Oblio oncologico, come cambiano i regolamenti Ivass
Dando seguito a quanto previsto dalla legge n. 193/2023, l’istituto di vigilanza ha modificato i regolamenti n. 40 e 41 introducendo ulteriori, ma necessari, obblighi sulla gestione delle informazioni personali e sull’operatività. I cambiamenti incidono sui nuovi contratti: in assenza di specifici riferimenti nella norma, rimane invece l’incertezza su come gestire i contratti in essere
12/02/2026
Con il provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026, l’Ivass ha dato attuazione alla legge n. 193 del 7 dicembre 2023 (Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche).
Come noto, la legge, in attuazione, tra gli altri, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, introduce il cosiddetto diritto all’oblio oncologico, ossia il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi riguardanti, in particolare, i servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.
In attuazione del predetto principio, l’Ivass è stata la prima, tra le autorità di vigilanza dei settori impattati dalla legge, a emanare disposizioni di dettaglio, per il tramite del provvedimento.
Informare sui diritti e non indagare
Quest’ultimo introduce modifiche ai regolamenti Ivass n. 40 e 41, in materia, rispettivamente, di distribuzione e informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi, replicando, in particolare, quanto previsto dalla legge che, sul punto, stabilisce che: (i) non è ammessa la richiesta di informazioni sullo stato pregresso di salute del contraente ai fini della stipula o del rinnovo di un contratto (anche) assicurativo, qualora siano decorsi più di dieci anni dall’ultimo trattamento attivo della patologia senza episodi di recidiva1; (ii) in tutte le fasi di accesso ai servizi (anche assicurativi), i distributori devono fornire adeguate informazioni circa il diritto a quanto sopra; (iii) non possono essere applicati costi, limiti e oneri aggiuntivi alle persone che si siano trovate nelle condizioni sopra descritte rispetto alla generalità dei contraenti; (iv) è vietato alle imprese richiedere l’effettuazione di visite mediche ai fini della stipula di nuovi contratti; (v) eventuali informazioni acquisite precedentemente sullo stato di salute del contraente non possono essere utilizzate per la valutazione, tra l’altro, della solvibilità del contraente, il quale può attivarsi per richiedere la certificazione attestante l’attuale stato di salute con la quale richiedere la cancellazione del dato sanitario pregresso in possesso del distributore/operatore assicurativo.
Ridurre gli elementi discriminanti per chi è guarito
Rispetto a quanto sopra e con riferimento al regolamento n. 40, il provvedimento introduce per i distributori una serie di obblighi informativi/operativi ulteriori rispetto a quelli già presenti nel regolamento, che si articolano in:
(i) obbligo di informativa pre-contrattuale in fase di stipula o rinnovo di un contratto assicurativo sull’esistenza del diritto all’oblio oncologico (tale articolo si è tradotto nella previsione di un’integrazione al modulo unico precontrattuale (Mup), consegnato dai distributori ai potenziali contraenti, con l’inserimento di un wording indicato dall’autorità di vigilanza);
(ii) divieto di acquisizione, per il tramite di accertamenti sanitari/utilizzo di informazioni (anche in precedenza acquisite) sullo stato di salute del contraente/assicurato, nel caso in cui siano decorsi più di dieci anni dall’ultimo trattamento attivo della patologia;
(iii) divieto di applicazione di limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto alla generalità dei contraenti;
(iv) divieto di utilizzo delle informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, qualora già acquisite, per la valutazione del rischio.
Con riferimento al regolamento n. 41, l’Ivass chiarisce nel provvedimento che l’introduzione degli ulteriori obblighi informativi derivanti dalla legge (e che, come l’istituto chiarisce negli esiti alla consultazione del provvedimento, impattano tutti i prodotti assicurativi, fatta eccezione per quelli relativi alla copertura Rc auto) determina la naturale deroga al principio posto dal precedente provvedimento Ivass n.147/2024, in base al quale la lunghezza massima dei Dip aggiuntivi non potesse superare le tre pagine. Anche rispetto ai Dip aggiuntivi, infatti, l’istituto ha indicato apposito wording da inserire in nuove sezioni del documento.
Disparità da evitare tra nuovi e vecchi contratti
Né la legge, né il provvedimento chiariscono l’impatto delle nuove disposizioni normative e regolamentari rispetto ai contratti in essere. Infatti, la legge si limita a prevedere l’obbligo per l’operatore (assicurativo) di, tra l’altro, cancellare il dato relativo allo stato pregresso di salute su richiesta del cliente e di non considerare tale dato ai fini della valutazione della solvibilità di quest’ultimo, senza dare indicazioni ulteriori, che, forse, si attendono dai provvedimenti di attuazione. Il provvedimento non chiarisce tuttavia questi aspetti.
Pertanto, sebbene sia chiaro che, con la sua entrata in vigore il 10 febbraio, si applicherà chiaramente ai casi di stipula o di rinnovo di contratti assicurativi che dovessero verificarsi successivamente a tale data, non chiarisce come dovranno comportarsi gli operatori che, al di fuori di caso di stipula o rinnovo e a contratto in corso, ricevano la certificazione di superamento della patologia. A rigore, infatti, tra le finalità della legge vi è anche quella di evitare situazioni di disparità di trattamento dei soggetti che hanno superato una patologia rispetto alla generalità dei contraenti, ma sul punto il provvedimento non offre indicazioni operative (ad esempio, è dovuta la restituzione di una parte di premio, in caso di pagamento anticipato in un’unica soluzione, una volta ricevuta la certificazione di avvenuta guarigione?).
È auspicabile che, anche di concerto con il garante della privacy, vengano date indicazioni univoche dalle autorità i cui ambiti sono impattati dalla legge, al fine di evitare che eventuali disparità di trattamento, questa volta sì, si vengano a creare tra gli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, presi in considerazione dalla legge.
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