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Rc auto e Covid-19: quale supporto per i clienti

Per assecondare le istanze emerse nel lockdown, il legislatore ha previsto una serie di misure di sostegno al mercato e ai consumatori. A questo si associano l’invito di Ivass e le iniziative autonome delle compagnie

Rc auto e Covid-19: quale supporto per i clienti hp_vert_img
Il diffondersi della pandemia da Covid-19 e le misure di distanziamento sociale imposte ai fini del contenimento della stessa hanno reso necessario il ricorso massivo a strumenti contrattuali nuovi, relazioni commerciali a distanza, acuendo così l’esigenza, anche in ambito assicurativo, di meccanismi di ulteriore tutela in favore dei consumatori.
Ripercorrendo le disposizioni assunte, il legislatore si è subito premurato di consentire un più agevole rinnovo della copertura assicurativa obbligatoria per legge per il proprio autoveicolo così da consentire ai consumatori l’assolvimento dell’obbligo di legge. 
L’art. 125 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, Cura Italia, come modificato in sede di conversione in legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che per tutte le polizze Rc auto in scadenza dal 21 febbraio 2020 sino al 31 luglio 2020, il termine di “ultrattività della polizza”, termine in cui l’assicuratore è obbligato a mantenere valida la polizza Rc auto dopo la sua scadenza, è prorogato dai quindici giorni, previsti dall’art. 170 bis del dlgs 7 settembre 2005, n. 209, a trenta giorni. 

La facoltà di sospendere la polizza
Sempre con riferimento alla Rc auto, in sede di conversione del dl Cura Italia, è stata introdotta la facoltà per l’assicurato di richiedere la sospensione delle polizze in corso per il periodo dell’emergenza. Nell’ottica di favorire gli assicurati che non intendano circolare con il proprio veicolo, il nuovo comma 2 bis dell’art. 125 del dl Cura Italia, aggiunto in sede di conversione, introduce la facoltà per l’assicurato di richiedere la sospensione sino al 31 luglio 2020 delle proprie polizze Rc auto. Qualora l’assicurato ne faccia richiesta, la sospensione opererà dal giorno del ricevimento da parte della compagnia della relativa richiesta sino al 31 luglio 2020. 
La richiesta di sospensione obbligherà le compagnie a darvi corso senza applicazione di alcun costo o onere aggiuntivo e consentirà la proroga ex lege della durata del contratto per un numero di giorni pari a quelli di sospensione.
Il legislatore ha altresì chiarito che la sospensione prevista dal Cura Italia ha natura differente da quella che contrattualmente è, o può essere, assegnata ai contraenti, precisando che la stessa è aggiuntiva, e non sostitutiva, di analoghe facoltà che dovessero essere già riconosciute dal contratto assicurativo all’assicurato, le quali rimangono liberamente esercitabili.
Nel periodo di sospensione della polizza, la stessa non sarà operante e il veicolo sarà considerato come non assicurato, tanto che la stessa previsione di legge chiarisce che, in caso di sospensione della polizza, il veicolo “(…) non può in alcun caso circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria (…)”.
Vale la pena di considerare che la facoltà di sospensione così introdotta non vale quale estensione ex lege della durata di tutti i contratti Rc auto, provvedimento pure invocato sul presupposto che i consumatori (i) nella quasi totalità dei casi, hanno omesso di spostarsi impiegando il proprio veicolo e, conseguentemente, (ii) si è registrata una forte contrazione del numero dei sinistri verificatosi rispetto a quello atteso nel periodo, con notevole risparmio delle compagnie.

L’invito a seguire di più i clienti
Accanto a queste misure di carattere legislativo, a livello regolamentare anche l’Ivass ha adottato specifici presidi e raccomandazioni, rivolti in generale alle compagnie di assicurazione, volte ad assicurare una tutela rafforzata dei diritti dei consumatori. 
Con avviso del 3 aprile 2020 Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Adempimenti di legge gravanti sugli operatori, tale autorità ha ribadito la necessità che le imprese e gli intermediari concentrino i propri sforzi nel garantire la continuità operativa, adoperandosi per facilitare l’accesso ai propri servizi da parte della clientela e la liquidazione dei sinistri nel rispetto delle tempistiche regolamentari.
In linea con le indicazioni provenienti da Eiopa, l’Ivass ha raccomandato alle compagnie di assicurazione l’adozione di ogni iniziativa affinché, nell’interesse dei consumatori e pur a fronte della situazione emergenziale, le stesse continuino a svolgere la propria attività con maggiore attenzione nei confronti del consumatore:
(i) fornendo una informativa chiara e tempestiva all’assicurato circa le misure che sono state adottate dalla compagnia per garantire la continuità dei servizi, indicando le eventuali modifiche alla normale operatività e suggerendo i percorsi implementati al fine di consentire l’accesso ai servizi assicurativi; 
(ii) dando evidenza, mediante apposita informativa, di eventuali impedimenti al regolare svolgimento dell’attività e dei rimedi adottati a salvaguardia dei diritti dei consumatori eventualmente pregiudicati da ritardi o disguidi anche nelle comunicazioni ad essi dirette; 
(iii) tenendo in adeguata considerazione le difficoltà che anche i consumatori possono incontrare nell’assolvimento dei propri obblighi.
Con tale provvedimento, dunque, l’autorità di vigilanza ha imposto alle compagnie, su cui già grava il dovere di proteggere gli interessi dei propri assicurati, uno standard di comportamento nel periodo emergenziale ben più tutelante, sino al punto che la compagnia dovrà sempre considerare anche le difficoltà che gli assicurati stanno fronteggiando a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19, salvaguardandone i diritti.

In attesa di iniziative da parte delle compagnie
Accanto a tali misure di tutela, si registrano anche iniziative di protezione del consumatore che lo stesso mercato assicurativo ha implementato o sta implementando. 
In questo senso l’Ania già all’inizio della pandemia aveva confermato di autonome iniziative, che hanno coinvolto pressocché la totalità degli assicuratori, volte a consentire agli assicurati delle zone maggiormente colpite dal Covid-19 facilitazioni nella sospensione, proroga e dilazione dei premi per le polizze vita, ma anche per la Rc auto e per gli altri rami danni, nonché la sospensione di tutte le iniziative di recupero dei crediti delle franchigie.
Ancora con comunicato del 15 aprile, l’Ania ha confermato la volontà delle compagnie di assicurazione operanti nel ramo Rc Auto di recepire le istanze dei consumatori e adottare iniziative che consentano ai propri assicurati forme di restituzione dei premi corsi nel periodo di pandemia. Tali sforzi, ancora allo studio, saranno adottati nei prossimi mesi ma ciò che è certo è che le compagnie dovranno comunque sempre garantire la trasparenza, la chiarezza e la comprensibilità dell’offerta assicurativa, a tutela dei diritti degli assicurati.

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