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Sottoassicurazione (o assicurazione parziale)

Nell’assicurare i propri beni è consigliabile che l’assicurato fornisca una stima quanto più reale del loro valore. In caso di indennizzo, infatti, salvo diversi accordi, sarà riconosciuta una quota del valore assicurato secondo la regola proporzionale

Sottoassicurazione (o assicurazione parziale) hp_vert_img
“Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto” (art. 1907 C.C.).
Si verifica sottoassicurazione quando il valore dichiarato in polizza per le cose assicurate (generalmente definito quale valore assicurato) risulta inferiore al loro valore effettivo. 
In tal caso, se si verifica un sinistro, viene applicata la regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti, per esempio, nel caso di un’assicurazione stipulata a primo rischio assoluto.
In caso contrario, l’indennizzo verrà calcolato in base alla seguente proporzione: indennità : danno = valore assicurato : valore effettivo del bene assicurato
Ad esempio, se si assicurasse per l’intero suo valore un bene per 5.000 euro ed esso, al momento del sinistro, risultasse avere un valore di 10.000 euro, qualora il danno prodotto fosse di 2.000 euro, l’indennità corrisposta ammonterebbe a 1.000 euro. La questione della sottoassicurazione è dunque estremamente importante ed è necessario che l’assicurato presti grande attenzione a richiedere la copertura dei propri averi, utilizzando valori il più possibile congrui e ricorrendo all’aiuto dell’intermediario del contratto o di esperti professionisti, come ingegneri, geometri o, nel caso in cui si trattasse di un gran numero di oggetti assicurati, società specializzate nella valutazione dei beni da coprire, benevise dalle compagnie assicuratrici e in grado di provvedere a una stima degli stessi. In questo caso, l’assicurazione potrà essere stipulata tenendo conto della stima preventiva fornita da tali società e l’assicuratore converrà di accettarla, senza eccepire.
È anche opportuno rammentare che, qualora il contratto assicurativo preveda una clausola di deroga alla proporzionale, il disposto dell’art. 1907 del Codice civile troverà applicazione solo nel caso in cui la sottoassicurazione (cioè la differenza tra valore assicurato e valore effettivo) superasse la percentuale pattuita nella clausola stessa.

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