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Cosa cambia con la nuova class action

La legge 31/2019 ha introdotto nuove disposizioni per le azioni collettive, che diventano più facilmente esperibili. Si allarga l’area di rischio per le imprese, con un conseguente importante impatto sul settore assicurativo e sull’offerta ai clienti

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Grande attenzione sta suscitando nel mercato assicurativo (e nel panorama del risk management) la pubblicazione della legge n. 31/2019 (Gazzetta Ufficiale, 18 aprile 2019) recante le nuove Disposizioni in materia di azione di classe, che introduce gli artt. 840 bis e ss. del Codice di Procedura Civile e abroga le correlative disposizioni del Codice del Consumo (artt. 139, 140 e 140 bis del d.lgs. 206/2005). La legge tuttavia entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione, e alle condotte illecite commesse sino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti.
L’esiguo numero di azioni promosse durante questi anni, dovuto a tempi e costi della procedura, ha indotto il legislatore ad una radicale riscrittura di tale istituto, tuttavia, in linea con i nostri principi costituzionali, non poteva che essere confermato il sistema di opt-in (basato su una necessaria espressa adesione all’azione di classe, in esatta contrapposizione con il modello statunitense del cosiddetto opt-out), lasciando ovviamente liberi i non aderenti di proporre un’autonoma azione individuale.

I punti essenziali della norma
I punti salienti della nuova azione di classe possono così sintetizzarsi.

  1. Ampliamento della tutela a ogni violazione di “diritti individuali omogenei” (dunque, non più solo a quelle di diritti di utenti e consumatori). Conseguentemente, la procedura potrà essere attivabile anche di fronte a casi di inquinamento, risarcimenti dovuti a indicazioni erronee circa il credit standing di società quotate; responsabilità da prospetto; risparmiatori o utenti nei confronti delle autorità indipendenti per omesso controllo; pratiche commerciali scorrette o anticoncorrenziali, etc.
  2. L’azione di classe potrà essere iniziata sia da singoli individui (e anche da professionisti ed imprenditori, non essendo più legata la tutela a un’accezione consumeristica), sia da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro (i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei “diritti individuali omogenei”) e che siano iscritte in un apposito elenco istituito presso il ministero della Giustizia.
  3. L’azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese o nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. 
  4. La procedura di preventivo vaglio di ammissibilità (che dovrebbe bloccare le azioni pretestuose e infondate) è affidata al cosiddetto “rito sommario di cognizione”, una procedura più snella e celere di quella precedente, la cui competenza spetta alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il ricorso, assieme al decreto di fissazione dell’udienza, è pubblicato sul portale gestito dal ministero della Giustizia.
  5. La domanda è dichiarata inammissibile se: a) è manifestamente infondata; b) non sussiste omogeneità dei diritti individuali; c) il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente; d) il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
  6. Il tribunale, se ammette la domanda, fissa un termine perentorio (da 60 a 180 giorni) entro il quale i soggetti interessati possono aderire all’azione. Il tribunale procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti.
  7. In caso di accoglimento dell’azione di classe, il tribunale, accerta la lesione e provvede sulle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l’azione è stata proposta da un soggetto individuale; definisce i caratteri dei “diritti individuali omogenei”, specificando gli elementi necessari per l’inclusione nella classe dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei, e stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire la prova della titolarità. Oltre a ciò, fissa un termine perentorio (da 60 a 150 giorni) per le ulteriori adesioni; nomina il giudice delegato per la procedura di adesione e il rappresentante comune degli aderenti (soggetto che deve possedere i requisiti per la nomina a curatore della crisi d’impresa); determina, ove necessario, l’importo da versare a cura di ciascun aderente, a titolo di fondo spese.
  8. La nuova figura del rappresentante comune degli aderenti si occupa di predisporre e comunicare agli aderenti e al resistente il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti. 
  9. Con il decreto di condanna, il giudice delegato dispone inoltre in favore del rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo variabile in misura progressiva in ragione del numero dei componenti la classe e un compenso premiale (anche questo in misura progressiva) per il difensore di cui l’aderente si sia avvalso.

Considerazioni per il mercato
Indubbiamente, l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’azione di classe a ogni potenziale illecito capace di intaccare “diritti individuali omogenei”, determina conseguenze potenzialmente dirompenti sul piano economico, sociale e imprenditoriale. 
Il rischio principale legato a questo tipo di azioni è sicuramente quello mediatico, visto l’innegabile interesse pubblico delle questioni oggetto di un’azione collettiva. Certamente non va tralasciata l’utilità di fondo delle azioni di classe che permettono, da un lato, una tutela collettiva di singoli richiedenti che altrimenti potrebbero non avere facile accesso alla giustizia e, dall’altro, costituiscono uno strumento di tutela della concorrenza e del mercato, utile anche per le imprese che in tal modo avrebbero un unico contraddittore, senza frastagliare il proprio sforzo difensivo in miriadi di piccoli contenziosi. Purtuttavia, non si può non rilevare come la class action all’italiana (proprio per il connaturato sistema di opt-in) non può chiudere in maniera tombale qualsivoglia contenzioso inerente una determinata fattispecie. 
Senza dubbio, poi, il fatto che la decisione sia di competenza di una sezione specializzata in materia di impresa (mentre i singoli small claim vengono affidati a quelle dei giudici di pace che spesso giudicano secondo “equità” se non addirittura “a sentimento”) garantisce se non altro che la decisione venga basata su stringenti norme di diritto sostanziale.
Vista l’esperienza degli ultimi anni, il filtro di ammissibilità potrà ancora costituire un adeguato argine a tutte quelle azioni pretestuose o addirittura mal organizzate. Così come la maggiore snellezza della procedura scelta (il cosiddetto rito sommario di cognizione) dovrebbe consentire di limitare la durata processuale della fase di verifica dell’ammissibilità (evitando alle aziende di rimanere “sulla graticola” per troppo tempo).

Qualche dubbio sulle conseguenze
Tuttavia, non va sottaciuto come l’aspetto premiale in favore dei legali (e in concreto degli organizzatori), possa comportare una pericolosa deriva verso un uso strumentale dell’azione collettiva, tenendo conto, del resto, che il legislatore non ha previsto alcuna particolare sanzione per chi dovesse portare avanti azioni completamente strumentali o infondate (come invece aveva richiesto la Confindustria). 
Altro elemento di perplessità è costituito dalla previsione che, in caso di fissazione di una consulenza tecnica di ufficio, l’obbligo di anticipare le spese e l’acconto sul compenso al consulente tecnico d’ufficio sia posto a carico della parte resistente, salvo che sussistano specifici motivi.
Ma la previsione che lascia maggiormente perplessi è quella che permette ai danneggiati di aderire anche dopo la pubblicazione della sentenza di accoglimento dell’azione di classe, permettendo di fatto a costoro di salire sul carro del vincitore. Ciò impedisce al resistente, a parere di chi scrive, di comprendere sin dall’inizio il reale perimetro del contenzioso (non a caso, la stessa Confindustria aveva espresso severe critiche anche al riguardo) e di prendere ogni idonea precauzione difensiva o strategica (o ancora, quali appostamenti al bilancio debbano essere decisi). 

L’impatto per il settore assicurativo
Sotto il profilo assicurativo ci si può attendere una revisione dei premi per quelle coperture che possono essere interessate da tali azioni, si pensi ad esempio alla Rc prodotti o alla Rc imprese, sino alla copertura D&O e infine a quella di Tutela Legale. Dall’altro, potrebbe essere venuto il momento di una maggiore attenzione del mercato alla copertura D&O denominata Side C (la cosiddetta entity coverage), diffusa soprattutto nel mondo anglosassone, che riguarda profili di responsabilità riconducibili in via diretta (quand’anche a titolo vicario) alla società. L’esposizione di un’impresa al rischio class action sarà indubbiamente considerata in fase assuntiva, al fine di valutare l’entità e le caratteristiche del rischio assicurato anche sotto questo profilo. La probabile maggiore efficacia dello strumento (o comunque l’aumento del numero di azioni) e il conseguente aggravamento del rischio potrebbero portare alla necessità di rivedere le principali condizioni di polizza (premio, massimali, esclusioni). Senza considerare, poi, le possibili azioni di rivalsa dell’impresa soccombente nei confronti dei propri amministratori e dirigenti, assicurati con una polizza D&O, ove questi si siano resi responsabili di scelte manageriali che abbiano causato i danni risarciti in seno a un’azione di classe.
Infine, considerando la lunghezza e la complessità della procedura, le clausole di gestione della lite rappresentano un tassello molto delicato nel processo di negoziazione delle polizze, e andrà ricercato il giusto connubio tra esigenze delle compagnie e degli assicurati con riferimento a un processo, quale quello collettivo, del tutto diverso, per numero di parti coinvolte, mole di documenti da analizzare, tipi di attività processuali previste, costi ed esiti potenziali, da quello cui si è abituati solitamente ad affrontare. Sarà poi opportuno verificare se le clausole contrattuali relative ai sinistri seriali siano opportunamente tarate al fine di regolare le azioni di classe e i loro possibili esiti.

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