Caso Miteni, cosa imparare da questa sentenza storica
È una delle cause più complesse tra quelle che hanno interessato l’anno da poco concluso: un disastro ambientale inedito nel nostro paese, tra responsabilità penali, civili e azioni collettive di risarcimento - SECONDA PARTE
10/02/2026
Nella prima parte dell’articolo, pubblicata ieri su questo giornale, abbiamo ripercorso la vicenda che ha coinvolto la Miteni, un’azienda multinazionale con sede a Trissino (Vi), specializzata nella produzione di intermedi per l’industria chimica e farmaceutica e di derivati perfluorurati della famiglia dei Pfas: i Pfoa. L’inquinamento causato dallo stabilimento di Trissino ha colpito un territorio abitato da oltre 300mila persone, estendendosi su oltre 100 chilometri quadrati e contaminando la seconda falda acquifera più grande d’Europa, con profonde implicazioni sanitarie e sociali.
Il 26 giugno 2025, dopo sei ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise di Vicenza ha emesso una sentenza storica. Undici dei quindici imputati (tutti ex manager dell’azienda), sono stati condannati a pene comprese tra due anni e otto mesi, e diciassette anni e sei mesi, per un totale complessivo di 141 anni di reclusione. I quattro restanti sono stati assolti. È emerso come la dirigenza della Miteni fosse a conoscenza della contaminazione da Pfas causata, ma non lo avesse mai comunicato alle istituzioni.
Ricorderemo che la Environmental Liability Directive (Eld) ha lo scopo di rendere economicamente responsabili gli operatori le cui attività dovessero causare danni all’ambiente e alle risorse idriche: tali operatori sono tenuti a intraprendere azioni preventive e a denunciarsi, appena possibile, alle autorità.
La Corte ha quindi disposto un risarcimento di 58 milioni di euro a favore del ministero dell’Ambiente e 6,5 milioni alla Regione, per le operazioni di bonifica, oltre a una serie di risarcimenti alle altre entità costituitesi parte civile. La multinazionale giapponese ha opposto ricorso in appello, ma sono nel frattempo iniziati i procedimenti civili per il risarcimento dei danni alle persone, sia sul piano individuale sia collettivo. Come sappiamo, in caso di lesioni gravi o morte, la magistratura è sempre tenuta a intervenire, in virtù degli articoli 589 e 590 del Codice penale. Il procedimento penale ha precedenza temporale su quello civile, perché ha lo scopo di proteggere la società, punendo l’eventuale colpevole. Il processo civile interviene al termine del primo, per risarcire le persone malate o decedute.
Quando affrontiamo un grave danno all’ambiente, intervengono quindi sia il Codice penale sia quello civile. In pratica, l’impresa colpevole di inquinamento e i suoi dirigenti sono tenuti a rispondere sia penalmente (per il disastro ambientale causato) sia civilmente: a nessuno è consentito di contaminare l’ambiente, mettendo in pericolo la salute dei cittadini, senza pagarne le conseguenze legali.
L’ILLECITO PENALE
Miteni oggi non è più attiva, perché la società è fallita e lo stabilimento è stato dismesso. Tutto questo, però, non estingue le obbligazioni risarcitorie. A parte la presenza e la solvibilità della casa madre, il patrimonio residuo della società fallita potrà essere aggredito dagli eventuali creditori e, soprattutto, restano personalmente responsabili gli ex amministratori e dirigenti che hanno causato l’illecito con le loro condotte dolose o colpose.
Gli esperti di polizze D&O avranno certamente qui riconosciuto i termini per l’operatività della responsabilità penale delle società, ai sensi del dlgs 231/2001.
Il dlgs 121/2011, che ha introdotto l’articolo 25-undecies nel decreto 231/2001, ha poi esteso al settore ambientale la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Ma c’è anche da tener conto della Direttiva 1203 del 30/4/2024, che stabilisce norme minime sui reati ambientali, il cui recepimento è fissato al 21 maggio 2026 e che sarà attuata col dlgs 91/2025.
Tutte queste fattispecie sono coperte, oltre che dalle D&O, dalle polizze che coprono la responsabilità ambientale, per lo più a cura del Pool Ambiente.
In più, la riforma dell’8 febbraio 2022 ha modificato la nostra Costituzione per tutelare l’ambiente: la nuova formulazione dell’articolo 41 della stessa stabilisce che l’iniziativa privata non possa più svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente stesso. Le imprese, cioè, dovranno realizzare i profitti necessari alla loro crescita, facendo attenzione a non danneggiare il pianeta e la popolazione. Anche questo è uno dei principi fondanti che giustificano le posizioni dei giudici di Vicenza e inchiodano la Miteni alle sue responsabilità. Ricordiamo che questa prima istanza del processo penale ha anche riconosciuto, agli oltre 300 cittadini ed enti locali che si sono costituiti parte civile nel dibattimento, un primo indennizzo variabile tra i 15 e i 20 mila euro a persona, a titolo di risarcimento provvisionale immediatamente esecutivo. Tale somma potrà essere integrata con ulteriori importi in sede civile e chi non avesse partecipato al processo penale potrà ancora agire civilmente, individualmente o aderendo alle azioni collettive di risarcimento in via di istruzione.
IL LATO CIVILISTICO
Passando all’ambito civile, la questione è ancora più complicata, perché parliamo di una varietà di illeciti e di un gran numero di potenziali vittime.
Innanzi tutto, si configura la responsabilità per lesione dei diritti fondamentali dei cittadini, per danni cioè, alla salute pubblica, tutelata dall’articolo 32 della Costituzione. A ciò la riforma del 2022 cui abbiamo fatto cenno ha pure aggiunto i danni all’ambiente.
Ma vi sono poi le norme specifiche in materia di inquinamento, derivanti dalla Eld, che prevedono la responsabilità oggettiva degli operatori che svolgessero attività pericolose, ai sensi del disposto dell’articolo 2050 CC. Tra queste è previsto l’utilizzo e lo smaltimento di composti chimici altamente nocivi come i Pfas.
L’aspetto peculiare del danno ambientale è che lo stesso colpisce la collettività: la normativa italiana (dlgs 152/2006, o Testo Unico Ambientale) impone allo Stato e agli enti pubblici di agire per il ristoro del danno e per la bonifica dei siti inquinati.
Questo è il motivo per cui, in questo caso, il ministero dell’Ambiente e la Regione Veneto si sono costituiti parte civile, ottenendo il riconoscimento di ingenti somme per i costi di ripristino ambientale.
E poi ci sono danni subiti dalle singole persone: i cittadini, le famiglie e le imprese locali colpiti dall’inquinamento. Questi soggetti hanno subito perdite alla salute, alla qualità della vita e ai loro beni. Pensiamo, ad esempio, al danno patrimoniale sofferto dai proprietari di immobili nell’area colpita o da chi avesse acquistato immobili o terreni, prima che la contaminazione fosse nota. Tali danni possono essere risarciti attraverso azioni individuali, ma anche collettive: una di queste ultime è già stata istruita, con l’adesione di più di 7.000 persone, tra residenti ed ex lavoratori dell’area contaminata. L’iniziativa è sostenuta da una società specializzata nel finanziamento del contenzioso, che coprirà le spese legali in caso di esito sfavorevole. A quanto si sa, per ciascun aderente, si parla di richieste comprese tra i 30mila e 500mila euro.
LA LEZIONE DA TRARRE
Quale lezione traiamo da una prima analisi di questo terribile disastro ambientale?
In primis, che i regolamenti che hanno lo scopo di rendere economicamente responsabili gli operatori, le cui attività dovessero causare danni all’ambiente, esistono e sono applicati: non parliamo solo di casi remoti che potrebbero presentarsi assai raramente.
In secondo luogo, che la dimostrazione del nesso causale che pone le vittime nelle condizioni di pretendere il risarcimento, anche in un caso spinoso e complesso come quello della contaminazione da Pfas, è tutt’altro che remota, perché sussiste ed è normata la responsabilità oggettiva dei relativi operatori.
Infine, abbiamo capito che un danno all’ambiente di questa portata prevede il coinvolgimento del diritto penale e civile e i danni milionari che ne possono derivare sono coperti dalle assicurazioni, in entrambe le circostanze, perché ve ne sono di dedicate.
Che varrebbe veramente la pena, per chiunque svolgesse attività industriali, acquistare queste coperture, perché la possibilità di trovarsi invischiati in un caso eclatante come quello che ha colpito la Miteni potrebbe sempre annidarsi dietro il prossimo angolo.
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