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È incerta la partita tra Milano e Roma

Una sentenza della Cassazione dello scorso mese ripropone il confronto tra tabelle milanesi e romane rispetto al danno da lesione del rapporto parentale e al danno biologico. Il recente adeguamento dell’Osservatorio del tribunale meneghino verso una quantificazione a punti non risolve per ora la questione

È incerta la partita tra Milano e Roma hp_vert_img
Ancora un pareggio tra le tabelle di Roma e quelle di Milano: a Roma il danno parentale e a Milano quello biologico. È quanto ribadito dall’ordinanza 20292 del 23 giugno 2022 depositata dalla terza sezione della Suprema Corte di Cassazione in materia di liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale e del danno biologico.
La vicenda presa in esame dagli Ermellini concerne le pretese avanzate dagli eredi di un soggetto deceduto e in favore dei quali il giudice di primo grado aveva liquidato 200mila euro per ciascuno dei genitori e 75mila per ciascuna delle sorelle, nonché per danno biologico 162.685,74 euro per ognuno dei genitori e 45.334,35 per ognuna delle sorelle.
Gli attori ricorsero in appello e la Corte d’Appello, accogliendo parzialmente la sentenza, rilevava che era inammissibile il motivo vertente sull’applicazione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, non risultando le stesse allegate dagli appellanti e, quanto alla dedotta erronea applicazione con riferimento ai criteri fattuali presi in esame dalle tabelle, che la liquidazione operata dal tribunale era legata ai valori tabellari che prevedevano (all’epoca) delle somme omnicomprensive per ogni danneggiato in relazione allo specifico rapporto parentale. 
La Corte d’Appello dunque, tenuta ferma l’applicazione delle tabelle romane, correggeva l’errore del tribunale nella quantificazione del danno maggiorando gli importi liquidati di rivalutazione e interessi legali dalla data dell’evento alla data della sentenza.

UN NUOVO INVITO PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA A PUNTI
In Cassazione gli appellanti in particolare denunciano che doveva farsi applicazione delle tabelle milanesi, sebbene non allegate in quanto facilmente accessibili sulle riviste specializzate o i siti web, e che facendo erroneamente applicazione delle tabelle romane il giudice aveva omesso di adottare il criterio uniforme delle tabelle milanesi, sulla base delle quali, utilizzando i parametri vigenti all’epoca della decisione, si sarebbe dovuto pervenire a una quantificazione diversa da quella operata dal giudice di merito sia per il danno da perdita parentale che per il danno biologico.
La Cassazione, in relazione al danno parentale dei congiunti ritiene fondati i motivi, ritenendo di dare continuità a quanto affermato dalla recente pronuncia Cass. 10579 del 2021, che sancisce il principio secondo cui: “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In conclusione, gli Ermellini ribadiscono come le tabelle milanesi 2021 non rispondano ai requisiti di cui sopra, almeno per quel che concerne la liquidazione del danno parentale.
I criteri liquidativi milanesi mantengono invece quel carattere di “vocazione nazionale” (cfr. Cass. 12408/2011 e 14402/2011) per quel che concerne la liquidazione del danno biologico e sono parametro di riferimento e raffronto per eventuali liquidazioni che, facendo uso di altri criteri liquidativi, da esse di discostino conducendo a valori monetari sproporzionati.

UN CONFRONTO SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Che l’applicazione di detto orientamento di legittimità, che sta via via consolidandosi, sia indubbiamente ormai pacifica e incontestata, ce lo conferma indirettamente lo stesso Osservatorio della Giustizia Civile del tribunale di Milano che, per non far perdere alle proprie tabelle il primato di criterio convenzionale di “rango nazionale”, si è subito apprestato a una loro rivisitazione. 
È stato anche in questo caso adottato un metodo a sommatoria di punti (i valori punto monetari sono rispettivamente di 3.365 e 1.461,20 euro; è prevista una tabella per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti).
A questo punto, se le nuove tabelle meneghine poggiano su criteri più certi e meno equitativi di quelli di cui alle precedenti tabelle, potremmo dire di avere due validi strumenti per la liquidazione del medesimo danno.
Facendo un esempio e utilizzando una o l’altra tabella potremmo avere i seguenti risarcimenti:
• Risarcimento chiesto da madre di 45 anni per morte del figlio di 15 anni convivente con 2 superstiti del nucleo familiare primario del de cuius.
Milano: tabella di riferimento 2022
minimo: punti 74 (26+20+16+12+0) = € 249.010,00
medio: punti 89 (26+20+16+12+15) = € 299.485,00
massimo: punti 104 (26+20+16+12+30) = € 349.960,00 -> 336.500,00 cap (tetto massimo).
Roma: tabella di riferimento 2019
Valore del Punto Base = € 9.806,70
Punti riconosciuti per il grado di parentela = 20
Punti in base all’età della vittima = 5
Punti in base all’età del genitore = 3
Punti per la convivenza tra la vittima e il genitore = 4
Punti totali riconosciuti = 32
Importo del risarcimento: € 313.814,40
Non essendo invece presenti altri familiari fino al secondo grado di parentela, il punteggio complessivo può essere aumentato da 1/3 fino a 1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, i punti riconosciuti possono variare da un minimo di 42,67 a un massimo di 48, con l’importo del risarcimento che si colloca pertanto tra 418.451,89 e 470.721,60 euro.

NON È CHIARO IL VALORE DELL’INTRODUZIONE DEL CAP
È chiaro che vi sono delle differenze monetarie. 
Quello che però salta all’occhio è il meccanismo di un cap, introdotto dalle tabelle meneghine. Il cap è uno strumento finanziario abitualmente previsto per i prestiti e teso a tutelare l’investitore contro eventuali rischi di rialzo dei tassi di interesse monetari. 
Nel caso di specie non si ravvede la logica di uno strumento di contenimento economico di tal fatta, laddove la strada da perseguire indicata dalla Corte di Cassazione era solamente quella di avere un criterio liquidativo basato su di un sistema a punti e non rimesso alla mera equità all’interno di una forbice (la Cass. 10579/2021 riferiva solamente di prevedere la “la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”, con ciò facendo intendere la possibilità di una diminuzione o di un aumento oltre i limiti matematici cui la semplice sommatoria dei punti può condurre).
Ad esempio, in caso di risarcimento chiesto da madre vedova di 39 anni per morte del figlio di 10 anni convivente con nessun superstite del nucleo familiare primario del de cuius, si giungerebbe a una somma di 376.880 euro, ridotta per il cap a 336.500 salvo la ricorrenza di “circostanze eccezionali”.
A questo punto sarà dunque sempre onere della Suprema Corte stabilire tra le due tabelle quali siano dotate di criteri più certi, razionali ed equi. 
La partita rimane dunque sempre aperta.

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