L’Rc Professionale secondo il Ddl Concorrenza
Contenute nel Disegno di legge importanti novità, con un riconoscimento normativo delle clausole claims made, modifiche in termini di maggiore trasparenza per i prodotti Cpi e nuovi obblighi per gli avvocati
08/04/2015
Lo scorso 20 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, ha approvato il disegno di legge denominato “Disegno di Legge Concorrenza” che, attraverso nuove liberalizzazioni, intende stimolare la crescita economica nel settore dei servizi.
Il provvedimento – che per poter diventare esecutivo dovrà prima intraprendere l’iter parlamentare – prevede diverse liberalizzazioni anche nel campo assicurativo. Le principali novità sul tema riguardano le coperture r.c. auto, ma ci sono anche previsioni interessanti che riguardano altre tipologie di assicurazioni.
Ultrattività della copertura
La prima previsione da segnalare è quella che riguarda le coperture r.c. professionali. Il Ddl, infatti, prevede che, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, si potrà inserire nelle condizioni contrattuali di queste coperture anche l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi alla cessazione della copertura e riferite a fatti verificatisi nel periodo di operatività della stessa. Si tratterebbe, quindi, di un importante riconoscimento normativo delle cd. clausole claims made che già da tempo sono diffuse nella prassi e che sono state più volte oggetto di pronunce.
Cpi, obblighi nella vendita e sanzioni
Una seconda interessante novità riguarda i prodotti pi (creditor protection insurance), cioè le polizze accessorie a mutui e finanziamenti. Il Ddl prevede infatti diverse modifiche all’art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1. E’ prevista prima di tutto l’estensione dell’attuale obbligo a carico delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari di presentare almeno due preventivi se l'erogazione del mutuo o del credito al consumo è condizionato alla stipula di un contratto di assicurazione. Se il testo del Ddl rimarrà invariato, tale obbligo non riguarderà più solo i contratti di assicurazione sulla vita, ma si estenderà a qualsiasi contratto di assicurazione la cui stipula condizioni la concessione del finanziamento.
Inoltre, secondo il Ddl, Ivass avrà il potere di irrogare sanzioni nei confronti delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari che non adempiano a questo obbligo.
Infine, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari dovranno informare i clienti della provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull’ammontare complessivo.
Nuovi obblighi, nuove coperture
Il Ddl, infine, introduce diverse novità per avvocati e notai mescolandone leggermente responsabilità e compiti nell’intento di ridurre le tipologie di atti per i quali è necessaria l’autentica notarile. E’ previsto infatti che altre figure professionali, come avvocati e commercialisti, potranno redigere atti e dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di immobili adibiti ad uso non abitativo ed aventi un valore catastale non superiore a 100mila euro. Secondo il Ddl, l’avvocato, per poter svolgere questo nuovo compito, dovrà dotarsi preventivamente di una polizza assicurativa il cui massimale sia pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto. In questo senso, quindi, potrebbe emergere l’esigenza di pensare a coperture ad hoc per i professionisti che compiranno questi atti.
Sicuramente queste nuove previsioni, specialmente quelle relative ai poteri sanzionatori di Ivass nei confronti degli intermediari bancari e finanziari, faranno molto discutere e non è escluso che, durante l’iter di approvazione del Disegno di Legge, possano subire modifiche importanti sulle quali vi terremo aggiornati.
Il provvedimento – che per poter diventare esecutivo dovrà prima intraprendere l’iter parlamentare – prevede diverse liberalizzazioni anche nel campo assicurativo. Le principali novità sul tema riguardano le coperture r.c. auto, ma ci sono anche previsioni interessanti che riguardano altre tipologie di assicurazioni.
Ultrattività della copertura
La prima previsione da segnalare è quella che riguarda le coperture r.c. professionali. Il Ddl, infatti, prevede che, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, si potrà inserire nelle condizioni contrattuali di queste coperture anche l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi alla cessazione della copertura e riferite a fatti verificatisi nel periodo di operatività della stessa. Si tratterebbe, quindi, di un importante riconoscimento normativo delle cd. clausole claims made che già da tempo sono diffuse nella prassi e che sono state più volte oggetto di pronunce.
Cpi, obblighi nella vendita e sanzioni
Una seconda interessante novità riguarda i prodotti pi (creditor protection insurance), cioè le polizze accessorie a mutui e finanziamenti. Il Ddl prevede infatti diverse modifiche all’art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1. E’ prevista prima di tutto l’estensione dell’attuale obbligo a carico delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari di presentare almeno due preventivi se l'erogazione del mutuo o del credito al consumo è condizionato alla stipula di un contratto di assicurazione. Se il testo del Ddl rimarrà invariato, tale obbligo non riguarderà più solo i contratti di assicurazione sulla vita, ma si estenderà a qualsiasi contratto di assicurazione la cui stipula condizioni la concessione del finanziamento.
Inoltre, secondo il Ddl, Ivass avrà il potere di irrogare sanzioni nei confronti delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari che non adempiano a questo obbligo.
Infine, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari dovranno informare i clienti della provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull’ammontare complessivo.
Nuovi obblighi, nuove coperture
Il Ddl, infine, introduce diverse novità per avvocati e notai mescolandone leggermente responsabilità e compiti nell’intento di ridurre le tipologie di atti per i quali è necessaria l’autentica notarile. E’ previsto infatti che altre figure professionali, come avvocati e commercialisti, potranno redigere atti e dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di immobili adibiti ad uso non abitativo ed aventi un valore catastale non superiore a 100mila euro. Secondo il Ddl, l’avvocato, per poter svolgere questo nuovo compito, dovrà dotarsi preventivamente di una polizza assicurativa il cui massimale sia pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto. In questo senso, quindi, potrebbe emergere l’esigenza di pensare a coperture ad hoc per i professionisti che compiranno questi atti.
Sicuramente queste nuove previsioni, specialmente quelle relative ai poteri sanzionatori di Ivass nei confronti degli intermediari bancari e finanziari, faranno molto discutere e non è escluso che, durante l’iter di approvazione del Disegno di Legge, possano subire modifiche importanti sulle quali vi terremo aggiornati.
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