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Microlesioni: ora si cambia

Il DM del 25 giugno scorso ha aggiornato le tabelle di liquidazione delle micro da sinistro stradale, un tema che avrà spazio anche nel ddl Concorrenza in approvazione

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 162 del 15 luglio scorso) il decreto 25 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo economico intitolato “Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”.

Trattasi dell’annuale aggiornamento degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità (o “micropermanenti”), derivati da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in applicazione di quanto previsto dal V comma dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 2005).
Come noto, il legislatore del Codice del 2005 volle introdurre delle tabelle di compensazione del danno alla persona da sinistro stradale, tanto per le lesioni lievi quanto per le gravi, con l’ottica dichiarata di calmierare i costi dei sinistri e quindi le tariffe dei premi Rc auto.

Dal 2005 ad oggi, si può dire, tanta acqua è passata sotto i ponti.
Di fatto, mentre la tabella delle microlesioni è stata immediatamente predisposta ed emanata, tutti i Governi che si sono succeduti da allora ad oggi non sono riusciti a trovare quella sintesi di interessi contrapposti (tra congruo risarcimento e costo sociale sostenibile) tale da generare la tanto attesa tabella per le lesioni di non lieve entità (Art. 138 Cod.Ass.).

I “due pesi, due misure” sono legittimi
Il forte dibattito che ha accompagnato in questi anni la proposizione di progetti di tabelle nazionali di liquidazione delle macrolesioni (apparse e poi velocemente rimesse in qualche cassetto ministeriale) non si è sopito nemmeno dopo l’importante sentenza resa dalla nostra Corte Costituzionale lo scorso 16 ottobre 2014 (la numero 235). Essa ha risposto positivamente al quesito se nel nostro ordinamento fosse legittima la previsione di una tabella per la liquidazione del danno alla persona (articolo 139 del Codice delle Assicurazioni) che, per la sua applicazione parziale (solo ai sinistri stradali) e per il valore monetario del compenso (ben inferiore a quello adottato dalla magistratura ordinaria), era ritenuto violare i principi della Costituzione che disciplinano la tutela dei diritti primari (la salute) e l’uguaglianza tra le persone.

La sentenza 235 ha confermato, dunque, la validità di un impianto normativo che ammetta nel nostro ordinamento una tabella che, pur comprimendo parzialmente il diritto risarcitorio di una parte, consenta di mantenere in equilibrio il sistema assicurativo e quindi di avere un “livello accettabile e sostenibile di premi assicurativi”.
Ma ancora oggi – a distanza di un anno da tale decisione – si attende la soluzione del problema.
Tuttavia qualcosa si muove e si potrebbero registrare importanti novità nel breve periodo.

I cambiamenti che verranno
È noto oramai (se ne è parlato lungamente anche in questo giornale), che l’iter parlamentare di approvazione del ddl Concorrenza licenziato dal Governo proceda a tappe forzate, tra forti contrasti e pressioni antagoniste che sempre hanno caratterizzato il tema in argomento.

Le ultime notizie riferiscono infatti di una previsione di elaborazione della tabella unica nazionale che tenga conto “dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità” (emendamento 7.97 alla legge annuale per il mercato e la concorrenza, C 3012 Governo, approvato nella seduta del 31 luglio scorso), che lascia intendere un maggiore avvicinamento dei valori monetari da lesione di non lieve entità (art. 138 Cod.Ass.) alla tabella di liquidazione del danno alla salute elaborata dal Tribunale di Milano.

Numerose si annunciano le modifiche che la legge emananda imporrà anche alla disciplina delle lesioni di lieve entità.
Allo stato, e per rimanere al DM del 25 giugno scorso, la tabella per le microlesioni è stata aggiornata ai valori Istat per l’anno in corso e, per la prima volta, l’indice economico è stato ridotto rispetto a quello previsto dal precedente decreto 2014, in ragione della riduzione del -0,3% dell’ultimo dato economico statistico.

Così, a decorrere dal mese di aprile 2015, il punto base per l’1% di menomazione viene appunto ridotto dalla precedente indicazione di 795,91 euro,   793,52 eurp ed il valore giornaliero della inabilità temporanea (art. 139 comma 1 lett. b) è stato ridotto da  46,43 euro a  46,29 euro (l’importo da riconoscere per ogni giorno di inabilità momentanea ed assoluta, pari quindi al 100%).

Si annuncia un autunno di importanti novità nel mondo della liquidazione del danno alla persona e l’impressione è che il saldo economico del ramo RC Auto ne sarà corposamente condizionato.



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