consumatori corrono il rischio di pagare comunque un prezzo improprio nella loro rapportualità bancario-assicurativa a meno che non si adottino delle salvaguardie che contribuiscano a smontare il paradosso che il costo assicurativo precedente,  dovuto ai costi provvigionali a favore della banca-intermediario,  non rimanga inalterato, o addirittura aumenti per l’incremento dei premi delle polizze comprate individualmente.

Possibili Interventi Correttivi

  • Superando immaginabili presunzioni di violazione della libera concorrenza la Federazione ABI-ANIA potrebbe convincere la AGCM circa la opportunità necessaria, a salvaguardia degli interessi dei consumatori, di produrre una serie di testi di copertura standard per le varie linee di finanziamento, che diventerebbero gli unici modelli validati ai quali le Compagnie dovrebbero fare riferimento in una ottica di semplificazione dell’offerta, e che conseguentemente manterrebbe la irrinunciabile capacità concorrenziale solo nel prezzo. Si otterrebbe in tal modo una facile comparazione dell’offerta e la eliminazione dell’alibi dell’esame individuale delle coperture, all’interno della pratica del finanziamento,  quale motivo di maggior costo a carico del cliente da parte delle Banche&Co.
  • Le future polizze individuali dovrebbero prevedere la cessione del credito derivante all’assicurato in caso di sinistro a favore dell’ente erogatore per superare ogni possibile vuoto di compensazione economica nella cadenza del piano di rimborso a danno del cliente.
  • In alternativa alle precedenti polizze convenzione è altrettanto facile prevedere che potrebbero essere altri soggetti i promotori di nuovi gruppi di acquisto (Gruppi Agenti, Broker, Associazioni di Consumatori,ecc.) ad organizzarsi per offrire economie di prezzo ai futuri consumatori.

Tutte le considerazioni che precedono, alle qualise ne aggiungeranno certamente altre di fontepiù qualificata, confermano ancora una volta che spesso  ogniregolamentazione votata alla maggiore tutela del consumatore, presuntivamenteparte debole nella contrattazione con il professionista, necessita di unaaggiuntiva rete di protezione e di migliore sostegno, per evitare chele buone intenzioni a premessa del nuovo impianto normativo non ne risultinosnaturate o controindicate.  

Ma forse sarebbe stato sufficiente unautocontrollo limitativo delle commissioni precedentementepercepite per dimostrare una migliore capacità di autogoverno nellatrasparenza rapportuale con i clienti e nellasostanza dei costi a loro addebitati.

www.mariovattablog.it

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