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L’incompatibilità tra agenzie e mediatori creditizi

Secondo l'Oam, l'impossibilità per gli agenti finanziari di esercitare anche l'attività di mediazione assicurativa riguarda anche i collaboratori e dipendenti. Allo stesso modo, il divieto per i mediatori creditizi di svolgere la professione di agenti di assicurazione coinvolge anche i dipendenti

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Come noto, il legislatore ha espressamente disciplinato il tema dell’incompatibilità tra l'esercizio delle attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia e quelle di agenzia di assicurazione e di mediazione di assicurazione e riassicurazione.
L’art. 17 del D.lgs. n. 141 del 2010 prevede, infatti, tra l’altro, l’incompatibilità tra l’attività di agenzia in attività finanziaria e quella di mediazione assicurativa e tra l’attività di mediazione creditizia e quella di agenzia di assicurazione, con ciò operando una distinzione chiara e netta tra canali indipendenti e canali legati alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari.
Chiarito brevemente e in maniera sintetica il contesto nel quale si colloca la normativa sopra richiamata, occorre valutare se i principi che l’hanno ispirata trovano piena applicazione nella prassi quotidiana, tenendo a mente la prospettiva che ne costituisce il fondamento, ovvero assicurare al cliente finale la maggiore tutela e trasparenza possibile.
In tale ambito, si colloca una recente comunicazione interpretativa dell’Oam (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), mediante la quale lo stesso ha ritenuto opportuno – citiamo testualmente – fornire agli operatori del settore una serie di indirizzi e chiarimenti, che provvederemo a sintetizzare qui di seguito.
Nell’ambito della Comunicazione n. 7/2015 (da ora anche semplicemente la Comunicazione), infatti, l’Organismo, precisando di agire al fine di prevenire la diffusione di prassi anomale nel mercato del credito o elusive di obblighi di legge, si sofferma sui profili inerenti le forme di collaborazione tra agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, nonché dei loro dipendenti e collaboratori e gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A e B del Rui tenuto dall’Ivass.

Una tabella riepilogativa per evitare sanzioni

In particolare, il concetto sul quale si concentra l’Oam è quello secondo il quale le incompatibilità che abbiamo menzionato in apertura del presente intervento non trovano applicazione solo nei confronti degli agenti e dei mediatori, ma anche dei collaboratori di cui si avvalgono per lo svolgimento della loro attività nei confronti del pubblico.
A tal scopo, la Comunicazione riporta in calce un’utile tabella riepilogativa, dalla quale si desume in maniera chiara quali sono le applicazioni sul piano pratico del principio dalla stessa enunciato.
Secondo la tabella in questione, infatti, gli agenti in attività finanziaria e i loro dipendenti e collaboratori potranno esercitare l’attività di agenti di assicurazione (sez. A del RUI) e quella di addetti all’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali (sez. E del Rui) per conto di questi ultimi. Essi non potranno, invece, esercitare l’attività di mediazione assicurativa (sez. B del Rui), e quella di addetti all’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali (sez. E del Rui) per conto di questi ultimi.
Parimenti, i mediatori creditizi e i dipendenti dei mediatori creditizi potranno esercitare l’attività di mediazione assicurativa (sez. B del Rui) e quella di addetti all’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali (sez. E del Rui) per conto di questi ultimi, mentre non potranno esercitare quella di agenti di assicurazione (sez. A del Rui) e quella di addetti all’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali (sez. E del Rui) per conto di questi ultimi.
La Comunicazione si conclude con l’invito, da parte dell’Organismo agli operatori del settore iscritti negli elenchi dal medesimo tenuti, a verificare tempestivamente la conformità della posizione propria e dei propri collaboratori che entrano in contatto con il pubblico alle indicazioni contenute nella Comunicazione stessa.
Al proposito, appare utile ricordare come l’Oam, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, è dotato di poteri sanzionatori nei confronti degli iscritti, necessari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.




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