Class Action
L’obiettivo dell’azione collettiva di risarcimento è quello di consentire a un gruppo di persone che avessero subito lo stesso danno da parte di un terzo di citare quest’ultimo in giudizio con un’unica causa, per ottenere il risarcimento voluto e la cessazione del comportamento illecito che ha determinato il danno. In questa seconda parte del Glossario approfondiamo l’iter del ricorso a questo strumento nell’ordinamento giuridico italiano - Seconda parte
17/04/2026
Nella prima parte dell’articolo, uscito ieri, abbiamo ricordato che in Italia l’istituto della class action non ha storicamente avuto una particolare diffusione applicativa, anche per la particolare complessità delle regole procedurali che la governavano. La situazione è mutata significativamente a partire dal 2024 e, in seguito a una serie di riforme effettuate nel 2019 e nel 2023, abbiamo ora a disposizione due distinti strumenti di tutela di classe: l’azione di classe generale (articoli 840 e seguenti del Codice di Procedura Civile) e l’azione rappresentativa dei consumatori (articoli 140-ter e ss. del Codice del Consumo).
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI MEMBRI DELLA CLASSE
L’azione processuale generale e quella “speciale”, relativa all’azione rappresentativa dei consumatori, attribuiscono legittimazione attiva propria alle organizzazioni e associazioni in possesso di determinati requisiti e inserite negli appositi elenchi presenti presso il ministero della Giustizia (per l’azione di classe generale) e dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (per l’azione rappresentativa). Queste organizzazioni e associazioni non hanno più bisogno di raccogliere preventivamente il mandato dei soggetti lesi per poter promuovere l’azione di classe, e ciò facilita l’avvio dell’azione e lo rende più rapido.
Anche il procedimento di adesione dei componenti della classe è ormai più semplice rispetto al passato, perché non richiede l’assistenza di un avvocato, avviene interamente online (tramite l’apposito portale gestito dal ministero della Giustizia o sul sito dell’associazione che ha promosso l’azione) e può essere effettuato entro due distinte finestre temporali:
• la prima, in seguito alla pronuncia dell’ordinanza che dichiara ammissibile l’azione;
• la seconda, in seguito alla pronuncia della sentenza che accoglie nel merito l’azione.
Per bloccare azioni pretestuose e infondate, infatti, l’ammissibilità dell’azione di classe deve essere valutata e confermata attraverso il cosiddetto rito sommario di cognizione: una procedura più snella e celere di quella esistente, che spetta alla sezione specializzata in materia di impresa, all’interno del tribunale ove ha sede la parte resistente.
Superato questo passaggio, ci si occupa del merito delle pretese presentate dalla classe.
INAMMISSIBILITÀ DELL’AZIONE DI CLASSE E ADESIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI
La domanda, oltre a essere dichiarata inammissibile se manifestamente infondata, viene inoltre rigettata se:
• non vi fosse omogeneità dei diritti individuali che dovrebbero raggruppare i partecipanti alla classe (questo punto è essenziale, perché la consistenza della classe è il principio fondante di questo tipo di azione);
• vi fosse conflitto di interessi tra ricorrente e il resistente;
• il ricorrente non fosse in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei presentati e fatti valere in giudizio.
Una volta ammessa la domanda, il tribunale fisserà un termine perentorio, da 60 a 180 giorni, entro il quale i soggetti interessati potranno aderire all’azione.
Parliamo quindi di un sistema di tipo opt in, nel quale i soggetti accettano di partecipare alla classe, una volta che il procedimento è partito.
Come sappiamo, negli Stati Uniti è anche previsto un sistema di tipo opt out, nel quale tutti i soggetti che potrebbero partecipare alla classe sono considerati automaticamente inclusi nel procedimento, a meno che non decidano di porsi fuori da esso (opting out) per qualche ragione.
I procedimenti iniziati vengono pubblicizzati allo scopo di massimizzare la conoscibilità di quelli in corso ed eventualmente stimolare le adesioni dei soggetti lesi. È prevista la pubblicazione e la libera consultazione di tutti i procedimenti pendenti sul portale telematico gestito dal ministero della Giustizia.
Per quanto attiene alle azioni rappresentative dei consumatori, tale pubblicazione è prevista all’interno di un’apposita sezione del sito web del ministero delle Imprese e del Made in Italy, ove vengono fornite tutte le informazioni in merito allo stato del procedimento.
Lo stesso accade sul sito web dell’associazione dei consumatori che avesse promosso l’azione di classe. I soggetti interessati possono facilmente aderire direttamente online, purché all’interno delle finestre temporali previste.
PROCEDURA NEL CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA CLASS ACTION
In caso di accoglimento dell’azione di classe, il tribunale accerterà la responsabilità e provvederà alla valutazione delle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente. Definirà i diritti individuali omogenei previsti e specificherà gli elementi necessari per partecipare alla classe, da parte dei soggetti che ne hanno diritto, stabilendo la documentazione che dovrà essere eventualmente prodotta per fornire la prova di tale titolarità.
Verrà quindi fissato un termine (da 60 a 150 giorni) per le ulteriori adesioni e nominato il giudice delegato per la procedura di adesione e il rappresentante comune degli aderenti. Quest’ultimo soggetto, nominato dal tribunale nella sentenza di accoglimento, ricopre un ruolo particolarmente importante, perché gestirà la fase esecutiva del procedimento, elaborando il progetto dei diritti individuali omogenei e negoziando eventuali accordi transattivi. Il compenso a lui dovuto sarà definito dal giudice delegato nel decreto di condanna e sarà costituito da un importo variabile (in base al numero dei componenti della classe) e da un eventuale compenso spettante al difensore di cui lo stesso si fosse avvalso.
Verrà infine determinato l’importo che ciascun aderente dovrà versare, a titolo di fondo spese.
DIFFUSIONE DELLE AZIONI DI CLASSE, DOPO LA RIFORMA
I nuovi strumenti di tutela collettiva introdotti dalla riforma si sono riflessi in un crescente utilizzo di questo istituto giuridico. Il numero delle azioni introdotte in Italia è infatti progressivamente aumentato e, al 31 dicembre 2024, si contavano ben 67 class action, secondo quanto indicato sull’apposito sito del ministero. Questi numeri evidenziano la forte crescita di questa tipologia di contenzioso, con un sostanziale raddoppio, anno su anno, tra azioni di tipo compensativo o risarcitorio e azioni di tipo inibitorio.

Class action introdotte in Italia (dati statistici al 31/12/2024, fonte: Mimit)
Sono state le banche e gli intermediari finanziari i soggetti più di frequente coinvolti in questa tipologia di contenzioso (due azioni nel 2022, tre azioni nel 2023 e 14 azioni nel 2024).
Per quanto attiene alle tematiche trattate, quelle a carattere consumeristico (come ad esempio quelle riguardanti clausole vessatorie e pratiche commerciali scorrette) hanno rappresentato la più comune materia del contendere.
Ricordiamo qui di seguito alcune tra le class action più note:
• Autostrade per l’Italia: azione promossa da migliaia di cittadini liguri, per le problematiche sorte in seguito al tragico crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018.
• Dieselgate: contro le case automobilistiche Volkswagen e Fiat, accusate di aver manipolato i dati delle emissioni.
• Rai: intrapresa da Altroconsumo per la sospensione dei programmi di approfondimento politico, contestando la violazione del contratto di servizio pubblico.
• Diverse azioni contro istituti come Mps e Findomestic per utilizzo di clausole vessatorie nei contratti.
• Diverse azioni nel settore telefonico/energia, per contratti non richiesti o tariffe ingannevoli, promosse da Codacons e Altroconsumo.
• Miteni: azione promossa da un gran numero di associazioni di cittadini veneti, in seguito all’inquinamento delle falde acquifere con Pfas.
• Fwu Life Insurance Lux: azione contro gli intermediari che avevano distribuito polizze della compagnia lussemburghese entrata in liquidazione e dichiarata insolvibile.
ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL PIANO ASSICURATIVO
L’ampliamento dell’ambito applicativo dell’azione di classe a tutti gli illeciti contro i diritti individuali omogenei non può che comportare conseguenze sul piano economico, sociale e assicurativo. Queste azioni hanno grande risonanza a livello mediatico e ciò determina un aumento dell’attenzione del cittadino verso quei casi che potrebbero intaccare tali suoi diritti. La possibilità, inoltre, di accedere a queste azioni senza dover pagare di tasca propria somme cospicue, spinge gli interessati a ricorrere più facilmente alla legge e determina automaticamente un aumento del numero e dell’ammontare complessivo dei sinistri liquidati. Le statistiche dimostrano che anche le associazioni dei consumatori stanno servendosi sempre di più di questo strumento, e ciò indica che gli andamenti delle polizze di assicurazione per la responsabilità civile, in particolare la Rc prodotti, si inaspriranno, man mano che le questioni inerenti alla sicurezza dei consumatori verranno poste all’interesse del pubblico.
Come si è detto, finora le azioni di classe non avevano catturato l’attenzione degli addetti ai lavori, per lo meno nel nostro paese, ma è oramai sotto gli occhi di tutti l’aumento dei casi dovuto all’introduzione della nuova normativa. Ciò non deve essere interpretato come un fatto squisitamente negativo, perché la spinta verso una maggiore attenzione sul piano della gestione del rischio non può che condurre ad una maggiore sicurezza dei prodotti e a un migliorato comportamento delle aziende che offrono servizi al pubblico. Il che, in fondo, coincide con lo scopo dichiarato di questo strumento giuridico.
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