Danno biologico, l’aumento è esaustivo
La pronuncia della Cassazione del 20 maggio scorso ribadisce che ridefinire l’ammontare del risarcimento secondo le indicazioni dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni ricomprende ogni risvolto da compromissione morale ed esistenziale
03/06/2025
Con la pronuncia 13383 del 20 maggio 2025, la Cassazione torna a esprimersi in materia di criteri liquidativi relativi al danno morale e nello specifico in ipotesi di lesioni cosiddette micropermanenti di cui all’articolo 139 del Codice delle assicurazioni. Tale norma al suo terzo comma sancisce che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno (...) può essere aumentato (...) fino al 20 per cento”. La fattispecie, concernente un sinistro stradale, giunge al vaglio della Suprema corte di Cassazione in quanto il ricorrente-danneggiato censura la pronuncia di secondo grado, che aveva ridotto la percentuale di personalizzazione dal 25% al 20%, in applicazione dell’art. 139 del Cap, nonché la somma liquidata in primo grado, pari a 2.000 euro, a titolo di danno morale, pretendendo invece nel complesso il riconoscimento di una maggiore percentuale di danno alla persona. La Suprema corte, ribadito preliminarmente il principio oramai pacifico secondo cui la componente del danno morale rappresenta voce autonoma di danno, così come l’assunto altrettanto oramai assodato secondo cui questo non rappresenta un semplice automatismo, ma debba essere oggetto di rigorosa prova, afferma che non ha alcuna ragion d’essere il riconoscimento della componente di danno morale qualora sia stata già operata, in aumento, la massima personalizzazione del danno biologico permanente a norma dell’art. 139 del Cap. La Suprema corte, dunque, dopo aver censurato la motivazione della corte di merito che aveva comunque riconosciuto, seppur riducendola, la componente di danno morale, afferma il seguente principio: “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell’allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima”. In conclusione indipendentemente dal nome iuris adottato, non sussistono spazi ulteriori, una volta maggiorato nella sua massima percentuale (20%) il danno biologico, per il ristoro di ulteriori componenti di danno a carattere morale-esistenziale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
👥
