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Polizza infortuni e Covid-19, spunti di riflessione

Natura e interpretazione dei contratti assicurativi al tempo del coronavirus: gli avvocati Maurizio Hazan e Andrea Codrino analizzano le ripercussioni che la pandemia potrà avere sugli strumenti di gestione del rischio contro infortuni e malattie

Polizza infortuni e Covid-19, spunti di riflessione hp_vert_img
L’impatto del Covid-19 sulle polizze infortuni è tema su cui il mercato si interroga animatamente e con una certa apprensione. Numerose le questioni che si affacciano alla ribalta, ponendo dubbi e postulando vari profili di approfondimento.
Tra questi, uno dei primi non è correlato alla natura del Covid-19 e alla sua possibilità di qualificarlo come infortunio o come malattia, ma al fatto che gli andamenti tecnici del ramo potrebbero subire alterazioni importanti nell’attuale situazione di emergenza. Ciò con particolare riferimento al fatto che moltissimi lavoratori hanno operato da casa, in regime di smart working. Crediamo, al riguardo, che possa ipotizzarsi che l’utilizzo massivo del lavoro da casa abbia probabilmente alzato il livello di rischio tipico delle polizze infortuni, non tanto con riferimento alle infezioni da Covid-19, ma proprio in relazione a tutti i più ordinari incidenti domestici che statisticamente, stando ai dati dell’Istat, ri-guardano in tempi normali circa 3,5 milioni di persone. Il che potrà creare non pochi problemi, soprattutto (ma non solo) in relazione alle po-lizze infortuni a matrice professionale o lavoristica, ossia quelle che non coprono, per intenderci, infortuni extra-lavorativi, rispetto alle quali si potrebbe verificare un aumento della frequenza sinistri, stante la sovrapposizione del rischio da infortunio domestico a quello lavoristico. E si porrà pure un problema di prova del nesso di causa (lavorativa o meno) per una serie di eventi che normalmente sarebbero esclusi, ma che potrebbero ben essere fatti rientrare in copertura se fatti coincidere con il tempo durante il quale l’assicurato era occupato, pur da casa, a svol-gere le proprie attività lavorative.

Un argomento di discussione
Ciò detto, vi è certamente un argomento che oggi ha preso il centro della scena e che più preoccupa: quello afferente alla possibilità di considerare il Covid-19 alla stregua di un vero e proprio infortunio, anche nell’ambito delle polizze private di copertura di quel rischio, siano esse a causa professionale o extralavorativa.
Si tratta di un tema che, riteniamo, debba essere affrontato dal mercato in modo compatto e non diviso, dal momento che gli impatti anche reputazionali di determinate scelte liquidative potrebbero non esser trascurabili, tenuto conto anche di quanto predicato da Eiopa nella sua recente raccomandazione del 1° aprile 2020, con la quale si invitano le imprese a “fornire ai consumatori informazioni chiare e tempestive sui diritti contrattuali per garantire che i consumatori comprendano la portata della loro copertura e le esenzioni applicabili, con particolare riguardo agli eventuali effetti derivanti dal Covid-19 e garantire loro un trattamento corretto…”.
Nell’attesa che qualche istituzione si pronunci sul tema per consolidare un orientamento che possa essere condiviso a largo raggio, proviamo a mettere in fila gli argomenti che meritano di essere discussi, al fine di imbastire qualche ragionamento utile.

La novità del Dl n. 18/2020
Come noto, la grande novità sta nella portata dell’articolo 42, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che dispone che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”. 
La qualifica di infortuni conferita al Covid-19 in ambito lavoristico viene ribadita a chiare lettere in alcune recentissime circolari dell’Inail e, in particolare, nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020. 

Il concetto di "causa violenta"
Ci troviamo all’interno della tematica afferente al cosiddetto infortunio-malattia, riconducibile ad agenti biologici i cui effetti morbosi sulla salute del lavoratore si instaurano tanto velocemente da soddisfare il carattere di “causa violenta” proprio degli infortuni. 
Il Covid-19 viene dunque normativamente ricondotto entro la nozione di infortunio (sul lavoro), sulla scia di un orientamento giurisprudenziale piuttosto consolidato in materia di affezioni morbose che derivino da un agente patogeno estrinseco di natura virulenta (nel caso di specie il Covid-19); ciò anche in correlazione a quanto indicato per la trattazione dei casi di malattia infettive e parassitarie con la circolare Inail n. 74 del 23 novembre 1995.
In verità la nozione di causa violenta, elemento costitutivo dell’infortunio sul lavoro ex art.2 D.p.r. 1124/65, risale a moto tempo addietro e già nel T.U. n. 51/1904, il legislatore indicava l’evento coperto dalla assicurazione con la formula: “l’infortunio che avvenga per causa violenta in occasione di lavoro”.
E così il sintagma “causa violenta” aveva lo scopo di circoscrivere il risarcimento ai soli fatti derivanti da situazioni di rischio lavorativo, dovuti a causa accidentale, esterna e verificatasi rapidamente, se non traumaticamente. Veniva già allora ben differenziato l’infortunio lavorativo dalla malattia professionale che, al contrario, era conseguenza inevitabile di determinate lavorazioni e proveniente da cause patogene ad azione lenta e progressiva. 

Un problema interpretativo
Nel tempo, e con l’ovvia finalità di allargare l’ombrello delle tutele, si è lavorato sull’etiologia della causalità violenta, distinguendo, tra l’altro, agenti lesivi di ordine fisico, energie meccaniche (traumi) e anche agenti lesivi d’ordine virulento. E si è dunque pervenuti ad assimilare la causa virulenta di natura biologica con la causa violenta. Come indicato dall’Inail nelle proprie circolari, la scelta di stressare il concetto di infortunio sino a estenderlo a fenomeni di contagio da virus, rispondeva a esigenze di maggior protezione del lavoratore, “prescindendo così dall’esatta individuazione del momento in cui il virus è stato contratto e consentendo di adeguare la tutela al rischio professionale insito nello svolgimento dell’attività sanitaria”. Il tutto permettendo una tutela celere e certa del diritto leso, senza gravare il lavoratore di un oneroso onere probatorio in ordine alla contrazione della malattia in occasione lavorativa.
Su questi presupposti, e passando attraverso numerose convergenti pronunce della Suprema Corte, si perviene oggi al citato articolo 42, che senza imbarazzi tratta il Covid-19 come un infortunio. 
Ciò pone un grande problema interpretativo e operativo. E una serie di primi interrogativi. 

Inclusioni ed esclusioni
L’equiparazione normativa del Covid-19 a un infortunio sancisce un principio speciale oppure una regola generale, che esonda dall’ambito delle tutele lavoristiche dell’Inail? O deve piuttosto ritenersi che l’infortunio sia un concetto cangiante, che cambia connotati a seconda di dove lo si colloca? Insomma: un infortunio in ambito Inail potrebbe non essere tale, e diventare malattia, quando lo si cala all’interno di un contratto di assicurazione privata? 
La risposta, delicata, può spostare molti equilibri tecnici sia nei contratti infortuni che in quelli malattia.
Non si tratta, ovviamente, di una mera astrazione teorica: è infatti certo che, dopo la norma emergenziale, molti assicurati con polizze infortuni, se vittime di Covid-19 o eredi di vittime di Covid-19, potranno provare a chiedere l’indennizzo proprio sull’onda della recente definizione normativa. E lo potranno fare a maggior ragione invocando la tanto declamata (e purtroppo verificata) aggressività di quel virus, enfatizzando l’esistenza di una causa autenticamente violenta, oltre che esterna e fortuita.
Come muoversi, a fronte di tali potenziali richieste?
Nulla quaestio per quei contratti che, a fronte della natura ibrida delle fattispecie infettive e della loro qualificazione in termini di malattia/infortuni, hanno correttamente provveduto a specificare, all’interno delle loro condizioni generali di assicurazione, se la copertura includa o meno le infezioni virulente (frequenti sono infatti le esplicite esclusioni, o inclusioni parziali, come ad esempio, per le infezioni derivanti da puntura di insetto, rispetto alle quali un certo traumatismo violento si può comunque ravvisare). Non trattandosi di assicurazioni obbligatorie e fermi i requisiti genetici di adeguatezza della copertura, l’impresa assicurativa rimane libera di fissare a suo piacimento le regole del gioco, ampliando o restringendo l’area di copertura naturalmente correlata al rischio assicurato. 

Alla ricerca di un paradigma
Ma cosa accade se il rischio infettivo non viene menzionato nel contratto, né in senso inclusivo né per radiarlo espressamente dallo spettro di garanzia? Vi è insomma da chiedersi quale sia il normale e naturale paradigma di operatività di una polizza infortuni, onde comprendere quale posizione sia da assumere a fronte di un contratto che non prenda posizione sul tema e non menzioni le infezioni virulente. In tal caso, potrà forse dirsi che il perimetro ordinario di copertura sia naturalmente esteso al Covid-19, dopo la sua ultima e recentissima qualificazione normativa in termini di infortunio?
Le risposte non sono del tutto agevoli, come non è agevole comprendere quanto sia davvero esteso il perimetro naturale di garanzia di una polizza infortuni.
Occorre provare a ragionare muovendo da alcuni presupposti di partenza. 
Come afferma la Cassazione (SS.UU. n. 5119 del 2002), l’assicurazione privata contro gli infortuni è un contratto socialmente tipico. E dunque, per comprenderne l’estensione di base, dovremo anzitutto rifarci alla definizione, tralatizia, che si rinviene in quasi tutti i capitolati di po-lizza. Nei quali, quasi invariabilmente, si legge che sono coperti “gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea”. 

In assenza di specifiche previsioni
Senza alcuna pretesa di invadere il campo della medicina legale, l’idea primitiva ed elementare correlata a questa definizione evoca una ma-trice sostanzialmente traumatica e improvvisa, a quasi immediata consumazione temporale. In quanto tale piuttosto distante dal diverso concetto di malattia, descritta come ogni alterazione patologica dello stato di salute che abbia una etiopatogenesi endogena a propagazione gradua-le.
Non casualmente, del resto, la maggior parte delle più prudenti formulazioni contrattuali disciplinano il caso delle infezioni, prevedendone l’esclusione esplicita (a scanso di equivoci) o l’inclusione eccezionale (e di regola causalmente limitata a infezione derivanti da infortuni indennizzabili a mente di polizza). 
Intuitivamente, dunque, dovremmo dire, nel mondo delle polizze infortuni private, il Covid-19 dovrebbe esser più facilmente assimilato a una malattia che non a un infortunio. 
Del resto non è mistero che l’assunzione dei rischi di infortunio si distingua, anche sul piano procedurale, da quella relativa ai rischi di malattia, implicando quest’ultima alcuni passaggi (la redazione di uno specifico questionario assuntivo sullo stato di salute) certamente calzanti alla valutazione di un rischio infettivo e di malattia, ma non invece altrettanto aderenti al rischio infortuni. 
Riteniamo, comunque, che il mercato voglia tener fede alla propria impostazione consolidata e orientarsi verso il mantenimento della copertura privata degli infortuni entro i limiti da sempre tipicamente seguiti, con esclusione delle infezioni (correlativamente inserite nelle po-lizze malattia o eccezionalmente ed esplicitamente incluse nel contratto infortuni) e dunque anche dal Covid-19. E ciò anche in assenza di specifiche previsioni di polizza in tal senso.

Un'esigenza di sostegno sociale
E per concludere, almeno per ora, possiamo sostenere che al fine di sposare la tesi della esclusione del Covid-19 dal parametro di operatività della garanzia infortuni, si dovrà provare ad argomentare che l’affidamento all’Inail della tutela dei lavoratori colpiti da Covid-19 risponda a un’esigenza speciale di sostegno sociale che giustifica, solo in quel contesto, l’applicazione della disciplina infortunistica. 
Del resto molti spunti ulteriori, e con forse maggiore ponderazione, potranno essere affrontati con riferimento alla funzione dell’assicurato-re sociale in tempi di Covid-19: tra questi (ma è una mera suggestione…) il fatto che la norma dichiari che “gli eventi infortunistici gravano sul-la gestione assicurativa”, quasi a evocare che il peso solidaristico dell’indennizzo non possa più esser scaricato a valle con azioni di rivalsa, stante la possibile attenuazione del regime delle responsabilità datoriali in tempo di emergenza e a fronte di uno smart working in buona parte indotto dal legislatore. Il tema riveste evidente interesse per quel che attiene agli impatti sulle polizze Rco. Ma di questo ci occuperemo in altra sede.

Un'interpretazione sistematica
Insomma, l’opzione interpretativa in forza della quale la polizza infortuni privata sia impermeabile alla qualificazione di infortunio accordata dal legislatore al Covid-19, sembra sostenibile, in forza di una interpretazione sistematica. Ciò, naturalmente, al netto di prioritarie e più specifiche valutazioni di ordine medico-legale che potrebbero condurre a diverse conclusioni. Al riguardo ci piace segnalare come autorevolissimi esponenti di quella branca hanno già dichiarato, apertis verbis, di considerare favorevolmente la possibilità di considerare il coronavirus alla stregua di un vero e proprio infortunio, senza distinzione di ambito.
In ogni caso deve farsi menzione di quelle tipiche previsioni di polizza che limitano gli indennizzi in funzione delle condizioni fisiche o patologiche preesistenti dell’assicurato: previsioni che, anche a voler davvero qualificare il Covid-19 come infortunio, potrebbero comunque inficiare, e di molto, la tenuta in concreto della copertura, stante l’assoluta importanza, tra i decessi registrati, di casi di comorbilità preesistente. 
Ciò detto, pur avendo seguito un percorso logico che può fondatamente avallare la tesi della naturale esclusione del Covid-19 dall’ambito di copertura di una polizza infortuni privata, non possiamo non rilevare come nessuna certezza interpretativa possa essere sostenuta in termini definitivi.

I tentativi del mercato
Non crediamo tuttavia che, ferme le libere strategie di ognuno nel rispetto del più sano giuoco concorrenziale, il mercato possa fornire ri-sposte di principio disarmoniche. Ciascuno potrà esser libero di tendere il proprio contratto, estenderlo, ricomprendere o escludere il Covid-19: sulla scelta interpretativa di fondo sarà tuttavia auspicabile una unanimità di lettura.
Anche perché, lo ripetiamo, vi sarà certamente chi, tra i consumatori, proverà ad azionare il contratto infortuni per essere indennizzato dal Covid-19, inteso quale evento dannoso ricompreso dalla garanzia. E la risposta che dovrà essere data sarà delicata, anche dal punto di vista dei possibili rimbalzi reputazionali.
Le raccomandazioni di Eiopa tendono, pur sempre nei limiti del possibile, a spingere sul comparto assicurativo al fine di accordare coper-ture, in questi tempi emergenziali, piuttosto che negarle. Per questa ragione, laddove un assicurato abbia stipulato, presso la stessa impresa assicuratrice, anche una polizza malattia, l’eventuale reiezione del sinistro aperto sulla parte infortuni potrà essere opportunamente accompa-gnato dalla spontanea offerta di indennizzo secondo le previsioni della polizza malattia (ricorrendone i presupposti).

Nuove scelte di gestione
Da ultimo, quale spunto di riflessione finale, occorre considerare come l’attuale situazione emergenziale abbia condotto, di fatto, a un severo aggravamento del rischio (malattia o infortuni, a seconda di dove si collochi il Covid-19). Non riteniamo, tuttavia, che la pandemia possa essere considerata, in tempi di Solvency II, un fattore di aggravamento invocabile per avvalersi dei rimedi di cui all’articolo 1898 c.c.. Maggiori spazi di manovra si potrebbero individuare, invece, proprio per il caso in cui l’equiparazione normativa di Covid-19 alla nozione di infortunio fosse applicabile anche al settore delle polizze private. Ci troveremmo qui dinnanzi a un factum principis (la volontà del legislatore) che potrebbe certamente, e imprevedibilmente, alterare l’equilibrio sinallagmatico esistente al momento della stipula della polizza infortuni, in un tempo in cui l’eventualità di dover indennizzare infezioni non era affatto considerata dal mercato, salvo inclusioni eccezionali all’interno delle condizioni generali di assicurazione. 
Queste, in definitiva, le principali coordinate attorno alle quali, ci sembra, le imprese dovranno organizzare le proprie prossime politiche di gestione dell’affaire coronavirus nel contesto delle loro polizze infortuni o malattie. 
E per quel che attiene alla Rco... prossimamente su questi schermi!

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