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Monopattini elettrici: in arrivo il contrassegno obbligatorio

Con decreto del 27 giugno 2025, il ministero dei Trasporti ha definito le caratteristiche tecniche del documento per questi tipi di veicoli, così come introdotto dalla legge 177/2024 in materia di sicurezza stradale. Ancora nessuna novità, invece, sul fronte dell’assicurazione obbligatoria

Monopattini elettrici: in arrivo il contrassegno obbligatorio hp_vert_img
Non è una vera e propria targa, ma la funzione è la medesima: identificare correttamente il monopattino.
Di forma rettangolare (50 x 60 mm), il contrassegno dovrà essere applicato in modo visibile e permanente sul monopattino elettrico nell’apposito alloggiamento predisposto sul parafango posteriore; in particolare, dovrà essere posizionato sul lato corto che costituisce la base della sequenza alfanumerica identificativa, libero da coperture o elementi strutturali che possano ostacolarne la leggibilità.
Il decreto chiarisce, invero, che il contrassegno è “strettamente personale” (articolo 2 comma 1), lasciando intendere che lo stesso sia collegato non al mezzo ma al suo proprietario (i cui dati saranno comunque registrati presso l’archivio nazionale dei veicoli tenuto dalla Motorizzazione Civile). Non è dunque chiaro se, in caso di acquisto di un monopattino di seconda mano, il proprietario sia tenuto a comunicare la variazione anagrafica alla Motorizzazione o ad applicare un nuovo contrassegno personale.
Ad ogni modo, non dovrebbero porsi particolari problemi ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative per l’eventuale violazione delle regole di circolazione. Ove il monopattino sia condotto dal proprietario nulla quaestio; ove invece alla guida vi sia un soggetto diverso, sarà questi a rispondere (ferma in ogni caso la responsabilità solidale del proprietario, che a quel punto sarà agevolmente rintracciato tramite l’archivio e sarà tenuto ex art. 196 del Codice della strada al pagamento della sanzione pecuniaria).
E per quel che riguarda l’assicurazione obbligatoria?

L’identificazione quale presupposto per assicurare il veicolo
Nel corso dei lavori parlamentari che avevano condotto all’approvazione del dlgs 184/2023 (con cui è stato esteso l’obbligo di assicurazione anche ai veicoli elettrici leggeri) Ania aveva avuto modo di evidenziare che il contratto Rca “per come è stato concepito e per come funziona attualmente è incentrato sull’identificazione univoca del veicolo stesso tramite targa e non sulla persona del proprietario del veicolo”.
Ebbene, pare a chi scrive che la scelta operata dal ministero, pur al netto delle criticità sopra evidenziate in caso di vendita del veicolo, garantisca il medesimo risultato, dal momento che il proprietario dovrà apporre sul monopattino un contrassegno che indentifica in modo univoco il mezzo e comunicarne gli estremi alla Motorizzazione.
Non si rinvengono motivi, dunque, che impediscano all’assicurazione di operare regolarmente anche nel caso in cui il mezzo sia condotto da un soggetto diverso dal proprietario, salvo l’eventuale ricorso alla formula guida esclusiva (che, in caso di sinistro, legittimerebbe la compagnia ad agire in rivalsa nei confronti del proprietario/contraente). Così come, in caso di sinistro verificatosi a seguito di furto del monopattino, non si rivengono motivi che impediscano di applicare la regola prevista dall’art. 122 comma 3 del Codice delle assicurazioni private (Cap) per la circolazione prohibente domino.
Verrebbe dunque da dire che, da un punto di vista pratico, le condizioni materiali per estendere l’assicurazione obbligatoria anche ai monopattini siano mature. Quel che manca è il suggello formale e cioè l’approvazione del decreto con cui MiMit e Mit, di concerto con il ministro dell’Interno, avrebbero dovuto individuare nello specifico i veicoli elettrici leggeri soggetti all’obbligo di assicurazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del dlgs 184/2023.
Ma sul punto non possiamo esimerci da una brevissima puntualizzazione.

Una normativa confusa
Occorre considerare come, successivamente all’approvazione del dlgs 184/2023, il legislatore abbia per così dire ribadito l’obbligo di assicurazione, introducendo un’apposita norma già pienamente in vigore dal 14 dicembre 2024.
Ci riferiamo all’art. 1 comma 75-vicies quinquies legge 160/2019 (anch’esso introdotto unitamente all’obbligo di contrassegno dalla legge 177/2024) in cui si dispone che “i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile”.
Alla luce di tale maldestra duplicazione normativa, verrebbe dunque da chiedersi se davvero occorra attendere il decreto attuativo previsto dal dlgs 184/2023.
Sul punto, invero, potrebbe sostenersi che l’obbligo assicurativo sia già pienamente vigente per i soli proprietari (tant’è che, sul mercato, già da tempo è possibile rinvenire numerose soluzioni assicurative a copertura della responsabilità da circolazione del monopattino), ma non anche per le compagnie attive nel ramo 10.
Si consideri come la disciplina Rca sottoponga le stesse imprese all’obbligo a contrarre (art. 132 del Cap), oltre a una serie di gravosi incombenti gestionali (si pensi solo all’alimentazione delle banche dati sinistri e Atr) nonché all’azione diretta e alla disciplina dell’indennizzo diretto etc.
In altri termini, il decreto attuativo previsto dal dlgs 184/2023 costituirebbe un passaggio imprescindibile per rendere l’assicurazione obbligatoria anche per le imprese e per farla così rientrare nell’ordinaria gestione del ramo 10.
D’altro canto, una simile soluzione parrebbe contraddetta dallo stesso art. 1 comma 75-vicies quinquies nella parte in cui dispone (senza rinviare ad alcun successivo decreto) che “si applicano le disposizioni del titolo X del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” e cioè il corpo normativo dedicato proprio all’assicurazione Rca.
Ci troviamo al cospetto, quindi, di un pericoloso cortocircuito normativo che espone tutti i soggetti coinvolti (proprietari di monopattini, compagnie e danneggiati) a una situazione di grave incertezza. L’auspicio è che l’introduzione del contrassegno costituisca il preludio a un definitivo assestamento della normativa in questione. Di certo, potrà contribuire ad aumentare l’efficacia dei controlli su strada e anche di questo aspetto occorrerà tener conto ai fini dell’assicurazione obbligatoria: poiché solo un fenomeno governabile potrà essere virtuosamente assicurato.

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