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La natura ibrida degli intermediari a titolo accessorio

La direttiva Idd pone dei concreti problemi applicativi all’inquadramento giuridico sia in caso di collaborazione con più soggetti, sia in merito all’ampiezza dell’attività svolta

La natura ibrida degli intermediari a titolo accessorio hp_vert_img
La figura dell’intermediario a titolo accessorio, introdotta dalla Direttiva UE 97/2016 (Idd) sulla distribuzione assicurativa, ha destato da subito alcune incertezze di natura interpretativa, circa l’inquadramento giuridico da attribuire a tali soggetti, e, in un secondo momento, problematiche di natura applicativa.
La questione concerne, infatti, la sezione del Registro degli intermediari assicurativi (Rui) in cui tali soggetti devono iscriversi. La problematica riguarda tanto quegli intermediari accessori che operano su mandato diretto delle compagnie assicurative - i primi dovranno infatti iscriversi nella costituenda sezione F del Registro e, in attesa della nascita del nuovo Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, sono iscritti in via transitoria nella sezione A del Rui, con specifica evidenza della qualifica di accessorietà - quanto gli intermediari che operano in qualità di collaboratori di altri intermediari, su incarico di questi ultimi. Tali collaboratori devono essere infatti iscritti nella sezione E del Rui in qualità di collaboratori degli intermediari iscritti in sezione A, B o D del Rui, con evidenza della qualifica di accessorietà della loro attività.

La coerenza nell’attribuzione del titolo
E qui si pone il primo problema. Posto che l’iscrizione in sezione E del Rui avviene a cura dell’intermediario che intende avvalersene, cosa accade se alcuni di tali intermediari, sulla base di una lettura divergente della stessa normativa o, più semplicemente, di una differente attività svolta, iscrivano il medesimo soggetto come proprio collaboratore accessorio, mentre altri lo iscrivano senza tale qualifica e, quindi, con piena operatività e senza limitazioni circa la tipologia dei prodotti distribuiti? 
Ne deriverebbe, quindi, che lo stesso soggetto potrebbe risultare da iscriversi nell’elenco degli intermediari a titolo accessorio per conto di alcuni intermediari, mentre altri intermediari principali lo intendano quale un collaboratore a pieno titolo.
Si tratta, come è evidente, di una eventualità per nulla remota e che, anzi, si è già profilata sul tavolo della Autorità di vigilanza, chiamata a districare un nodo interpretativo che ha importanti conseguenze operative e inevitabili ricadute sul piano della trasparenza verso il mercato e la clientela, la quale potrebbe essere tratta in errore circa la corretta configurazione dell’intermediario con cui interagisce. 

I requisiti sono cumulativi
Ma andiamo con ordine. Per intermediari assicurativi a titolo accessorio si intendono quei soggetti che svolgono in via principale attività diverse dalla distribuzione di prodotti assicurativi; questi ultimi, se offerti, sono complementari rispetto al bene o servizio principale di natura non assicurativa. Le figure tipiche che ricadono nella categoria degli intermediari a titolo accessorio sono, ad esempio, le agenzie di viaggio, gli autonoleggi (gli esempi sono offerti dalla stessa Idd – Considerando 8) e, ancora, i concessionari d’auto. 
L’evidente intento della direttiva è stato quello di ricondurre nell’alveo della disciplina sulla distribuzione assicurativa una categoria eterogenea di soggetti professionali che, nella disciplina previgente, non erano soggetti agli specifici obblighi del settore assicurativo, oppure, in alcuni casi, vi rientravano senza che tuttavia fosse considerata la specificità della loro duplice natura.  
Sul piano definitorio, un soggetto (persona fisica o giuridica) è considerato intermediario a titolo accessorio, se soddisfa tutti i requisiti previsti dal Codice delle Assicurazioni  (art. 1, comma 1, lett. cc-septies), ossia “1) l’attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l’intermediario fornisce nell’ambito della sua attività professionale principale”. 
Benché non espressamente sancito dalla norma, i requisiti sono da intendersi cumulativi e non alternativi.

I casi reali dei concessionari auto
Ciò premesso, veniamo quindi ai casi concreti, che aiutano a comprendere la problematicità della questione.
Se un concessionario d’auto promuove la sottoscrizione di una copertura assicurativa furto e incendio in abbinamento alla vendita dell’autoveicolo oppure, ancora, collochi una polizza a garanzia del mancato pagamento delle rate del finanziamento (Cpi/Ppi), intermediato dallo stesso concessionario per l’acquisto del veicolo, non si dovrebbero porre problemi di qualificazione dell’attività svolta dall’intermediario. Il concessionario, da un lato, svolge una attività professionale principale diversa dalla distribuzione assicurativa (requisito soggettivo) e, dall’altro, ha distribuito soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio. La qualità soggettiva dell’intermediario e la tipologia del servizio (assicurativo) erogato – in via complementare – al cliente, sono senza dubbio ricompresi nella definizione di intermediario assicurativo a titolo accessorio.  
Cosa accade, invece, laddove lo stesso concessionario collochi una polizza al di fuori del contesto di vendita di un veicolo o di un finanziamento (si pensi in caso di nuova sottoscrizione in concomitanza con la scadenza della precedente copertura del cliente), oppure il cliente si rivolga al concessionario esclusivamente per ricevere assistenza sulle coperture assicurative di cui potrebbe avere bisogno? In questo caso, il concessionario assisterebbe il cliente e proporrebbe (anche) contratti slegati e non complementari rispetto agli altri beni e servizi che offre in via principale, agendo in pieno come un intermediario sezione E non accessorio. 
E ancora, se l’intermediario principale, per superare l’impasse della qualifica – limitante – dell’operatività a titolo accessorio del proprio collaboratore, richiedesse il passaggio dalla qualifica di collaboratore accessorio a quella di non accessorio, tale operazione come si concilierebbe con l’iscrizione effettuata a diverso titolo dagli altri intermediari principali?

Tra Ivass e Antitrust
A tale riguardo, Ivass in sede di Faq Intermediari ha chiarito che “un soggetto o una società non può essere iscritto nella sezione E contemporaneamente come intermediario in qualità di collaboratore di uno o più intermediari principali e come intermediario assicurativo a titolo accessorio in qualità di collaboratore di altri” (Faq 1.12). Lo stesso Ivass riconosce che laddove l’intermediario intenda avvalersi del collaboratore prodotti in via disgiunta rispetto ai beni/servizi principali, possa richiedere il mutamento del titolo dell’iscrizione al Registro, ma a condizione che “la veste di intermediario a titolo non accessorio sia riconosciuta da ciascun altro intermediario di riferimento che eventualmente conferisca un incarico all’iscritto nella sezione E” e siano rispettati i “più rigorosi obblighi di aggiornamento professionale” previsti per i collaboratori non accessori (30 ore annuali anziché 15). 
È evidente come il chiarimento di Ivass non risolva del tutto – anche sotto un profilo operativo – la natura (irrisolta) del problema in esame. Cosa accade se gli intermediari coinvolti nell’iscrizione del medesimo collaboratore non riescano a trovare un accordo sulla corretta e univoca iscrizione, ammesso e non concesso che dei soggetti, normalmente concorrenti tra loro, intendano trovare un accordo sul punto e lo possano fare ai fini della normativa antitrust?
La questione è stata peraltro sollevata di recente in sede di pubblica consultazione al documento Ivass n. 2/2019 che ha portato all’emanazione del Provvedimento 97 del 4 agosto 2020 (di modifica, tra gli altri, del Regolamento 40/2018). L’Istituto ha declassato la problematica a puramente operativa e non giuridica. Si rimane in attesa, quindi, di un chiarimento almeno operativo che ponga fine alla annosa questione.

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