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Class Action

Ecco come funziona, in linea generale e specificamente nel nostro ordinamento, l’azione collettiva di risarcimento. Il suo obiettivo è quello di consentire a un gruppo di persone che avessero subito lo stesso danno da parte di un terzo (un’azienda, un ente o altro) di citare quest’ultimo in giudizio con un’unica causa, per ottenere il risarcimento voluto e la cessazione del comportamento illecito che ha determinato il danno stesso - PRIMA PARTE

Class Action hp_vert_img
Con l’espressione class action (letteralmente “azione di classe”) intendiamo un’azione legale collettiva che viene promossa da più soggetti appartenenti a una determinata categoria, allo scopo di ottenere il riconoscimento di un diritto comune ai membri della medesima, con effetti validi per tutti. Parliamo dunque di uno strumento legale che consente a un gruppo di persone che avessero subito lo stesso danno da parte di un terzo (un’azienda, un ente o altro) di citare quest’ultimo in giudizio con un’unica causa, per ottenere il risarcimento voluto e la cessazione del comportamento illecito che ha determinato il danno stesso. Operando insieme, questi soggetti possono condividere i costi legali dell’azione, spesso assai cospicui. Ciò vuol dire che la class action consente al comune cittadino di ottenere giustizia contro multinazionali, enti pubblici o grandi imprese, in caso di danni provocati da prodotti difettosi, servizi inefficienti, truffe finanziarie, etc., anche quando il cittadino stesso ritenga troppo oneroso il costo di tale azione e voglia quindi rinunciare ad avere ragione del danneggiatore. 

NASCITA DELLE AZIONI DI CLASSE 
La class action ha radici antiche. Secondo alcuni, sarebbe nata nell’antica Roma, il che è assai plausibile, dal momento che, all’interno del diritto romano, risiede tutto ciò che si è poi evoluto nel nostro attuale sistema giuridico. Ma se vogliamo avvicinarci sul piano temporale, le sue origini si riconoscono comunemente nel diritto anglosassone, e in particolare nell’equity inglese. Tuttavia, nella sua veste attuale, l’azione collettiva di risarcimento si è sviluppata negli Stati Uniti, con l’obiettivo di tutelare il consumatore e i cittadini nei confronti delle grandi corporazioni.
Fino a qualche anno fa, in Italia, l’azione collettiva era regolata dall’articolo 140-bis, commi 1-15, del Codice del Consumo, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 244/2007 e successive modificazioni. In esso si stabiliva che i diritti individuali classificabili come omogenei e gli interessi collettivi dei consumatori in genere potessero essere tutelabili anche attraverso un’azione di classe. 
A tale scopo, ciascun componente della stessa, anche mediante associazioni di consumatori o comitati, poteva agire per ottenere l’accertamento della responsabilità e la condanna del danneggiante al risarcimento del danno.
Fino a questo momento, oggetto dell’azione di classe era esclusivamente l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento a favore dei consumatori, nell’ambito di rapporti giuridici relativi a:
  1. diritti contrattuali di una pluralità di soggetti nei confronti di una stessa impresa, in una situazione omogenea, compresi i contratti stipulati mediante moduli e formulari ex articolo 1341 e 1342 c.c. (ovvero i contratti standard, dove una parte predispone unilateralmente moduli o formulari per disciplinare in modo uniforme i rapporti reciproci, come può accadere per le polizze di assicurazione);
  2. diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un effettivo e diretto rapporto contrattuale;
  3. pregiudizi derivanti da pratiche commerciali scorrette e da comportamenti anticoncorrenziali.
In tali casi, gli utenti-consumatori potevano, in alternativa all’ordinaria procedura giudiziaria esperibile individualmente, far valere con un’unica azione e in un unico giudizio le loro pretese individuali di tipo risarcitorio o restitutorio. La condizione era che vi fosse un’unica condotta illecita che richiedeva la risoluzione della medesima questione (di fatto o di diritto) di rilevanza collettiva. Il consumatore che intendeva avviare un’azione di classe poteva farlo direttamente, con l’aiuto di un legale, ottenendo successivamente l’adesione di altri utenti, oppure poteva dare mandato a un’associazione di consumatori. Queste ultime erano legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, previo conferimento di apposito mandato ad agire da parte di quest’ultimi.
La delega da parte di un singolo consumatore a un’associazione di consumatori era mutuata dal fatto che lo stesso poteva non disporre dei mezzi necessari a gestire un’azione di classe. Tuttavia, è bene precisare che tali associazioni non rappresentavano un legittimato straordinario, rispetto ai diritti individuali dei singoli consumatori che si riteneva fossero stati lesi dal comportamento del danneggiante. Si trattava piuttosto di portatori dell’interesse collettivo della categoria dei consumatori rappresentata. Infine, l’adesione del consumatore comportava la rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo.

L’EVOLUZIONE NEL NOSTRO SISTEMA GIURIDICO 
Tradizionalmente, in Italia, l’istituto della class action non ha avuto una particolare diffusione applicativa. Ciò dipendeva da varie ragioni e dalla particolare complessità delle regole procedurali che la governavano. Tuttavia, la situazione è mutata significativamente a partire dal 2024, che possiamo considerare l’anno di svolta nell’utilizzo di questo istituto giuridico. 
Ma quali sono i fattori che hanno determinato il successo delle azioni di classe anche in Italia? Innanzitutto, la maggiore e più diffusa conoscenza di questo istituto e l’accresciuta consapevolezza delle sue potenzialità da parte degli operatori del diritto. Inoltre, la spinta impressa dalla legislazione comunitaria, allo scopo di accrescere il livello di tutela dei consumatori, all’interno del mercato europeo. Non ultima, figura poi l’introduzione di nuove regole processuali, con lo scopo dichiarato di rafforzare questo strumento, superando le criticità che l’avevano contraddistinto e ne avevano impedito la diffusione in passato. Infatti, a seguito di una serie di riforme effettuate nel 2019 e nel 2023, abbiamo ora a disposizione due distinti strumenti di tutela di classe: l’azione di classe generale e l’azione rappresentativa dei consumatori.

L’AZIONE DI CLASSE GENERALE 
La class action generale è disciplinata negli articoli 840 e seguenti del Codice di Procedura Civile ed è stata introdotta con la legge n. 31/2019, che ha avuto effetto il 19 maggio 2021.
Questo tipo di azione di classe è esperibile da chiunque (persone fisiche o giuridiche) e interessa violazioni di diritti individuali omogenei relative a qualsiasi materia. 
Essa consente di richiedere provvedimenti di natura risarcitoria e restitutoria, oppure inibitori.
Ricorderemo che i provvedimenti di natura risarcitoria e restitutoria rappresentano due diversi rimedi giuridici, volti a tutelare chi abbia subito un danno o la lesione di un proprio diritto. Si distinguono principalmente per l’obiettivo finale che si propongono: il ripristino della situazione preesistente o la compensazione economica del danno subito. In pratica, l’azione restitutoria mira a ripristinare la situazione alterata dall’evento dannoso, riportandola allo stato precedente alla violazione (ciò che definiamo status quo ante). Quest’azione, quindi, non si concentra sul danno economico inferto, quanto sulla necessità di restituire il bene stesso o di cancellare gli effetti dell’evento dannoso. Un esempio potrebbe essere rappresentato dall’annullamento di un atto amministrativo, con il conseguente ripristino della situazione antecedente il danno.
L’azione risarcitoria, invece, mira a neutralizzare le conseguenze economiche del danno causato, reintegrando il patrimonio del danneggiato con un equivalente monetario o ripristinando il bene leso. Si tratta quindi della compensazione economica intesa a portare il patrimonio di chi ha subito il danno ad una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se lo stesso non fosse mai esistito. Pensiamo, ad esempio, al risarcimento del danno subito per un incidente stradale o per la mancata assegnazione di un appalto. 
L’azione inibitoria, infine, è costituita da un rimedio preventivo che mira a far cessare, e a vietare per il futuro, un comportamento considerato antigiuridico, perché lesivo di un diritto o di un interesse legittimo. Questo tipo di azione ha quindi una natura cautelare e si focalizza essenzialmente sulla rimozione della causa del danno stesso. Pertanto, mentre il risarcimento interviene ex post (cioè, dopo che il danno si è verificato), l’azione inibitoria interviene ex ante (o, al limite, nel corso) per evitare che si verifichino ulteriori danni.

L’AZIONE RAPPRESENTATIVA DEI CONSUMATORI
L’azione rappresentativa dei consumatori è disciplinata negli articoli 140-ter e ss. del Codice del Consumo ed è stata introdotta con il D.lgs. n. 28/2023, che ha recepito la direttiva Ue 2020/1828, con effetto dal 25 giugno 2023. È esperibile dalle associazioni dei consumatori che abbiano particolari requisiti e siano inserite in un apposito elenco, tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), ed è inoltre esperibile da organismi pubblici indipendenti, come la Banca d’Italia, la Consob, l’Ivass o il Garante della Privacy.
Può avere a oggetto le violazioni di interessi collettivi dei consumatori, esclusivamente nelle materie inserite dal legislatore in un apposito elenco, allegato al decreto n. 28/2023, e consente di chiedere provvedimenti di natura compensativa (quindi, risarcitori e restitutori) o anche di natura inibitoria. 
Questi due tipi di azione di classe hanno reso l’istituto finalmente attrattivo per chi avesse subito un illecito definibile come plurioffensivo (che, cioè, ha causato danni ad una pluralità di soggetti), grazie a una serie di vantaggi, tra i quali la semplicità del procedimento di adesione, l’introduzione di agevolazioni probatorie per il ricorrente e di meccanismi incentivanti, nonché la semplificazione nella legittimazione attiva da parte delle organizzazioni e associazioni.
 

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