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Rc sanitaria: in attesa di un lieto fine

Sembrano maturi i tempi per un riordino della normativa sul tema, richiesto da più parti e atteso in modo particolare da chi cerca di operare attenendosi al significato obiettivo della norma e non nell’interpretazione soggettiva

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La disciplina civile della responsabilità sanitaria vive un momento di particolare intensità ed evidenza, anche mediatica, dovuta per lo più alla conclamata situazione di insostenibilità macroeconomica del sistema (costi assicurativi elevati, risarcimenti sempre in aumento, numero dei contenziosi in progressivo e costante incremento, e così via).
Forse per la giacenza in Parlamento di più progetti di legge di riforma della struttura, forse perché l'impatto pratico della Legge Balduzzi non ha avuto il riscontro che ci si aspettava, forse semplicemente perché il momento potrebbe essere maturo, si respira un'aria come di imminente rivoluzione del sistema.
L'impressione è che quanto segnalato circa la non sostenibilità economica dell'intera sanità italiana (si veda, a mero titolo di esempio, la stessa relazione illustrativa all'allora decreto Balduzzi, ovvero il quadro cupo dipinto dalla relazione del procuratore della Corte dei Conti Lombardia in Università a Milano, lo scorso 14 maggio 2013) stia creando le premesse alla rivisitazione dei principi giuridici della intera disciplina per via legislativa.

I rischi di un'interpretazione paranormativa"
La materia della responsabilità civile per i danni provocati dall'esercizio della attività sanitaria si articola, come sappiamo, in complessi intrecci tra norme del nostro ordinamento e interpretazioni giurisprudenziali consolidatesi in lunghi anni di produzione, dalla portata di fatto "paranormativa".
Così, ad esempio, la trasformazione della natura della colpa da extracontrattuale (aquiliana sotto egida art. 2043 c.c.) in contrattuale (con le ben maggiori conseguenze pregiudizievoli per il sanitario, stante l'applicazione dei rigori dell'art. 1218 c.c.) trovano fonte esclusivamente nella evoluzione giurisprudenziale dell'ultimo decennio, o poco più.
Ogni volta che ci si propone di regolare e incidere per via normativa su impianti disciplinari così complessi, ci capita di provare timori e tremori (innanzitutto come operatori del settore).
Incidere con coerenza ed efficacia su un sistema radicato e consolidato sul piano disciplinare e interpretativo richiede necessariamente strumenti normativi molto ben ragionati e lineari e le ultime nostre esperienze (si veda proprio la tanto contrastata Legge Balduzzi) non contribuiscono a sopire questo nostro timore.

Gli strumenti per un giudizio equilibrato
In attesa che il nostro legislatore (o forse più facilmente il nostro Governo per via di decretazione d'urgenza) metta mano congruamente ed efficacemente al sistema, non ci stanchiamo di osservare che l'applicazione ragionata e lineare (e, aggiungiamo, sfrondata da interessi di parte e posizioni preconcette) degli strumenti normativi già in nostro possesso, spesso può portare già oggi a una regolazione della materia, in linea con principi di equilibrio e di rispetto anche per la funzione essenziale e preziosa dalla medicina.
Lo spunto per ribadire questo concetto è dato dalla lettura di un interessante articolo del dott. Roberto Bichi apparso su una rivista di settore (Resp.Civ.Prev. n. 1/2014, pagg. 328 e ss) dal titolo Legge n. 189/2012: applicabilità delle tabelle ex art. 139 D.Lgs. n. 209/2005 ai procedimenti pendenti relativi alla responsabilità professionale sanitaria.
L'autore è un magistrato, e precisamente il Presidente della prima sezione civile del tribunale di Milano, sezione alla quale è oggi trasferito proprio il contenzioso in materia di Rc sanitaria: la lettura di quanto articolato appare quindi particolarmente utile e interessante.
Ebbene, nel contributo preciso e lucido dell'autore si leggono passaggi che spesso abbiamo valorizzato ed evidenziato e che appaiono nella loro semplicità persino banali, non fosse che spesso la pratica giudiziaria ci ha portato ad approdi diversi.
L'illustre magistrato premette, ad esempio, a proposito dell'introduzione della Balduzzi nel nostro ordinamento, che:
  • "abbiamo constatato come si sia immediatamente manifestata, da parte di alcuni commentatori e in alcune prime applicazioni giurisprudenziali, quasi una sorta di insofferenza per l'intervento normativo". .
  • "Atteggiamento che non può essere condiviso, dovendosi prendere atto, come giudici, dell'intervento normativo anche se si pone in esplicita funzione limitativa, dettata da esigenze emerse e obiettive riscontrabili e che attengono a valutazioni di insieme che, evidentemente, non competono alla giurisdizione".
  • "Temi che possono essere ricondotti essenzialmente alla compatibilità dei costi indotti (medicina difensiva, livelli dei premi assicurativi, oneri sulla sanità pubblica, ecc) con il permanere di un sistema generale solidaristico di assistenza sanitaria".
Ebbene, già la premessa al ragionamento lineare che segue dovrebbe farci riflettere, non tanto e non solo per il contenuto di richiamo al ruolo della funzione giurisdizionale (non ammessa al giudizio della legge ma alla sua applicazione), ma per il fatto stesso che si sia sentita la necessità di redigere una tale premessa.
Il saggio prosegue poi analizzando gli aspetti controversi della disciplina civilistica, affermando a chiare lettere (e con richiamo ai principi generali del diritto) alcuni punti:
  • applicabilità cogente tabelle ex Artt. 138 e 139 Cod. Ass. (art. 3 comma III, L. 189/2012) al risarcimento dei danni da med mal. . Applicazione retroattiva a danni non definiti.
  • Insussistenza del concetto di obbligo all'integrale risarcimento del danno: si veda Corte Costituzionale n. 132/1985 a proposito risarcimento dei danni da vettore aereo.
  • Le norme di cui agli artt. 138 e 139 Cod. Ass. non consentivano (ieri) e non consentono (oggi) una lettura diversa da quella che predica la separazione tra i criteri di liquidazione del danno biologico in esse codificati e quelli funzionali al riconoscimento del danno morale (benché sul punto la giurisprudenza non sia univoca).
Così la semplice lettura di un saggio - scritto con equilibrio e linearità - ci pare, in queste ore di attesa dell'ignoto, il più chiaro stimolo all'opportunità di un richiamo al rispetto dei principi di diritto che regolano nel nostro ordinamento sia i canoni della colpa civile, sia il ruolo e la funzione della magistratura, apparsa negli ultimi anni talvolta troppo sbilanciata verso un ruolo normativo e portatrice di un proposito di scollamento dai canoni del sistema.

Filippo Martini, studio legale Mrv

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