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Tre proposte di legge sulla Rc sanitaria

Così si vuole attestare l’inefficacia della Legge Balduzzi. La necessità di trovare una soluzione ai problemi della Rc medica non dovrebbe però passare per la creazione di una disciplina esterna rispetto al sistema complessivo di responsabilità civile

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In uno degli ultimi appuntamenti su questo quotidiano, abbiamo esaminato due iniziative parlamentari in tema di riforma del sistema di risarcimento del danno alla persona (la Risoluzione Gutgeld ed altri e la proposta 1063 - Bonafede e altri).
In questo numero affrontiamo il tema di altre tre proposte parlamentari, che questa volta riguardano la riorganizzazione della disciplina della responsabilità sanitaria, di cui spesso ci troviamo a parlare in questo spazio.
Che in Parlamento siano all'esame ben tre proposte di legge sulla responsabilità professionale sanitaria dei medici non è tanto sorprendente se non nella considerazione che tale particolare attenzione è prova evidente della percepita inefficacia della Legge Balduzzi, introdotta nel nostro ordinamento solamente poco più di un anno fa.
Ad ogni modo, esaminare i progetti di regolamentazione normativa di discipline così importanti nel nostro ordinamento è esercizio assai utile per comprendere come il legislatore percepisca le criticità del sistema e come si proponga di risolverle.
Ecco perché riteniamo di dover dare evidenza a questa documentazione dei lavori parlamentari in corso (si tratta delle proposte di legge 259 On. Fucci, 262 sempre a firma On. Fucci e 1324 On. Calabrò, la più articolata e organica).

DIVERSE RISOLUZIONI E AFFINITÀ CON L'RC AUTO

Leggendo quindi le tre risoluzioni si rinvengono alcuni spunti di riflessione circa le radicali e talvolta rivoluzionarie proposte e che sono in questi giorni al vaglio delle commissioni competenti.
Si va dalla norma che vorrebbe destinare la responsabilità per l'errore clinico esclusivamente in capo alla struttura ospedaliera, liberando il medico che potrà al più subire azione di rivalsa da parte dell'ente stesso, ovvero della Corte dei conti in ipotesi di colpa grave, alla reintroduzione di un obbligo assicurativo più solido in capo alla strutture stesse con relativo onere finanziario (massimale minimo obbligatorio di dieci milioni, nella proposta Calabrò).
Quello del profilo assicurativo appare essere l'aspetto più valorizzato, perché si legge, ad esempio, anche della possibile introduzione di una azione diretta della vittima contro l'impresa di assicurazione dell'ospedale responsabile, come avviene nella assicurazione obbligatoria auto.
Alla disciplina auto, tra l'altro, ci si ispira non poco ove si legge che si vorrebbe disciplinare, ad esempio, al procedura di richiesta danni tra vittima e struttura, sulla falsa riga di quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni, con obblighi per il danneggiato di allegare all'assicuratore elementi, prove e documenti utili all'istruzione del sinistro.

LA STRADA DELLA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA
Da più parti si sollecita (e la cosa è recepita anche nelle proposte che leggiamo) una delimitazione speciale del termine di prescrizione per le richieste di risarcimento danni da medical malpractice, qui pensata nel termine di cinque anni, quindi ben più ridotto di quello attuale (decennale per effetto della applicazione della disciplina della responsabilità da contratto sociale).
Nella proposta di legge Calabrò si trova anche l'idea di introdurre una procedura di conciliazione obbligatoria per le controversie da colpa medica, per altro di difficile raccordo con la mediazione obbligatoria già prevista per la stessa disciplina dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (poi convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) che l'ha reintrodotta dopo la dichiarata incostituzionalità del d.lgs. 28/2010.

UNA DISCIPLINA ESTRANEA AL SISTEMA MODERNO DI DIRITTO

Se da un lato è apprezzabile che il Parlamento abbia a cuore le sorti di un settore della responsabilità civile che sta attraversando un particolare momento di crisi (certificato, tra l'altro, dalla comprensibile apprensione della classe medica e dalla difficoltà di reperimento di risorse assicurative), l'impressione è che si voglia creare una disciplina talmente speciale da apparire avulsa dal nostro sistema della responsabilità civile. La nostra opinione è che, spesso, le innovazioni legislative più radicali impattano in modo complesso sulla realtà (la Legge Balduzzi ne è un esempio), quando poi basterebbe rivalorizzare le norme base del nostro ordinamento civile che sono state tracciate saggiamente dai padri fondatori del nostro moderno diritto.
Per esempio, ricondurre la disciplina della responsabilità professionale medica (per strutture e clinici) nella cogente applicazione prevista dell'articolo 2043 del Codice Civile, consentirebbe di riattivare quei pilastri della responsabilità extracontrattuale e aquiliana che erano fino a poco più di un decennio fa la naturale culla disciplinare della materia (e che oggi ancora lo sono per altri settori professionali).
Questo consentirebbe un più giusto riequilibrio processuale tra attore (vittima presunta) e convenuto in tema di onere della prova e di accertamento dell'errore tecnico, consentendo di condizionare, secondo i canoni tradizionali della causalità giuridica, la condanna del medico alle sole ipotesi di conclamata ed accertata colpa professionale.

Filippo Martini, Studio Legale MRV

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