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La clausola di regolazione del premio

Questo tipo di postilla è impiegata soprattutto nell’assicurazione per il trasporto merci e nel credito commerciale. Ma cosa succede se l’assicurato non versa il conguaglio?

La clausola di regolazione del premio hp_vert_img
Tra le pattuizioni di polizza più diffuse nel mercato assicurativo vi è sicuramente la clausola di regolazione del premio.
Si tratta della clausola con cui il premio assicurativo viene assoggettato a elementi di rischio variabili: nella polizza è indicato un premio minimo, fissato in via provvisoria e anticipata in un determinato importo, e un premio eventualmente dovuto a conguaglio, in considerazione dei dati variabili che l’assicurato si obbliga a comunicare all’assicuratore alla fine del periodo assicurativo.
La clausola di regolazione del premio è impiegata soprattutto nell’assicurazione per il trasporto merci e nell’assicurazione del credito commerciale, poiché il suo meccanismo consente di adeguare il premio all’effettivo rischio assicurato, che l’assicuratore non era in grado di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto o dell’inizio del periodo assicurativo. 
Il premio minimo a importo fisso, dunque, deve essere pagato anticipatamente, mentre all’esito della comunicazione dei dati variabili sarà possibile accertare se l’assicurato deve versare un ulteriore premio a conguaglio in ragione del maggior rischio emerso. 

Diverso dal versamento di un premio
Ma cosa succede nel caso in cui l’assicurato non versa il conguaglio del premio, oppure omette addirittura di comunicare i dati variabili all’assicuratore impedendo l’accertamento?
La Cassazione ha da tempo chiarito che l’adempimento di tali obblighi da parte dell’assicurato è adempimento di una obbligazione diversa da quella di versamento del premio ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile (cfr. ad esempio Cassazione Civile Sezioni Unite 28 febbraio 2007, n. 4631). 
Di regola, quindi, in tali ipotesi non si verifica automaticamente la sospensione della garanzia assicurativa, ma le conseguenze dell’inadempimento vanno valutate case by case in base a buona fede nell’esecuzione del contratto, tempo di esecuzione della prestazione e importanza dell’inadempimento.
Secondo una recente sentenza del tribunale di Roma, tuttavia, una pattuizione ad hoc inserita nella polizza può prevedere la sospensione della garanzia assicurativa come conseguenza del mancato versamento del premio aggiuntivo o della mancata comunicazione dei dati variabili: tale pattuizione determina validamente la sospensione derogando alla regola generale, purché sia stata oggetto di specifica sottoscrizione ex articolo 1341 del codice civile.
Alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali, dunque, risulta fondamentale dotarsi di testi di polizza che siano adeguatamente specifici al fine di regolare le conseguenze dell’inadempimento dell’assicurato agli obblighi relativi al premio variabile.

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