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Diritto comunitario, nessun limite risarcitorio

La Corte di Giustizia Europea, chiamata in causa sul risarcimento del danno da sinistro stradale, fornisce un parere che asseconda quanto espresso nell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, confermando la legittimità dello Stato a regolamentare la propria disciplina risarcitoria interna

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Il 23 gennaio scorso, la Corte di Giustizia Europea ha depositato un'importante decisione su una questione che ha visto (e vede tutt'oggi) fiorire, in Italia, un grande dibattito dottrinale e giurisprudenziale (n. C-371/12 del 23 gennaio 2014).

L'alta Corte di Giustizia veniva, infatti, interessata circa la legittimità della legge nazionale in tema di liquidazione del danno alla persona di lieve entità (da 1 al 9% per danno biologico) conseguente a sinistro stradale.

Come noto, in Italia è previsto un sistema (regolato all'interno del Codice delle Assicurazioni) che traendo fondamento dalla eccezionalità della disciplina Auto (obbligo a contrarre per l'impresa di assicurazione, massimali minimi di legge, azione diretta contro l'impresa del responsabile, inopponibilità ai terzi delle clausole contrattuali o delle esclusioni ed eccezioni valide per l'assicuratore, e così via) prevede parametri risarcitori economici difformi da quelli in uso nel sistema empirico ed equitativo codificato dalla giurisprudenza (oggi sostanzialmente riassunto nelle note Tabelle del tribunale di Milano).

UN TEMA CHE DIVIDE
Sulla tipicità e specialità di tale sistema di risarcimento del danno derivante dal singolo fatto illecito (il sinistro stradale) e sulla sua compatibilità con l'ordinamento nazionale e comunitario, si discute da anni in dottrina e tra la giurisprudenza, dove ancor oggi si confrontano opposti schieramenti.
Decisioni come quella resa pubblica in questi giorni sono, per questi motivi, grandemente attese.
La vicenda dalla quale origina il provvedimento della Corte in oggetto, porta un giudice istruttore italiano (del tribunale di Tivoli) a chiedere ai giudici supremi comunitari se tale disciplina speciale sia compatibile con la direttiva 2009/103/CE, vista l'introduzione di una limitazione ex lege dei danni alla salute e non patrimoniali risarcibili da parte delle compagnie assicurative.
Il presupposto del rinvio all'alta corte, dunque, risiede nella supposta illegittimità di un sistema risarcitorio speciale che preveda limitazioni al risarcimento del danno (le note tabelle ministeriali, appunto, per le lesioni di lieve entità).

DALL'UNIONE UN PUNTO FERMO IN ATTESA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte di Giustizia, nel respingere al mittente le censure, traccia due principi degni di nota.
Con il primo, la Corte rammenta (nel solco dei precedenti analoghi, per il vero) che il diritto dell'Unione si limita a imporre agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli sia coperta da un'assicurazione, e che il diritto comunitario non mira a limitare il potere dispositivo degli Stati membri che restano, in linea di principio, liberi di determinare la regolamentazione della disciplina risarcitoria interna di risarcimento dei danni.
In secondo luogo, la Corte ribadisce che le stesse direttive non ostano, in linea di principio, né a una legislazione nazionale che imponga ai giudici criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali da risarcire, né che tali sistemi comportino, per determinati danni, un metodo di valutazione meno favorevole alla vittima rispetto a quello applicabile per incidenti diversi da quelli stradali.
La conclusione, quindi, è che l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, prevedendo un regime speciale di risarcimento del danno da lesione di lieve entità in misura ridotta rispetto agli usuali sistemi di risarcimento usati dalla giurisprudenza di merito, non è contrario alla disciplina comunitaria sul piano della formalità dell'obbligo assicurativo, né sotto quello della congruità del risarcimento accordato, che non risulta particolarmente lesivo degli interessi del danneggiato.
Con questa importante decisione, di fatto, la questione della legittimità dell'art. 139 Cod. Ass. e della sua compatibilità con i principi base del risarcimento da fatto illecito, viene ricondotta nei più corretti confini nazionali e all'esame della nostra Corte Costituzionale, la cui decisione (sulle molteplici ed analoghe eccezioni mosse da altri tribunali dello Stato) è attesa prima dell'estate.

Filippo Martini, Studio Mrv

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