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Gli sviluppi della disciplina sull’intermediazione assicurativa

Nei prossimi anni l’evoluzione normativa coinvolgerà l’intero mercato assicurativo, con impatti sull’offerta, i consumatori e gli intermediari. L’obiettivo è una maggiore armonizzazione delle norme, lasciando però ampi spazi discrezionali agli Stati Membri

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La disciplina europea sull’intermediazione assicurativa subirà, nei prossimi anni, importanti modifiche che la porteranno, se non ad una uniformazione, ad un percorso di stretto avvicinamento con la normativa finanziaria.
Tale processo evolutivo si svolgerà in due fasi: in un primo momento, con decorrenza 3 gennaio 2017, interverranno le misure previste dalla Direttiva 2014/65/UE (“Mifid II”) a modifica della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa (“Imd 1”), in un secondo momento entrerà in vigore la tanto attesa Direttiva di revisione della Imd1 (“Imd 2”), il cui testo definitivo non è ancora stato emanato.

Con riferimento alle modifiche che la Mifid II apporterà alla Imd 1, esse incideranno introducendo, ex novo: i) una definizione di “prodotto di investimento assicurativo”; ii) il Capo III-bis concernente i requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi e applicabile anche alle imprese di assicurazione; iii) nuove misure in materia di conflitti di interesse (articoli 13-ter e 13-quater) e (iv) nuove regole di condotta degli intermediari assicurativi nella prestazione della propria attività (articolo 13-quinquies).

Per quanto riguarda invece l’Imd 2, quest’ultima, nelle intenzioni del legislatore europeo, favorirà la mobilità dei consumatori, gli scambi transfrontalieri e cercherà di garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori di mercato, avvicinando (rectius allineando) il settore assicurativo a quello finanziario. Tali intenzioni si scontrano però con il fatto che anche la nuova direttiva in materia di intermediazione assicurativa, come la precedente, è impostata nel rispetto del principio di armonizzazione minima. Ciò significa che, nell’implementazione delle regole poste a tutela degli investitori, verrà lasciato ampio spazio discrezionale agli Stati Membri, i quali potranno quindi imporre maggiori o minori oneri agli intermediari e alle imprese di assicurazione, con tutti i rischi di gold plating e di “arbitraggi” regolamentari verso quegli Stati Membri che presenteranno una disciplina più “leggera” e “market oriented”.

Provvedimenti per il canale diretto

I principali elementi di novità contenuti nella proposta di Imd 2, in continuità con quanto già previsto dalla Mifid II, riguarderanno l’estensione del campo di applicazione della direttiva anche al canale della distribuzione effettuata in via diretta dalle imprese, l’introduzione di nuove regole in tema di gestione di conflitti di interesse, un maggiore livello di armonizzazione delle sanzioni amministrative nonché un nuovo perimetro del servizio di consulenza, declinata anche nella sua versione di consulenza “imparziale” (i.e. che si fonda sull’analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato e che consenta una raccomandazione personale nel migliore interesse del consumatore). E’ inoltre prevista una maggiore armonizzazione delle qualifiche professionali richieste per la vendita dei prodotti assicurativi, in una logica activity based, commisurate anche alla complessità dei prodotti venduti, nonché la semplificazione delle procedure per l’accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi in tutta l’Unione Europea.

Sarà infine prevista una nuova disciplina specifica delle pratiche di vendita dei prodotti assicurativi, con una particolare attenzione alle polizze linked.




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