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Clausole vessatorie, indagine congiunta di Agcm e Ivass

Sotto la lente le polizze infortuni e malattia di tre compagnie: Generali, Zurich e Allianz

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Un’azione coordinata tra l’Ivass e l’Agcm ha messo nel mirino le clausole vessatorie nelle polizze infortuni e malattia di alcune compagnie. Nello specifico, l’Antitrust ha avviato dei procedimenti istruttori nei confronti di Generali Italia, Zurich Italia e Allianz Italia. In contemporanea l’Ivass è intervenuto su tutte le imprese di assicurazione con una lettera al mercato richiamando la necessità di verificare se nelle polizze infortuni e malattia siano presenti clausole vessatorie e, nel caso, a modificarle entro 120 giorni. Per i contratti già stipulati, precisa l’Autorità di vigilanza, “le imprese dovranno adottare politiche di liquidazione che consentano agli eredi di non perdere il diritto all’indennizzo”.
In una nota congiunta, l’Ivass e l’Agcm precisano cosa è da intendersi sotto la dicitura di “clausola vessatoria”. Si tratta di clausole “che non consentono agli eredi dell’assicurato di subentrare nel diritto all'indennizzo qualora il loro congiunto muoia per causa diversa da quella che ha determinato l'invalidità e prima che la compagnia abbia effettuato i propri accertamenti medici sui postumi permanenti dell’invalidità”. Secondo le due autorità, attraverso tali clausole “da un lato la compagnia si autoassegna termini discrezionali, in genere molto lunghi (fino a 18 mesi), per svolgere gli accertamenti medici, e dall’altro si prevede l’intrasmissibilità dell’indennizzo agli eredi se l'assicurato muore prima che la compagnia stessa abbia svolto tali accertamenti”. Esse non consentono agli eredi neanche di dimostrare in altro modo che nel frattempo l’invalidità del loro congiunto si era consolidata, ad esempio attraverso certificati rilasciati dalle Asl o altre strutture”. L’Ivass e l’Antitrust ricordano quanto  affermato dalla Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che la clausola sulla intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo “altera il normale equilibrio contrattuale a vantaggio dell’assicuratore anche se visto nella sola convenienza di sottrarsi all’immediata esecuzione della prestazione in attesa fiduciosa del verificarsi dell’evento causativo dell’estinzione della sua obbligazione giuridica”.


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