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Massimale e somma assicurata nelle polizze infortuni

La sentenza su un ricorso in merito a un risarcimento per infortunio è l’occasione per la corte di cassazione per chiarire i concetti che distinguono “massimale” e “somma assicurata”, specificando per la seconda la caratteristica di valore di riferimento

Massimale e somma assicurata nelle polizze infortuni hp_vert_img
Con l’ordinanza 788 del 14 gennaio 2026 la Suprema Corte di Cassazione coglie l’occasione per chiarire, in tema di polizze infortuni, i concetti di somma assicurata e massimale assicurativo.
La vicenda trae origine dall’infortunio riportato da uno sportivo equestre dilettante tesserato della Fise e beneficiario di una assicurazione contro gli infortuni. Nello specifico, la copertura prevedeva una somma assicurata di 80mila euro, con possibilità di moltiplicare per 20 l’indennizzo (così recita la clausola 39 delle Cga) nel caso in cui l’infortunio avesse provocato, come nel caso di specie, entro 60 giorni tetraplegia o paraplegia.
Nel corso del primo grado di giudizio, l’assicuratore offriva a “titolo di massimale” la somma di 80mila euro, mentre il tribunale, con sentenza, riconosceva all’infortunato, applicata la clausola 39, la somma di 1.098.489 euro. La Corte d’appello di Brescia, cui ricorreva l’assicuratore, accoglieva l’appello sostenendo che, pur applicando il moltiplicatore all’accertato grado di invalidità, non fosse consentito comunque di superare il massimale di polizza (80mila euro) da considerarsi “tetto massimo dell’obbligo dell’assicuratore”.

Il valore della possibilità di variare dell’indennizzo
Ricorre dunque l’infortunato in Cassazione e il ricorso viene accolto sulla scorta di tre principali ragionamenti. In primo luogo, nel caso di specie, per le lesioni al sistema nervoso, il contratto prevedeva percentuali di invalidità ricomprese in un range tra il 15% e il 40%, comportando di conseguenza un indennizzo minimo di 240mila euro (80.000x15%x20) e uno massimo di 640mila euro (80.000x40%x20) e pertanto, a detta della corte territoriale, detta clausola non avrebbe allora mai potuto trovare applicazione.
Inoltre, la corte territoriale confonde il concetto di somma assicurata nell’assicurazione contro gli infortuni, con quello di massimale e conclude che la somma assicurata costituisca il limite insuperabile dell’obbligazione dell’assicuratore. Ma al contrario, afferma la suprema corte, il massimale è nozione che viene in rilievo nell’assicurazione di patrimoni e rappresenta in quel tipo di assicurazione l’esposizione massima cui si obbliga l’assicuratore, mentre l’assicurazione contro gli infortuni non mortali è un’assicurazione rientrante nel genus dell’assicurazione contro i danni, in cui elemento essenziale del contratto è il “valore” della cosa assicurata, dalla cui fissazione dipende non il limite, ma la misura dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore (articolo 1908 del Codice civile).
Infine, se dunque, in linea generale, nell’assicurazione contro gli infortuni la somma assicurata finisce di fatto per diventare l’esposizione massima dell’assicuratore ove pattiziamente ed espressamente prevista, nulla vieta alle parti, come nel caso di specie, di prevedere meccanismi di variazione in aumento o in diminuzione dell’indennizzo dovuto applicando i criteri standard di polizza.
In conclusione, la suprema corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio in applicazione del seguente principio di diritto: “nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali la somma assicurata esprime non il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell’indennizzo”.


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