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Il senso del caso fortuito

Seconda parte - L’esclusione dall’obbligo al risarcimento del terzo trasportato è prevista quando non risultino responsabilità del vettore nell’evento che ha causato il sinistro. Esistono casi tipici in cui il giudizio di casualità non è sempre possibile a priori

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Non vi è dubbio che la giurisprudenza in tema di esimente della responsabilità da circolazione stradale in caso di fortuito abbia dato origine a una sorta di tipizzazione di ipotesi configuranti appunto caso fortuito, peraltro piuttosto ristrette, a ulteriore conferma della difficoltà di far ricorso alla diligenza quale oggetto della prova liberatoria. 
In relazione all’onere della prova, gli Ermellini si sono espressi nel senso che rimane a carico dell’impresa assicurativa dimostrare l’assenza di condotta colposa del conducente, così superando la presunzione vigente in materia (Cass. 11270/2014).

L’indirizzo della Cassazione è per l’ambito naturalistico
Tuttavia, si annota come parte rilevante della dottrina (Rossetti, Le assicurazioni. L’assicurazione nei codici, le assicurazioni obbligatorie, l’intermediazione assicurativa, a cura di La Torre, 14, 1026; De Lucia, Responsabilità ed assicurazione nella circolazione stradale, a cura di Cassano 07, 515) ritenga che il caso fortuito debba essere inteso in un senso ampio, tanto da ricomprendere al suo interno anche il fatto del terzo che, nel caso di sinistri stradali tra due o più veicoli, si identifica con la condotta colposa del conducente del veicolo antagonista. La conseguenza logica, e rilevantissima, di tale filone di pensiero è che possa escludersi la responsabilità dell’assicuratore del vettore anche tutte le volte in cui il sinistro, causato da scontro tra veicoli, fosse dovuto esclusivamente a una condotta del conducente del veicolo antagonista. Sul punto, si rileva però che, nelle rare sentenze emessa dalla Suprema Corte in materia di Rca, il riferimento al caso fortuito è sempre limitato a fattori esterni, imprevedibili ed eccezionali di tipo naturalistico (Cass. 21271/2007; Cass. 17477/2007; Cass. 13268/2006). 
Questo in quanto, qualora si riesca a dimostrare l’esclusiva colpa altrui, con conseguente liberazione del conducente dalla responsabilità in capo a lui presunta ex art. 2054 C.C. ciò solo non costituirebbe la prova del caso fortuito (Hazan, La nuova assicurazione della Rca nell’era del risarcimento diretto, 06, 150).

Quando sì e quando no
A titolo esemplificativo, si esaminano alcune fattispecie rilevanti:

  • Il fatto del terzo: la nozione di caso fortuito, inteso in senso ampio, ricomprende anche il fatto del terzo, non indotto o agevolato dalla vittima, risultando quindi imprevedibile per quest’ultima. In tale definizione rientrerebbe quindi anche la condotta umana idonea a escludere la responsabilità del vettore. Tanto significa che l’assicuratore del vettore ben potrebbe evitare l’obbligo di risarcimento del terzo trasportato semplicemente dimostrando la responsabilità esclusiva di altri soggetti. (in tal senso, Giudice di Pace di Palermo, 11.02.2011, in www.pluris.it). La Corte di legittimità ha più volte richiamato tale principio nelle proprie pronunce affermando che il caso fortuito comprende “il fatto del terzo o dello stesso danneggiato” (Cass.11227/2008; Cass. 4279/2008; Cass. 15383/2006; Cass. 19974/2005). 
  • Malore improvviso: la Corte di Cassazione, sezione penale, (Cass. Pen., Sez. IV, 11638/1999) concordemente a quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in ambito civile, ha ritenuto sussistente il caso fortuito qualora insorga repentinamente un malore del conducente. In particolare, si è sottolineato che l’improvviso malore presuppone l’imprevedibilità dell’evento che ha cagionato la perdita di coscienza e la conseguente ingovernabilità della condotta, come tale non più addebitabile a un soggetto consapevole e responsabile; trattasi, cioè, di una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l’uso della comune prudenza e diligenza, che opera imprevedibilmente e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente. Tuttavia, come accennato nel paragrafo precedente, rimane a carico dell’imputato un onere di allegazione e di indicazione di specifici elementi di valutazione, in mancanza dei quali, o quando essi non siano tali da consentire al giudice di raggiungere la prova del malore, si presume che la condotta dello stesso, normalmente capace, sia riferibile a un comportamento cosciente e volontario, frutto di libera determinazione, anche se caratterizzata da colpa.
  • Colpo di sonno: non integra il caso fortuito il cosiddetto colpo di sonno se la sua natura e causa siano fisiologiche, dovute a stanchezza ovvero a segni premonitori (caldo, precedente consumazione del pasto) (Cass. Pen., 32931/2004). Solo il sonno dovuto a cause patologiche, improvviso e imprevedibile, può costituire ipotesi di caso fortuito, sempre che sia rigorosamente provato dall’imputato che invoca l’esimente (Cass. Pen., 8513/1984).
  • Scoppio di un pneumatico: secondo la giurisprudenza, lo scoppio improvviso di pneumatico, per poter operare come caso fortuito, non deve essere collegato a colpa concorrente del conducente, ad esempio per l’usura della gomma medesima, perché in tal caso verrebbero meno la sua assoluta imprevedibilità e inevitabilità. (Cass. 5447/1983)
  • Slittamento per macchia d’olio: la condizione della strada ove si è verificato un evento lesivo condiziona l’azione, con la conseguenza che l’agente non può esimersi da responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi ove questi dipendano da modifiche prevedibili intervenute nell’ambiente, mentre il fatto deve intendersi ascrivibile a caso fortuito solo se le modifiche siano improvvise, del tutto imprevedibili e al di fuori della norma, in maniera che l’ambiente debba ritenersi modificato da elementi a esso del tutto estranei (Cass. 1214/1984). Tale orientamento giurisprudenziale esclude che la presenza di macchie d’olio, come parimenti la presenza di fango o ghiaccio, possa costituire caso fortuito. Tuttavia, secondo altra parte della giurisprudenza, la presenza di macchie d’olio sull’asfalto può configurare caso fortuito se correlata a una prudenza di guida in linea con il rispetto delle norme del Codice della Strada, e alla non visibilità né evitabilità della macchia d’olio.

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