Insurance Trade

Legge sulla concorrenza, ecco cosa cambia nell’Rc auto

Dopo un percorso durato due anni, il provvedimento è diventato legge lo scorso 4 agosto

Watermark 16 9
Dopo un intricato iter, durato due anni, caratterizzato da continui annunci e marce indietro, lo scorso 4 agosto il ddl Concorrenza è finalmente diventato legge dello Stato (Legge 4 agosto 2017 n. 124, o Legge annuale per il mercato e la concorrenza), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto.
Per quanto riguarda il comparto assicurativo, la legge regola diversi aspetti riguardanti soprattutto l’Rc auto, mentre per quanto riguarda le polizze danni non auto, resta in vigore il tacito rinnovo.
Ecco, per sommi capi, quello che la legge prevede. Tra le principali novità figurano gli sconti obbligatori per coloro che decidono di installare una scatola nera a bordo della propria auto. Le compagnie dovranno applicare agli automobilisti uno sconto “aggiuntivo e significativo” calcolato sulla base di parametri oggettivi come “la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio”, anche per i conducenti virtuosi residenti nel sud d’Italia. È prevista una ulteriore ipotesi di “sconto significativo” per l’assicurato che contrae più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva (comma 11).
L’Ivass avrà il compito di verificare ogni tre mesi i sinistri inseriti nell’apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per garantire omogeneità e oggettiva definizione di criteri di trattamento dei medesimi dati. L’autorità di vigilanza dovrà redigere una relazione sull’esito di tale verifica, da cui dipenderà anche la determinazione dell’importo degli sconti sulle polizze (comma 16).
Per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale, le novità sono contenute nel comma 17 con cui si demanda a un Dpr la predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio italiano per il danno biologico per lesioni di entità tra 10 e 100 punti, e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità.
La legge, inoltre, applica una stretta contro i falsi testimoni, modificando la procedura di identificazione per i sinistri con soli danni a cose (comma 15).
Resta infine la facoltà per l’assicurato di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione del mezzo danneggiato avvalendosi di carrozzerie di propria fiducia, a patto che il carrozziere fornisca la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria (comma 9).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti