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La responsabilità professionale dell'ingegnere nell'ambito dell'edilizia

Prima parte

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Nell'ambito dell'edilizia, gli ingegneri, così come peraltro gli architetti, i geometri o i periti edili, svolgono attività e mansioni che consistono principalmente nella progettazione e nella direzione dei lavori.
Tali attività (prestazioni di carattere intellettuale caratterizzate dai relativi requisiti peculiari della professionalità, personalità e discrezionalità) possono ovviamente dar origine ad una responsabilità civilistica di natura contrattuale, qualora nello svolgimento dell'incarico ricevuto il professionista non tenga una condotta conforme alla diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, comma 2, cod. civ., nonché di natura extracontrattuale, ai sensi dell'art. 1669 c.c. o comunque dell'art. 2043 c.c.
Nell'ipotesi in cui l'attività svolta comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista potrà avvalersi della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 cod. civ..
E' stata invece oggetto di discussione l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2226 (Difformità e vizi dell'opera) alla prestazione intellettuale del progettista.
Il contrasto giurisprudenziale registrato in materia (favorevole all'applicabilità dell'art. 2226 c.c. all'attività di progettazione della costruzione di un edificio, ravvisandosi in tale attività un'obbligazione di risultato, si era dichiarata Cass. 29.01.2003 n. 1294; contra Cass. 16.01.1997 n. 404) è stato risolto dall'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno stabilito che: Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, dovendosi escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata" (Cass. civ., Sez. Unite, 28/07/2005, n. 15781).

OBBLIGAZIONE DELL'INGEGNERE PROGETTISTA
Passando al contenuto dell'obbligazione assunta dall'ingegnere in qualità di progettista, secondo la giurisprudenza di legittimità: "Il professionista tecnico (ingegnere nel caso di specie), che redige un progetto inadeguato, perché diverso da quello pattuito, viola l'obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia e quindi risponde (anche a titolo di colpa lieve) per inadempimento contrattuale nei confronti del committente, il quale può, avvalendosi dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum, di cui all'art. 1460, c.c., rifiutarsi di corrispondergli il compenso professionale" (Cass. civ., Sez. II, 05/08/2002, n. 11728).
Danneggiati dall'attività del professionista tecnico, tra l'altro, possono essere non solo le parti del contratto d'opera intellettuale (il committente dei lavori), ma anche soggetti terzi pregiudicati dall'esecuzione negligente, imprudente o imperita della prestazione professionale, con conseguente eventuale diritto di rivalsa del committente nei suoi confronti.
Ad esempio: "Se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di esecuzione dei lavori, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori" (Cass. civ., Sez. II, 30/01/2003, n. 1513).

RESPONSABILITÀ PER VIZI DA ERRATA INDAGINE SUL SUOLO EDIFICATORIO
Ed ancora: "sebbene l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientri nei compiti dell'appaltatore e non del progettista, quest'ultimo è responsabile dei gravi vizi di costruzione dipendenti dalla mancanza di fondazioni idonee alla particolare situazione geologica del terreno su cui insiste l'edificio, qualora prima di redigere il progetto non abbia richiesto a colui che gli ha conferito l'incarico (committente o appaltatore) una adeguata indagine sulla natura e consistenza del terreno; in tal caso egli, infatti, contravviene all'obbligo di osservare la diligenza prevista dall'art. 1176 c.c., non potendo in mancanza di precisi dati geofisici scegliere un determinato tipo di fondazione e procedere alla formazione del progetto" (Cass. civ., Sez. II, 16/11/1993, n. 11290; sulla responsabilità solidale con l'appaltatore nei confronti del committente del progettista che abbia omesso di compiere le necessarie indagini geologiche, in caso di rovina dell'edificio vedi anche Cass. 5 gennaio 1976, n. 1).
Il progettista, inoltre, a causa dell'inadeguatezza delle fondazioni del fabbricato lesionato in relazione alla consistenza del suolo, può essere considerato comunque responsabile, anche al fine dell'azione di rivalsa promossa dal costruttore nei suoi confronti, per tali carenze: "tenuto conto che la redazione del progetto di un fabbricato, in base agli ordinari principi di diligenza fissati dall'art. 1176 cod. civ. (e quindi indipendentemente da uno specifico patto), richiede l'acquisizione di tutti i dati geofisici necessari alla soluzione dei problemi tecnici attinenti le fondazioni" (Cass. 12 luglio 1986, n. 4531).
Sulla sussistenza di una responsabilità solidale tra appaltatore e progettista, si rammenta altresì che: "L'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, in quanto l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende dall'adeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni; con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui detta indagine non presenti difficoltà particolari, superiori alle conoscenze che devono essere assicurate dall'organizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività edilizia, l'appaltatore deve rispondere, in solido con il progettista (a sua volta, responsabile per inadempimento del contratto d'opera professionale, essendosi rivelata inadeguata la progettazione) dei vizi dell'opera dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, non tenute presenti dal progetto" (Cass. civ., Sez. II, 23/09/1996, n. 8395).


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