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Le Cpi e il contenzioso

L’elevata diffusione di polizze abbinate ai mutui e ai finanziamenti, crocevia tra esigenze dei consumatori e interessi di chi eroga il credito, moltiplica i rischi per le compagnie. L’analisi delle richieste possibili da parte degli assicurati, degli elementi da valutare e delle cautele da adottare

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Le polizze Cpi (Credit protectioni insurance), come noto, sono contratti di assicurazione abbinati a mutui, finanziamenti, prestiti e crediti al consumo. L’abbinamento può derivare da obblighi di legge, da liberi accordi inter partes o da altri elementi sostanziali che rendano, nei fatti, la polizza necessaria per ottenere l’erogazione del credito a determinate condizioni.

Ad oggi i volumi di vendita di questo tipo di prodotto sono molto elevati; in particolare, le polizze abbinate ai contratti di mutuo continuano a essere le più vendute dagli sportelli bancari nell’ambito della c.d. protection; esse rappresentano infatti il 72% dei premi raccolti nei primi sei mesi dell’anno.
In un momento in cui l’incremento dell’erogazione del credito viene considerato tra i maggiori fattori di ripresa economica del Paese e, pertanto, tra le maggiori priorità dell’azione di governo, è evidente come le polizze Cpi rappresentino un elemento di estrema rilevanza.
Non va inoltre trascurato che esse si collocano in un delicato crocevia tra esigenze di protezione (di chi riceve il credito), esigenze di affidamento (di chi lo eroga), interessi dei consumatori ed interessi di banche e finanziarie.

In considerazione della loro ampia diffusione sul mercato e della delicata funzione economico-sociale svolta, le polizze Cpi si trovano pertanto ad assumere un rilievo crescente nell’ambito del contenzioso assicurativo.

Principi e tecniche difensive delle compagnie

Il contenzioso può originare da una molteplicità di situazioni: non solo la (classica) negata liquidazione della prestazione assicurativa richiesta dall’assicurato (o dai suoi eredi), ma anche la prescrizione dei diritti degli eredi dell’assicurato (in un quadro normativo mutato a più riprese nel giro di pochi anni), il problema delle restituzioni delle frazioni di premio non godute (anch’essa contraddistinta da incisive modifiche della disciplina applicabile) ovvero ancora il filone delle vertenze originate dalle azioni recuperatorie degli enti erogatori del credito e dalle relative opposizioni con chiamata in causa dell’assicuratore.
Sovente il contenzioso giudiziale è preceduto da reclami svolti direttamente dall’assicurato (o suoi eredi) ovvero svolti tramite l’apposito ufficio dell’autorità di vigilanza, Ivass, nonché da fasi di tentativo di mediazione o di negoziazione assistita. Talvolta attraverso questi passaggi si perviene alla definizione della vertenza, talaltra le posizioni rimangono distanti ed il contenzioso giudiziale diviene inevitabile.

In quest’ultimo caso, viene non di rado coinvolta una pluralità di soggetti: tra questi, infatti, non vi è soltanto la compagnia che offre la copertura assicurativa oggetto della controversia, ma spesso, oltre ad essa, vengono coinvolte (più o meno erroneamente) anche compagnie che offrono altre coperture (talvolta viene convenuto in giudizio il gestore dei sinistri anziché l’assicuratore), il distributore e financo la cessionaria del credito.
La controversia giudiziale si apre attraverso la rappresentazione al giudicante di due (o più) verità opposte, normalmente quella della compagnia assicuratrice e quella del suo avversario (l’assicurato o, non di rado, il non assicurato che ha comunque interesse). In questa contrapposizione tra le diverse posizioni processuali non è raro, quanto più la posta in gioco è alta, assistere a posizioni oltranziste attraverso cui le parti, pur di ottenere ragione, non si fanno scrupolo di travalicare i limiti del normale sillogismo logico-giuridico per utilizzare quello dialettico ed, in certi casi estremi, anche quello così detto eristico. Nella loro brama di vittoria, in altre parole, le parti utilizzano ogni tipo di stratagemma difensivo, ottenendo non di rado soddisfazione da tale utilizzo: come in un duello di scherma, vince infatti chi è più abile nella tecnica, indipendentemente dal fatto che questa abilità coincida o meno con la ragione sostanziale.

Strategie per confutare le tesi avversarie

Le compagnie assicuratrici si trovano così a doversi difendere in contenziosi contraddistinti da toni anche molto aspri e da pretese sostenute mediante argomentazioni di ogni tipo. Esse devono quindi individuare subito la strategia migliore per tutelarsi, potendo invece servirsi di tecniche difensive diversificate e diversificabili anche in corso di causa a seconda delle esigenze.

Sotto il profilo strategico, la difesa può essere articolata attraverso una confutazione ad rem ovvero attraverso una confutazione ad hominem o ex concessis. Nel primo caso si interviene sulla verità oggettiva, nel secondo invece su quella che può essere definita come verità relativa. Una volta scelta la strategia per confutare la tesi avversaria, la si può attaccare direttamene al fondamento (nego majorem), oppure si possono attaccare le conseguenze (nego consequentiam); in taluni casi, è anche possibile attaccare cumulativamente sia che conseguenze che il fondamento oppure si può arrivare a strumentalizzare la tesi avversaria, raggirandola o assolutizzandola fino ad estenderla ad absurdum oppure ampliandola fino a farvi rientrare casi per i quali tale tesi non vale.

In questo quadro d’insieme è evidente come la semplice conoscenza della materia CPI e del suo (ormai molto) articolato assetto normativo e regolamentare rappresenti una condizione necessaria ma non sufficiente ad una efficace difesa delle imprese di assicurazioni dalle crescenti iniziative giudiziarie che vengono loro indirizzate. Occorre anche un’adeguata conoscenza degli strumenti di neutralizzazione delle tecniche dialettiche e financo eristiche che vengono utilizzate contro di esse ed una esperienza nell’utilizzo delle necessarie contromisure: di fronte ad avversari determinati alla vittoria per fas et nefas sono necessarie elasticità e flessibilità difensive, in (paradossale) contrasto con un quadro disciplinare sempre più rigido e articolato.




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