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Il danno ambientale e le recenti modifiche legislative. Prima Parte

Partendo dalla definizione di deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale, il danno ambientale riguarda non solo gli enti locali, ma una molteplicità di altri interlocutori legittimati alla richiesta di risarcimento

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Il danno ambientale consiste nella distruzione o nel deterioramento dell'ambiente naturale considerato in sé e per sé, e cioè a prescindere dall'esistenza di pregiudizi ai singoli beni che lo compongono (aria, acqua, terra, fauna, clima, ecc.).
La distruzione dell'ambiente costituisce un danno per la collettività; tuttavia non essendo quest'ultima in quanto tale soggetto di diritto, la legittimazione a domandare il risarcimento spetta agli enti esponenziali di essa, e quindi alla pubblica amministrazione.
La nozione di danno ambientale, secondo parte della dottrina, è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (oggi abrogato), il quale stabiliva che qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato". Tale opinione tuttavia non è stata condivisa dalla Cassazione, secondo la quale il diritto al risarcimento del danno ambientale preesisteva addirittura all'introduzione della legge n. 349 del 1986, in quanto scaturisce direttamente dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 2059 c.c.
L'art. 18 della legge n. 349/86, in pratica, non avrebbe introdotto nel nostro ordinamento una nozione di danno ambientale per l'avanti inesistente, ma si sarebbe limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire o intervenire nel relativo giudizio di risarcimento.

Il perimetro di definizione del danno

Attualmente, in ogni caso, la nozione di danno ambientale è prevista e disciplinata dall'art. 300 del d. lgs. 3.4.2006 n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente, recante Norme in materia ambientale), il quale definisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
La stessa norma prevede poi (al comma secondo) alcune ipotesi specifiche di danno ambientale, richiamando la direttiva europea in materia (direttiva 2004/35/CE), per cui in ogni caso: "costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato":
(a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria;
(b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate;
(c) alle acque costiere e a quelle ricomprese nel mare territoriale, in conseguenza delle medesime azioni indicate sub (b) anche se svolte in acque internazionali;
(d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

La legittimità alle azioni di risarcimento
Presupposto per il risarcimento del danno ambientale è innanzitutto la compromissione dell'ambiente, la quale tuttavia non si identifica con il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli beni che ne fanno parte, perché il bene pubblico (che comprende l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti) deve essere considerato unitariamente per il valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua aggregazione sociale.
La legittimazione ad agire per il risarcimento spetta pertanto innanzitutto agli enti locali nel cui territorio si è verificato il danno.
Anche le associazioni ambientaliste sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per danno ambientale, quando siano statutariamente portatrici di interessi territorialmente determinati, concretamente lesi da un'attività illecita (Cass., sez. III, 07-04-2006 imp S., in Impresa , 2006, 1671).
La speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale, riconosciuta dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (il quinto comma è rimasto tra l'altro ancora in vigore), riguarda l'associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta e non le sue propaggini territoriali, sicché queste ultime non sono munite di autonoma legittimazione processuale, neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata (C. Stato, sez. V, 17-07-2004, n. 5136 ).
Le sezioni locali di un'associazione ambientalistica nazionale non sono legittimate a ricorrere in proprio avverso i provvedimenti suscettibili di arrecare danno ambientale (vedi T.a.r. Liguria, sez. I, 11-05-2004, n. 748, in Appalti urbanistica edilizia, 2005, 582).
La legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 18 quinto comma, l. 8 luglio 1986 n. 349, non può, comunque, riconoscersi a favore delle rispettive sezioni locali o dei connessi organismi periferici; inoltre, il presidente di un'articolazione locale di un'associazione ambientalista riconosciuta difetta di legittimazione attiva, in specie laddove non risulti delegato alla proposizione del ricorso dall'organo rappresentante dell'associazione nazionale medesima.
Ovviamente, ai sensi dell'art. 313 settimo comma: "Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi".
In dottrina si è peraltro osservato che la norma conduce a negare il diritto al risarcimento del danno quanto a fatti che abbiano inciso su beni diversi da quelli ivi contemplati e, dunque, conferma l'assenza di risarcibilità del danno meramente patrimoniale, quale quello che sarebbe subÍto dall'imprenditore turistico che veda descrescere i propri utili a seguito del fatto che abbia deturpato un'area paesaggistica vicina al luogo in cui egli svolge la propria attività (vedi C. Castronovo La natura del danno ambientale e i criteri di imputazione della responsabilità, in Nicotra-Salanitro [a cura di] Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione, 135).

Marco Rodolfi, Studio legale Mrv

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