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Sinistri stradali, la Cassazione respinge le richieste delle società di pulizia

Con l’ordinanza n. 30524, la Suprema Corte si è espressa per la prima volta sul tema rigettando le domande risarcitorie. La concessione di servizi non è uno strumento idoneo per intraprendere azioni di questo tipo in sostituzione dell’ente danneggiato. Siamo su un terreno dove le speculazioni sono troppo facili e possono danneggiare la sostenibilità dell’Rc auto

Sinistri stradali, la Cassazione respinge le richieste delle società di pulizia hp_vert_img
Il tema delle società di pulizia che intervengono sul luogo del sinistro per ripristinare la sede stradale è argomento giuridicamente non semplice e, per le compagnie, strategicamente centrale perché, seppur attinente a richieste (se singolarmente considerate) di valore bagattellare, nel complesso pesa enormemente sulle tasche delle imprese e, di conseguenza, degli assicurati, andando inevitabilmente ad aumentare i costi dei sinistri.
La Cassazione, alla fine dell’anno scorso, con l’ordinanza n. 30524, si è espressa per la prima volta sul tema, rigettando, per mancanza di titolo, le richieste risarcitorie formulate da una società di pulizia che si era presentata quale concessionaria del servizio di ripristino in virtù di contratto sottoscritto con l’ente. L’evolversi della giurisprudenza che negli ultimi anni si era formata sul tema autorizzava dubbi circa la legittimità di siffatte richieste. L’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito è stato confermato dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto la concessione di servizi strumento non idoneo per intraprendere azioni risarcitorie in sostituzione dell’ente danneggiato dal sinistro. La decisione, però, tratta solo alcuni dei numerosi temi giuridici sottesi alla materia, quelli che sono stati oggetto di impugnazione, lasciando aperta la strada a nuove possibili, future modalità di intervento da parte degli stakeholder. Circostanza che rischierebbe di creare un ulteriore filone di contenzioso che imporrebbe nuove riflessioni, necessarie a trovare un punto di equilibrio tra la necessità (sociale) di avere strade sicure e l’esigenza (altrettanto sociale) di razionalizzare i costi gravanti sul comparto Rc auto. Ma procediamo con ordine.

MANCAVA UN ORIENTAMENTO UNITARIO
Il ricorso era stato presentato da una società di pulizia che, tramite un contratto di concessione di servizi firmato con l’ente proprietario della strada, si era impegnata a intervenire, su chiamata delle autorità, sul luogo del sinistro per ripristinare la sede stradale. Tramite il meccanismo della concessione, utilizzato da molte società attive nel settore, il Comune riceve il servizio in maniera completamente gratuito, mentre la società di pulizia riceve come corrispettivo il diritto “di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio” (che altro non è che la dicitura dell’articolo 30 del vecchio Codice degli appalti), e viene autorizzata, sempre tramite lo stesso contratto, a gestire il sinistro e a rivolgere le domande nei confronti dei responsabili civili e dei loro assicuratori. La società di pulizia, inoltre, si impegna a intervenire, per ottenere l’aggiudicazione, anche quando non viene individuato il presunto responsabile civile del sinistro oppure se lo stesso non è coperto da garanzia Rc auto. A fronte di ciò, la società di pulizia richiede un prezzo fisso e standardizzato, sulla base di scaglioni predeterminati, ponendolo a carico del sistema assicurativo della Rc auto presentandolo come danno.
La giurisprudenza di merito che si stava formando in materia non aveva espresso un orientamento unitario, ma la pronuncia della Suprema Corte ha evidenziato le criticità dell’attuale sistema, dichiarando la mancanza di titolo della società di pulizia (che agisce tramite concessione di servizi) a intraprendere azioni di stampo aquiliano, così come rilevato dal giudice di merito.
La ricorrente si doleva del fatto che il giudice di merito riconosceva l’incontestato diritto “di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio” ma, al tempo stesso, negava che la società potesse agire in giudizio per ottenere il compenso, per l’appunto economico, di detto servizio. Secondo la ricorrente, la facoltà di agire in giudizio doveva essere riconosciuta essendo tale prerogativa intrinsecamente connessa al diritto di sfruttare economicamente il servizio previsto nella concessione di servizi. Insomma, secondo la ricorrente, il tribunale avrebbe errato a ritenere che il diritto di “gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio” è diritto affatto distinto dall’incassare i crediti di spettanza dell’ente proprietario della strada. 

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SENZA CESSIONE DEL CREDITO LA DOMANDA È RESPINTA
La Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo corretta la decisione del giudice di merito e specificando che la società di pulizia “non si confronta” con il disposto dell’art. 81 del Codice di procedura civile, il quale non consente di prospettare in giudizio un diritto altrui come proprio.
Da qui si può ritenere chiarito che la controprestazione tipica della concessione di servizi non possa essere qualificata alla stregua di una cessione del credito e, soprattutto, che quel contratto, con il quale l’ente ha affidato il servizio in maniera completamente gratuita alla società di pulizia, non può essere opposto a terzi.
La Cassazione evidenzia che è del tutto coerente la motivazione adottata dal giudice di merito nel momento in cui “esclude che i responsabili dell’incidente possano astrattamente rivestire il ruolo di soggetto passivo della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente (non essendo essi, evidentemente, parti del contratto tra quest’ultimo e il comune)”. Questo perché, ex art. 1321 del Codice civile, il contratto può avere effetto solo per i paciscenti.
Pertanto, conclude la Corte, analizzando i primi tre motivi di ricorso, ben ha fatto il giudice di merito a ritenere che in assenza di una cessione del credito la società di pulizia non può agire in via risarcitoria per azionare crediti di spettanza dell’ente. Affrontando il quarto motivo del ricorso, poi, la Corte chiarisce che il pagamento di un debito altrui (del responsabile civile) tramite un facere (da parte della società di pulizia) non concretizza né una fattispecie di surrogazione legale né di surrogazione per volontà del creditore, quindi, anche sotto tale aspetto la domanda deve ritenersi infondata. In assenza di cessione di credito, quindi, la domanda è stata rigettata non essendo sufficiente la concessione di servizi per avanzare pretese risarcitorie.

È IL CONDUCENTE A DOVER RIPRISTINARE IL DANNO
Oltre a quelli affrontati, però, vi sarebbero ulteriori temi giuridici che andrebbero indagati e che non sono stati oggetto di ricorso e su cui, quindi, la Suprema Corte non si è pronunciata.
Il primo aspetto attiene al tema sanzionatorio in quanto, secondo l’art. 161 del Codice della strada (cds), è il conducente (non l’ente) che deve provvedere a liberare la carreggiata dall’imbrattamento provocato dalla circolazione del veicolo; l’art. 356 del Regolamento di attuazione del cds, poi, prevede che in caso di sinistro il conducente (e non l’ente) deve provvedere alla “rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell’aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale”. Se il conducente non adempie all’obbligo di ripristino, allora si applica la sanzione di cui all’art. 211, quarto comma, cds che prevede che l’ente trasmette al prefetto la nota spese della società di pulizia che è intervenuta per ripristinare la strada, a fronte dell’accertata impossibilità a farlo da parte del conducente, che poi emetterà nei confronti del responsabile l’ordinanza di ingiunzione di pagamento. Ordinanza a cui il conducente può opporsi secondo le norme tipiche del Codice della strada.
Ciò apre a un altro grande tema, più volte affrontato anche dalla giurisprudenza di merito, a mente del quale, ex art. 12 del Codice delle assicurazioni private, quella sanzione non è assicurabile e, soprattutto, non è attivabile dalla società di pulizia, atteso che l’esercizio di potestà sanzionatoria è indisponibile e la legittimità del recupero nei confronti del trasgressore spetta solo alla Pubblica Amministrazione.

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IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI
Altro tema è che l’eventuale successiva cessione del credito sarebbe comunque strettamente connessa a un contratto di concessione di servizi che, come chiarito dalla Cassazione, non può essere opposto a terzi; e non può essere opposto a chi quel ripristino avrebbe dovuto effettuarlo in proprio e, invece, si è visto imposto l’intervento (non richiesto) della società di pulizia convenzionata con il Comune. 
Bisognerebbe poi interrogarsi se effettivamente c’è un credito da cedere, considerato che a seguito della concessione di servizi, l’ente sembrerebbe non aver subito alcun danno dal sinistro stradale. Il Comune che si è trovato la sua strada insozzata dal sinistro non subirebbe alcun danno in quanto nei suoi confronti il concessionario si è impegnato a titolo gratuito a rimuovere i rifiuti e a ripristinare la sede stradale nelle stesse condizioni in cui versava prima del sinistro. Quindi, l’ente non affronta alcun tipo di spesa. Tanto è vero che la Corte dei Conti, nel parere reso a un ente che aveva firmato un contratto di concessione di servizi con una società di pulizia (Parere n. 328 del 2016), ha chiarito che la pubblica amministrazione non deve inserire nulla sul proprio conto economico, non essendoci nessun aumento o diminuzione del suo patrimonio: “l’oggetto della transazione che si realizza col contratto di ‘concessione’ di cui si parla non è un dunque un valore economico attuale o futuro quantificabile, ma solo la traslazione di un rischio per cui non sussiste nemmeno una valutazione corrispettiva in termine di ‘premio’ o di altra controprestazione contrattuale. Non sussiste dunque nemmeno la possibilità di rappresentarne l’incidenza di tale contratto sul conto del patrimonio, il quale non è attualmente interessato da nessun aumento o diminuzione del suo valore”.

CI SONO DA FARE MOLTE ALTRE RIFLESSIONI
Il tema rischia di restare aperto nonostante siano trascorsi quasi due lustri da quado gli uffici dei giudici di prossimità, prima, e i tribunali, poi, sono stati interessati a più riprese dalle domande risarcitorie che le società di pulizia rivolgono nei confronti dei presunti responsabili civili e, tramite azione diretta ex art. 144 del Cap, delle loro compagnie assicurative. Le richieste seriali delle società di pulizia, che negli ultimi anni ha visto sensibilmente aumentare il numero delle imprese attive, attratte dalle opportunità di business del settore, è, di per sé, estremamente delicato, potendosi prestare a troppo facili speculazioni, tali da potenzialmente impattare negativamente la sostenibilità del mercato assicurativo della Rc auto. Vi è da chiedersi se sia corretto immettere a carico dell’intera collettività obbligatoriamente assicurata il costo di un servizio molto spesso mai richiesto dall’utente, che è già impegnato a contribuire al finanziamento della manutenzione delle strade, la cui spesa è posta a carico della fiscalità generale. La questione è quanto mai seria, e si inserisce in un campo delicato, qual è quello della Rc auto, il cui è obiettivo è quello di garantire alle vittime del sinistro il pieno risarcimento e il cui controaltare, però, è la necessità di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, così come previsto dall’art. 138 del Cap.
L’attuale schema della concessione di servizi, maggiormente utilizzato dalle società di pulizia, insomma, ha sicuramente ricevuto il primo disco rosso dalla Cassazione, ma la decisione affronta solo alcuni dei profili sottesi alla materia e il tema potrebbe portare a diverse evoluzioni, con necessità di sviluppare ulteriori riflessioni che, per il momento, non sembrano finire qui.

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